COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 31/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA CICOGNA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA: – PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BALDELLI MATTIA; – PER OTTO GARE EFFETTIVE INFLITTA AI CALCIATORI MANUELLI THOMAS E CONTI LUCA; SEGUITO GARA CICOGNA/PIEVE DI CAGNA DEL 12.5.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” PLAY-OFF (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 170 del 15.5.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 31/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA CICOGNA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA: - PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BALDELLI MATTIA; - PER OTTO GARE EFFETTIVE INFLITTA AI CALCIATORI MANUELLI THOMAS E CONTI LUCA; SEGUITO GARA CICOGNA/PIEVE DI CAGNA DEL 12.5.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” PLAY-OFF (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 170 del 15.5.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava ai calciatori BALDELLI MATTIA, MANUELLI THOMAS e CONTI LUCA, tutti asseritamente tesserati per la reclamante, le squalifiche ivi indicate, in relazione al comportamento dagli stessi osservato durante la gara emarginata. Avverso tali decisioni ha proposto, con unico atto, rituale reclamo la Polisportiva Cicogna chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati. La reclamante, pur ammettendo un atteggiamento ostile di alcuni propri calciatori nei confronti della terna arbitrale, negava ogni ulteriore condotta loro ascritta. In particolare, non vi sarebbe stata nessuna aggressione o condotta violenta, nessuno sputo o lancio di oggetti nei confronti della terna arbitrale o di altre persone presenti sul rettangolo di gioco e mai venne meno la loro sicurezza. Sentiti a chiarimenti, l’arbitro ed il suo assistente numero due hanno riferito che: - Manuelli Thomas, a fine gara, unitamente ad altri suoi compagni di squadra, si avvicinò all’arbitro dandogli dei colpetti con una mano al petto per due o tre volte, senza procurargli alcun tipo di dolore e senza offese o altro; - Conti Luca, a fine gara, si avvicinò all’assistente arbitrale e, da dietro, gli sputò due volte, attingendolo alle spalle ed al collo, nel contempo insultandolo pesantemente e minacciandolo per tutto il tragitto dal campo agli spogliatoi; ove arrivati, lo stesso calciatore gli pose la mano aperta davanti alla faccia, ad una distanza di dieci/quindici centimetri, dicendogli che se non fosse rientrato gli avrebbe dato un cazzotto; - Baldelli Mattia, che si trovava dietro al Conti, minacciò ed insultò il medesimo assistente arbitrale. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro, l’assistente numero due e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di due ulteriori tasse reclamo; • ritenuto che la condotta del Manuelli, pur censurabile ma priva di contenuti di violenza, essendo stato il contatto con l’arbitro di lievissima entità e grave per il contenuto della gestualità, meriti una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare; • ritenuto che la condotta ascritta al Baldelli, in parte ridimensionata, possa essere ricompresa nella fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Cgs e punita con la sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto che la condotta posta in essere dal Conti, con le modalità puntualmente descritte dall’assistente arbitrale, non solo non consente l’invocata riduzione della sanzione, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa ivi inflitta, derivandone, pertanto, un inevitabile inasprimento della sanzione applicata in prime cure al calciatore responsabile di avere insultato pesantemente, minacciato e sputato all’ufficiale di gara; al riguardo non appare superfluo ribadire che, a parere di questo Collegio, il gesto dello sputare ha, sul piano dei valori morali ed umani, una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo ben più grave dell’atto di violenza, al quale peraltro è assimilabile per la latente violenza fisica che sottintende. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dalla Polisportiva Cicogna in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Manuelli Thomas e, per l’effetto, la riduce a quattro giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Baldelli Mattia e, per l’effetto, la riduce a due giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - respinge il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Conti Luca, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa. Ridetermina la sanzione del calciatore CONTI LUCA infliggendogli la squalifica fino al 31 dicembre 2012.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it