COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 31/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. MERCATELLESE AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: – AMMENDA DI € 250,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’; – SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BONELLI DIEGO; – SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARCHETTI ANDREA; – INIBIZIONE FINO AL 6 GIUGNO 2012 INFLITTA AL DIRIGENTE BONCI ENRICO; SEGUITO GARA MONDOLFO/MERCATELLESE DEL 19.5.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” PLAY-OFF (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 174 del 22.5.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 31/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. MERCATELLESE AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: - AMMENDA DI € 250,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’; - SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BONELLI DIEGO; - SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARCHETTI ANDREA; - INIBIZIONE FINO AL 6 GIUGNO 2012 INFLITTA AL DIRIGENTE BONCI ENRICO; SEGUITO GARA MONDOLFO/MERCATELLESE DEL 19.5.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” PLAY-OFF (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 174 del 22.5.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. nr. 174, applicava le sanzioni indicate in epigrafe in relazione al comportamento specificamente ascritto ai sostenitori, dirigenti e calciatori, in occasione della gara emarginata. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto tempestivo reclamo l’U.S. Mercatellese chiedendo, anche avanti questa Commissione: - l’annullamento ovvero la riduzione dell’ammenda e l’annullamento dell’obbligo di risarcire i danni alla rete di recinzione del campo del Mondolfo; - l’annullamento dell’inibizione inflitta al dirigente Bonci Enrico; - la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri calciatori Bonelli Diego e Marchetti Andrea. A dire della reclamante: - i propri sostenitori, pochi appassionati e non strutturati in tifoseria organizzata, erano nella tribuna pacificamente mischiati a quelli del Mondolfo; - nessun dirigente locale mosse alcuna rimostranza nei confronti di quelli ospiti in ordine alla rete danneggiata, posto che sulla stessa si riversarono i sostenitori locali per festeggiare, nel corso della gara, il vantaggio e poi, alla fine, la raggiunta salvezza della loro squadra; - il calciatore Bonelli Diego, espulso per doppia ammonizione durante i tempi supplementari, alla notifica del provvedimento, comprensibilmente amareggiato, si limitò a spiegare all’arbitro l’insussistenza del motivo della seconda ammonizione e cioè che aveva avuto dei grampi e non era uscito dal terreno di gioco, il tutto senza offese o minacce; - il calciatore Marchetti Andrea, sedutosi in panchina dopo essere stato sostituito, fu espulso per avere, peraltro in maniera civilissima, protestato nei confronti dell’arbitro; all’uscita dal campo a fine gara, lo stesso calciatore reagì verbalmente ad un avversario che lo aveva provocato e le parole proferite erano rivolte a questi e non all’arbitro, che stava lì vicino; - entrambi i calciatori, di giovane età e privi di precedenti specifici, risentirono comprensibilmente dell’importanza della gara. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • osservato preliminarmente che, essendosi in presenza di quattro distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di ulteriori tre tasse reclamo; • ritenuto inammissibile il gravame avverso la sanzione dell’inibizione fino al 6 giugno 2012 applicata al dirigente Bonci Enrico in quanto inferiore ad un mese e, pertanto, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; • considerato che a norma dell’art. 49, comma 3, lett. a) del Codice di giustizia sportiva sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per fatti violenti, è competente a giudicare, in prima istanza, la Commissione Vertenze Economiche e che, secondo l’insegnamento della Corte Federale, mentre l’aspetto disciplinare è di esclusiva competenza del Giudice Sportivo, l’accertamento e la determinazione della responsabilità patrimoniale della società sono di esclusiva competenza della Commissione Vertenze Economiche; • rilevato che in materia risarcitoria solo detta Commissione - e non anche il Giudice Sportivo – è competente a provvedere, tanto relativamente alla sussistenza della responsabilità quanto alla misura del danno, non essendo ammissibile una pronuncia su questa materia, anche incidentalmente data in sede disciplinare, da parte del Giudice Sportivo; • ritenuto, in conclusione, che i Giudici Sportivi non sono competenti a disporre obblighi di risarcimento del danno e che, quindi, devesi annullare, sul punto, la delibera impugnata; • ritenuto che le perplessità sollevate dalla società in merito alla impossibilità per l’arbitro di identificare i propri sostenitori sono state vanificate dallo stesso ufficiale di gara; mentre possono trovare accoglimento le lagnanze della reclamante in merito all’eccessività della sanzione pecuniaria, tenuto conto che trattasi di fatti accaduti in campo avverso e della categoria di appartenenza; • ritenuto che la condotta del calciatore Bonelli Diego vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto che la condotta del calciatore Marchetti Andrea vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione di tre giornate di gara per la reiterazione delle offese, proferite anche a fine gara. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’U.S. Mercatellese in quattro distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - dichiara inammissibile il gravame avverso la sanzione dell’inibizione fino al 6 giugno 2012 inflitta al dirigente Bonci Enrico in applicazione dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Cgs, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione dell’ammenda e, per l’effetto, la riduce ad € 100,00 annullando l’impugnata delibera nella parte inerente l’obbligo imposto alla reclamante di risarcimento danni e disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bonelli Diego, per l’effetto, riducendola a due giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Marchetti Andrea, per l’effetto, riducendola a tre giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa.
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