COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 31/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor GALLESIO Mirko, arbitro della Sezione di Torino, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 40 comma 1 del Reg. AIA.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 31/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor GALLESIO Mirko, arbitro
della Sezione di Torino, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art.
40 comma 1 del Reg. AIA.
Con atto del 05 marzo 2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig.
GALLESIO Mirko, arbitro della Sezione di Torino, per avere, in occasione della gara ASD Calcio
Chieri 1955 – GSD Volpino disputata in data 15 maggio 2011 e valida per il campionato
Giovanissimi, falsamente attestato nel referto arbitrale di essere stato attinto con uno sputo dal
Presidente della Società Calcio Chieri, Sig. Benedicenti Edoardo.
Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione inviata in data 23 maggio 2011 alla
Procura Federale dal Presidente del CRA Piemonte e Valle d’Aosta, sig. Gianmario Cuttica, il quale
riferiva di avere contattato telefonicamente il Gallesio successivamente all’incontro Chieri –
Volpiano del 15 maggio 2011 dallo stesso diretto, in quanto era venuto a conoscenza di una
campagna mediatica da parte del Presidente della Società Chieri tesa a screditare l’operato
dell’arbitro ed in particolare le motivazioni che avevano portato alla squalifica per un anno del
Dirigente, reo di aver sputato al direttore di gara durante l’intervallo.
Nella propria segnalazione il Cuttica riferiva di aver dapprima espresso la propria solidarietà al
Gallesio ma di avere successivamente notato alcune incongruenze nel racconto dell’arbitro, che
immediatamente contestava ma che il Gallesio giustificava asserendo che erano già passati alcuni
giorni dal fatto. Conclusasi la prima telefonata, a distanza di pochi minuti, il Gallesio richiamava il
Cuttica confessando di aver voluto calcare la mano nei confronti del Presidente del Chieri per
precedenti rancori ed ammettendo di aver dichiarato il falso riguardo lo sputo.
A tale prima ammissione il Gallesio, sollecitato dal Cuttica, faceva seguire, in data 24 maggio 2011,
fax indirizzato al Presidente del Comitato Regionale con cui ribadiva per iscritto di aver falsamente
incolpato il sig. Benedicenti, Presidente del Chieri, nel referto arbitrale.
Nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale quanto già evidenziato dal Sig. Cuttica nella
propria segnalazione trovava piena conferma. In data 14 settembre 2011 veniva sentito il Sig.
Benedicenti Edoardo, Presidente del Chieri, il quale nel consegnare copia della lettera dallo stesso
inviata al Presidente del CRA Piemonte e Valle d’Aosta confermava che quanto refertato dal
Gallesio non si era mai verificato, tant’è che successivamente, a seguito del suo reclamo, l’iniziale
squalifica inflittagli era stata annullata. In data 20 settembre 2011 veniva sentito il Gallesio, il quale
confermava quanto risultante dagli atti e che a seguito della telefonata ricevuta dal Cuttica,
essendosi reso conto dei danni causati con le sue dichiarazioni, aveva provveduto ad inviare il fax di
smentita. A giustificazione del proprio comportamento l’arbitro attribuiva la scellerata iniziativa allo
stato psicologico dovuto allo schiaffo ricevuto poco prima da parte di un soggetto tra il pubblico al
rientro negli spogliatoi.
Nella seduta 18 maggio 2012, avanti a questa Commissione è comparso l’avv. Mario Carpentieri in
rappresentanza della Procura Federale. E’ altresì comparso il sig. Mirko Gallesio.
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione della sanzione del ritiro
della tessera federale.
Il sig. Gallesio richiamava quanto aveva già riferito avanti la Procura Federale, ribadendo di aver
sottovalutato la gravità della propria condotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La condotta addebitata al sig. Gallesio è stata dal medesimo ammessa e gli accertamenti
investigativi successivamente posti in essere non hanno potuto che confermarla.
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Nessun dubbio che il comportamento tenuto dall’arbitro abbia integrato una palese violazione dei
doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva gravanti su tutti i tesserati, con ripercussioni non
indifferenti sulla posizione di un altro tesserato, attinto da una pesante squalifica poi revocata.
A fronte della gravità di una simile condotta, la successiva resipiscenza del Gallesio appare davvero
poca cosa, se oltretutto si considera che la stessa è stata notevolmente sollecitata dalle richieste di
chiarimenti pervenute da più parti (Giudice Sportivo, Presidente degli Arbitri, stampa locale).
Ciò premesso la richiesta sanzionatoria della Procura appare oltremodo affittiva, mentre più equa e
commisurata alla gravità del fatto appare la sanzione della squalifica del direttore di gara per anni
uno e mesi sei.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare applica al signor GALLESIO Mirko la sanzione della squalifica
per anni uno e mesi sei.
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