COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 31/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. FUSCA’ Francesco, arbitro della sezione di Pinerolo (TO), per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 40 comma 1 reg. AIA in relazione al comportamento dallo stesso tenuto in occasione della direzione della gara LUSERNA – CASTAGNOLE PANCALIERI del 5.3.2011, valida per la categoria Juniores
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 31/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. FUSCA’ Francesco, arbitro della
sezione di Pinerolo (TO), per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. e
dell’art. 40 comma 1 reg. AIA in relazione al comportamento dallo stesso tenuto in occasione della direzione della gara LUSERNA - CASTAGNOLE PANCALIERI del 5.3.2011, valida per la categoria Juniores
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 2.3.2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione Disciplinare
il sig. FUSCA’ Francesco per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva,
avendo tenuto un atteggiamento provocatorio nei confronti del pubblico che assisteva alla gara
Luserna/Castagnole Pancalieri, da questi arbitrata in data 5.3.2011.
All’udienza del 18.5.2011 in rappresentanza della Procura Federale compariva l’avv. Mario
Carpenteri, mentre il sig. Fuscà non compariva; il Sostituto Procuratore Federale concludeva con la
richiesta di applicazione della sanzione della sospensione per anni uno a carico del sig. Fuscà
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti che hanno dato origine al presente procedimento possono essere sinteticamente così
riassunti.
In occasione della gara tra le società Luserna e Castagnole Pancalieri, disputata il 5.3.2011
nell’ambito della categoria Juniores del C.R. Piemonte, assisteva all’incontro dalle tribune il sig.
Latiana Raffaele, referente per l’attività di base della Delegazione Distrettuale di Pinerolo, il quale
notava che, a seguito delle proteste del pubblico conseguenti all’espulsione di due giocatori della
società ospitante, il sig. Fuscà si rivolgeva agli spettatori ingiungendo loro di stare zitti portandosi un
dito davanti alla bocca; inoltre, al termine dell’incontro, in risposta alle contestazioni rivoltegli dagli
spettatori per la sua direzione, il Fuscà apprestandosi a rientrare negli spogliatoi si rivolgeva
nuovamente al pubblico portandosi una mano sotto il mento in segno di totale disinteresse per le
loro considerazioni.
Il sig. Latiana riferiva tali circostanze in una relazione trasmessa alla Delegazione F.I.G.C. di
Pinerolo, che a sua volta informava dell’accaduto i competenti organi di indagine.
Il sig. Fuscà, in sede di audizione, negava i fatti contestatigli sia avanti al Sostituto Procuratore
Arbitrale sia avanti al collaboratore della Procura Federale, affermando di avere l’abitudine di
portarsi la mano sul pizzetto e di non avere avuto l’intenzione di provocare in tal modo il pubblico.
Codesta Commissione Disciplinare, tenuto anche conto del fatto che l’esito dell’istruttoria ha
consentito di accertare che il sig. Fuscà già nell’anno 2008 era stato sospeso per due mesi dalla
Commissione Regionale di Disciplina AIA per condotta antisportiva e che le informazioni assunte
presso il Presidente ed il Segretario della sezione A.I.A. di Pinerolo hanno confermato il carattere
impulsivo e permaloso del deferito, ritiene che la dettagliata e circostanziata relazione dell’accaduto
da parte del referente per l’attività di base della delegazione di Pinerolo sia sufficiente a far ritenere
acclarate le responsabilità del sig. Fuscà.
Non v’è dubbio quindi che il sig. Fuscà, il quale ha ritenuto di non comparire avanti all’odierno
giudicante, abbia posto in essere una condotta contraria ai principi di correttezza e probità sportiva
e debba essere conseguentemente sanzionato.
Tenuto anche conto della recidiva, la valutazione del comportamento in concreto tenuto dal deferito,
ad avviso di codesta Commissione Disciplinare comporta l’applicazione di una sanzione che pare
equo individuare nella sospensione per mesi tre.
In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare
COSI’ DELIBERA
- Commina al sig. Francesco Fuscà, arbitro della sezione di Pinerolo, la sanzione della sospensione per mesi tre.
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