COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 31/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. REYES Zurita Adrian per la violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 11 bis NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società straniera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2011/2012 per la società A.S.D. AUDACE CLUB BOSCHESE senza averne titolo

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 31/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. REYES Zurita Adrian per la violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 11 bis NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società straniera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2011/2012 per la società A.S.D. AUDACE CLUB BOSCHESE senza averne titolo Con atto del 11.01.2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il soggetto in epigrafe indicato per la violazione ivi contestata. All’udienza tenutasi in data 20.04.2012 innanzi a questa Commissione era presente il Sig. REYES Zurita Adrian, ma a causa dell’assenza del rappresentante della Procura Federale titolare del fascicolo, veniva disposto il rinvio alla successiva udienza del 25.05.2012. In tale occasione, il Sig. REYES non compariva, benché ritualmente citato e, pertanto, si procedeva in sua assenza. La Procura Federale, previa illustrazione degli esiti delle indagini, chiedeva l’applicazione nei confronti del Sig. REYES Zurita Adrian della sanzione della squalifica per mesi 6 in relazione alla violazione contestata. Poiché la responsabilità del deferito, di nazionalità ecuadoregna, in relazione ai fatti suesposti risulta ampiamente provata in atti, avendo egli dichiarato – ai fini del tesseramento per la Società A.S.D. AUDACE CLUB BOSCHESE per la stagione sportiva 2011/2012 - di non essere stato tesserato per altra Società straniera, mentre risulta dalla banca dati della Federcalcio che egli fosse precedentemente tesserato per altra federazione straniera, deve ritenersi sussistente nel caso di specie la contestata violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 11 bis NOIF. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DICHIARA il Sig. REYES Zurita Adrian responsabile della violazione a lui ascritta e dispone applicarsi nei suoi confronti la sanzione della squalifica per mesi 6.
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