COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 31/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo della Società A.S.D. REAL SARRE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 68 del 24.05.2012 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara BVS BASSA VAL SUSA-REAL SARRE disputata in data 20.05.2012 nell’ambito del Campionato di Promozione Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 31/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo della Società A.S.D. REAL SARRE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 68 del 24.05.2012 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara BVS BASSA VAL SUSA-REAL SARRE disputata in data 20.05.2012 nell’ambito del Campionato di Promozione Girone B Con reclamo inviato in data 25.05.2012 la Società A.S.D. REAL SARRE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la Società stessa con la perdita della gara – con il risultato BVS BASSA VAL SUSA-REAL SARRE 3-0 – con la penalizzazione di 1 punto in classifica e con l’ammenda di euro 1000,00, poiché “non si è presentata in campo per la disputa della gara in oggetto”. La Società ricorre avverso la sanzione dell’ammenda di euro 1000,00 chiedendone l’annullamento o una congrua riduzione, ritenendola eccessiva, poichè la Società era in buona fede e non appena ha ricevuto notizia dell’impossibilità di recarsi alla gara suddetta, per mancanza sopravvenuta ed improvvisa del mezzo di trasporto noleggiato per la trasferta, “ha immediatamente avvisato la FIGC, nonché ha telefonato al segretario della squadra avversaria per comunicargli l’accaduto”. La richiesta della Società, tuttavia, non può trovare accoglimento, poiché l’entità dell’ammenda prevista dal C.U. n. 18 del 15.09.2011 del Comitato Regionale – citato dallo stesso Giudice Sportivo nella decisione impugnata - in relazione alla violazione contestata nel presente caso, è predeterminata e quindi non è modulabile in base al grado di responsabilità della Società non presentatasi alla gara e, pertanto, non può che essere disposta nella misura fissa di euro 1000,00. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare RIGETTA il ricorso proposto dalla Società A.S.D. REAL SARRE, dichiarando la stessa tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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