COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 31/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo della Società A.S.D. VIRTUS VILLADOSSOLA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 68 del 24.05.2012 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara ASD PIEDIMULERA-ASD VIRTUS VILLADOSSOLA disputata in data 20.05.2012 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 31/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
e) Reclamo della Società A.S.D. VIRTUS VILLADOSSOLA avverso decisione del Giudice
Sportivo inclusa in C.U. n. 68 del 24.05.2012 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta
in relazione alla gara ASD PIEDIMULERA-ASD VIRTUS VILLADOSSOLA disputata in data
20.05.2012 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria - Girone A
Con ricorso trasmesso via fax in data 24.05.2012 la Società VIRTUS VILLADOSSOLA si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato i calciatori MERCURIO Eugenio e SOTTINI
Ivan con la squalifica per 5 gare ciascuno, poiché entrambi “durante i minuti di recupero dopo
l’assegnazione di un calcio di rigore contro la propria squadra aggredivano verbalmente e
fisicamente, assieme ad altri giocatori non identificati, l’arbitro spingendolo e costringendolo ad
indietreggiare con un comportamento gravemente intimidatorio”.
La Società ricorre avverso tali provvedimenti, chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni
comminate ai due calciatori, in parte contestando la veridicità e l’attendibilità del referto arbitrale, ed in parte giustificando il comportamento dei propri tesserati, ritenendo che gli stessi non abbiano
posto in essere alcuna condotta violenta nei confronti del direttore di gara.
Giova preliminarmente ricordare che nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 35 C.G.S).
Nel caso in esame, pur non avendo i due calciatori posto in essere atti di violenza o percosse nei
confronti del direttore di gara, tuttavia essi si sono resi responsabili di condotte gravemente
intimidatorie nei confronti dello stesso – così come riporta il referto arbitrale – poiché, sebbene
siano stati identificati solo alcuni dei responsabili, l’azione è stata posta in essere collettivamente,
avvalendosi della forza intimidatoria del gruppo. Rispetto a tali condotte appaiono, pertanto, eque le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
RIGETTA
il ricorso proposto dalla Società ASD VIRTUS VILLADOSSOLA e dichiara la stessa tenuta al
pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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