COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 31/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare f) Reclamo della Società A.S.D. POLISPORTIVA REFRANCORESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 49 del 03.05.2012 della Delegazione Provinciale di Asti in relazione alla gara INCISA-REFRANCORESE disputata in data 25.04.2012 nell’ambito del Campionato Provinciale di Asti – Terza Categoria Girone M

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 31/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare f) Reclamo della Società A.S.D. POLISPORTIVA REFRANCORESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 49 del 03.05.2012 della Delegazione Provinciale di Asti in relazione alla gara INCISA-REFRANCORESE disputata in data 25.04.2012 nell’ambito del Campionato Provinciale di Asti - Terza Categoria Girone M Con ricorso inviato in data 23.05.2012 la Società A.S.D. REFRANCORESE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore MONTANA Gabriele con la squalifica sino al 25.10.2012, poiché “veniva espulso per bestemmia al 35° del I tempo. In seguito alla notifica del provvedimento colpiva il direttore di gara con un buffetto al volto facendogli cadere il fischietto. Strappava poi di mano allo stesso il cartellino rosso e lo gettava a terra”. Rilevato preliminarmente che •il ricorso è tardivo, in quanto proposto ampiamente oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la decisione del Giudice sportivo che si intende impugnare (art. 36 comma 2 CGS); •osservato che il mancato rispetto di tale requisito preclude la trattazione del merito; Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il reclamo di cui trattasi, dichiarando altresì la Società A.S.D. REFRANCORESE tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it