COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°77 del 31 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE – A.S.D. ATLETICO RACALE del 25 Aprile 2012. (Reclamo del sig. ADAMO Marco in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico per squalifica di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 27 Aprile 2012 della Delegazione Distrettuale di Maglie).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°77 del 31 Maggio 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE – A.S.D. ATLETICO RACALE del 25 Aprile 2012.
(Reclamo del sig. ADAMO Marco in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a suo carico per squalifica di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del
27 Aprile 2012 della Delegazione Distrettuale di Maglie).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che con dovizia di particolari l’arbitro ha confermato la individuazione del calciatore
ADAMO Marco quale colpitore alle sue spalle con un calcio;
rilevato altresì che lo scivolamento del calciatore suddetto è risultato non essere avvenuto prima
che l’arbitro fosse colpito ma a seguito del suo allontanamento da parte della forza pubblica
subito dopo l’atto violento del calciatore su citato;
ritenuto tuttavia che tale atto intenzionale e violento può essere adeguatamente punito con la
squalifica fino al 31 dicembre 2013
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi al 31 dicembre 2013 la squalifica inflitta al calciatore ADAMO Marco;
- restituirsi la tassa di € 65,00 versata stante il parziale accogliemnto del ricorso.
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