COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°77 del 31 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE – A.S.D. ATLETICO RACALE del 25 Aprile 2012. (Reclamo del sig. ADAMO Marco in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico per squalifica di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 27 Aprile 2012 della Delegazione Distrettuale di Maglie).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°77 del 31 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE – A.S.D. ATLETICO RACALE del 25 Aprile 2012. (Reclamo del sig. ADAMO Marco in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico per squalifica di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 27 Aprile 2012 della Delegazione Distrettuale di Maglie). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che con dovizia di particolari l’arbitro ha confermato la individuazione del calciatore ADAMO Marco quale colpitore alle sue spalle con un calcio; rilevato altresì che lo scivolamento del calciatore suddetto è risultato non essere avvenuto prima che l’arbitro fosse colpito ma a seguito del suo allontanamento da parte della forza pubblica subito dopo l’atto violento del calciatore su citato; ritenuto tuttavia che tale atto intenzionale e violento può essere adeguatamente punito con la squalifica fino al 31 dicembre 2013 P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi al 31 dicembre 2013 la squalifica inflitta al calciatore ADAMO Marco; - restituirsi la tassa di € 65,00 versata stante il parziale accogliemnto del ricorso.
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