COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 503/C.D.T. DELL’ 29 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 171/B-10 DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Aurora Rossa Sig. Buttadauro Felice (presidente all’epoca dei fatti) N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 503/C.D.T. DELL’ 29 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 171/B-10 DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Aurora Rossa Sig. Buttadauro Felice (presidente all’epoca dei fatti) N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 24/02/2012 prot.11.1101-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale è intervenuto il Presidente della società Aurora Rossa il quale ha prodotto copia dei certificati medici dei calciatori deferiti nonché dell’istanza difensiva già inviata ed ha richiesto l’archiviazione del procedimento a carico. Preso atto che i certificati medici attestanti l’idoneità all’attività sportiva agonistica dei calciatori deferiti sono stati rilasciati prima dell’inizio del campionato di competenza (documenti in atti), P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società ASD Aurora Rossa, del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Buttadauro Felice nonchè dei calciatori Bueni Vincenzo, Carosa Alessio, Catanese Giuseppe, Cilfone Emilio, Settecase Giuseppe, Sorce Giovanni, tutti tesserati per la società’ ASD Aurora Rossa all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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