COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.70 del 28.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 31 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dell’A.E. Reale Enrico, appartenente alla Sezione A.I.A. di Viareggio, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art. 40, commi 1 e 2 (lettera h), del Regolamento A.I.A..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.70 del 28.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 31 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dell’A.E. Reale Enrico, appartenente alla Sezione A.I.A. di Viareggio, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art. 40, commi 1 e 2 (lettera h), del Regolamento A.I.A.. Il G.S. Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Lucca trasmetteva alla Procura Federale la documentazione relativa alla gara del Campionato Provinciale Allievi: Atletico Carrara / Oratorio Don Bosco, disputata in data 24.09.2011, dalla quale risultava che, pur essendo stati espulsi quattro calciatori delle due squadre, il rapporto di gara indicava una sola espulsione. La Procura, acquisite le dichiarazioni dei calciatori interessati nonché quella del Sig. Enrico Reale, arbitro della gara in esame, disponeva il deferimento. Disposta l’udienza di discussione in data 20 aprile c.a. alla presenza del rappresentante della Procura Federale, Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, il Presidente del Collegio rilevava la mancata instaurazione del contraddittorio con la parte deferita, non avendo avuto alcun esito la notifica dell’avviso di convocazione. Per tale motivo il Collegio deliberava di rinviare la discussione del deferimento alla data del 25 maggio 2012., ad ore 17,00, disponendo che la Segretaria attuasse i necessari adempimenti. L’Avvocato Stefanini, rappresentante della Procura Federale, si dichiara edotto del rinvio. Il dibattimento viene riaperto in data 25 maggio alla presenza dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. E’ presente il tesserato deferito, Sig. Enrico Reale. Prima dell’inizio del dibattimento il soggetto deferito, dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopone alla attenzione del Collegio. -squalifica per mesi 4 (quattro) sulla sanzione base indicata in mesi 6 (sei). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità della sanzione indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione nei confronti dell’A.E. Reali Enrico la sanzione della squalifica per mesi 4 (quattro). DISPONE la chiusura del dibattimento.
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