COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 25/05/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COSTACCIARO IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL PIETRALUNGA – COSTACCIARO DISPUTATA A PIETRALUNGA IL 29.04.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.71 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 03.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: – LA SQUALIFICA FINO AL 28.02.2013 INFLITTA AL CALCIATORE BELLUCCI MIRKO.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 130 del 25/05/2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COSTACCIARO IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL PIETRALUNGA - COSTACCIARO DISPUTATA A PIETRALUNGA IL 29.04.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.71 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 03.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE:
- LA SQUALIFICA FINO AL 28.02.2013 INFLITTA AL CALCIATORE BELLUCCI MIRKO.
HA PRONUNCIATO nella seduta del giorno 24.05.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società’ A.S.D. Costacciaro, per la riduzione della sanzione inflitta dal G.S.
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
Nessuno per la reclamante non essendo stata richiesta l’audizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ufficiali della gara ed all’esito dell’audizione del Direttore di Gara, che ha confermato integralmente il referto, è emerso che il Sig. Bellucci Mirko, a seguito della concessione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, si è diretto di corsa contro l’arbitro e lo ha colpito volontariamente con il petto contro il suo, facendolo cadere a terra.
Alla luce di quanto sopra, la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Bellucci Mirko con la squalifica fino al 28.02.2013 merita integrale conferma.
P.Q.M.
Si respinge il reclamo.
- Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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