COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 25/05/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS ORTANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO – VIRTUS ORTANA DISPUTATA A TERNI IL 05.05.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.48 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 09.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: – LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE BOTONDI FABIO FINO AL 09/01/2013; – L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MONACELLI MAURO FINO AL 09/09/2012.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 25/05/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS ORTANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO – VIRTUS ORTANA DISPUTATA A TERNI IL 05.05.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.48 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 09.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: - LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE BOTONDI FABIO FINO AL 09/01/2013; - L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MONACELLI MAURO FINO AL 09/09/2012. HA PRONUNCIATO nella seduta del giorno 24.05.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società’ A.S.D. Virtus Ortana, per la riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara. Nessuno per la reclamante non essendo stata richiesta l’audizione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti in nostro possesso e dalle dichiarazioni rese del Direttore di Gara a questa Commissione, si è potuto ricostruire l’atteggiamento tenuto dai dirigenti della Virtus Ortana Sig.ri Botondi Fabio e Monacelli Mauro rei di avere posto in essere offese e minacce nei confronti dell’arbitro; detto comportamento è stato reiterato anche a fine gara dal dirigente Botondi Fabio che seguitava ad offendere il direttore di gara mentre lasciava l’impianto sportivo. La condotta tenuta dai due dirigenti va senza dubbio censurata e la sanzione inflitta dal G.S. appare equa e commisurata ai fatti commessi. P.Q.M. Si respinge il reclamo.
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