CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 10 del 25/05/2012 – U.S. Vibonese Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’Alta Corte di Giustizia Sportiva,

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 10 del 25/05/2012 - U.S. Vibonese Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Massimo Luciani, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. Ric. n. 11/2012, proposto in data 4 maggio 2012 dalla SOCIETÀ U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Fontana contro la FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO - F.I.G.C. - rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per l’annullamento e riforma della decisione della Corte Federale FIGC del 12 aprile u.s. con la quale è stata confermata la sanzione consistente nella comminazione di un punto di penalizzazione in classifica alla società ricorrente, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, vista la costituzione in giudizio della parte resistente – Federazione Italiana Giuoco Calcio - (F.I.G.C.), udito nella udienza del 18 maggio 2012 il relatore, Presidente Riccardo Chieppa, uditi per il ricorrente – U.S. Vibonese Calcio s.r.l.– l’avv. Giovanni Fontana, uditi per la parte resistente – Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C.- l’avv. Luigi Medugno e l’avv. Letizia Mazzarelli, visti il ricorso introduttivo depositato il 4 maggio 2012 ed il decreto presidenziale 7 maggio 2012, con abbreviazione dei termini ancora da decorrere alla metà, con contestuale rigetto della istanza cautelare allo stato degli atti, anche in relazione alla prevista ravvicinata trattazione del merito fissata per il 18 maggio 2012; nonché la memoria di costituzione della Federazione resistente in data 9 maggio 2012; Ritenuto in fatto La Società U.S. Vibonese Calcio s.r.l. con il ricorso depositato il 4 maggio 2012 ha chiesto a questa Alta Corte l’annullamento e riforma della decisione della Corte Federale FIGC di cui al dispositivo del 12 aprile u.s. (C.U. n. 229/CGF) e alla motivazione del 20 aprile 2012 (C.U. n. 228/CGF), con la quale sarebbe stata confermata la sanzione consistente nella comminazione di un punto di penalizzazione in classifica alla società ricorrente, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, invocando in via preliminare una giusta (in senso positivo per il ricorrente) interpretazione ed applicazione delle norme procedurali (delibera 82/A del Presidente Federale) e/o la dichiarazione della loro illegittimità per quanto riguarda il deposito diretto del ricorso con asserita esclusione del deposito a mezzo fax. La decisione impugnata consiste esclusivamente nella dichiarazione di inammissibilità del reclamo sulla base della circostanza che “i motivi di gravame sono stati irritualmente trasmessi a mezzo fax il 10 marzo 2012”. Detta decisione, infatti, ha dichiarato “inammissibile il ricorso” (in secondo grado) “in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16 settembre 2010,” limitandosi nella parte motiva ad osservare “che, come statuito dal Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, le impugnazioni in materia devono essere, ex art 2, lett. b), formalizzate presso la Segreteria della C.G.F. o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta di ottenere copia degli atti ufficiali”. “Nel caso di specie, non essendo stata richiesta copia degli atti ufficiali, l’impugnazione è stata trasmessa irritualmente alla Segreteria della C.G.F. a mezzo fax in data 10.3.2012, e non si è proceduto al deposito della stessa nel termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione sul Com. Uff., come prescritto.” “L’inosservanza delle modalità procedurali nei termini dovuti determina, pertanto, l’inammissibilità del proposto ricorso”. Il ricorrente deduce una serie di motivi: 1) in via preliminare e sulla dichiarazione di inammissibilità del reclamo in secondo grado, si richiama ad una precedente prassi consolidata, all’art. 38, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.; alla legittimità dell’invio a mezzo fax in mancanza di prescrizione normativa che debba avvenire a mani e comunque in mancanza di comminatoria di inammissibilità; al principio della libertà di forme nell’ordinamento generale ed in quello sportivo; alla validità del fax, per la normativa generale, come mezzo di trasmissione e deposito dei documenti; alla illegittimità della delibera federale, se interpretata nel modo di ritenere cogente il deposito a mani; 2) la violazione del bis in idem, in quanto sarebbero state comminate dalla decisione di primo grado sanzioni per lo stesso fatto per il quale era già intervenuta una punizione; 3) nel merito, si richiama alla contestazione per la quale avrebbe subito un procedimento identico nella decorsa stagione e ad alcuni lodi arbitrali del TNAS sul punto specifico di duplice penalizzazione. La ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso e per l’effetto per la riforma della decisione impugnata e, per quanto utile e necessario, anche della precedente decisione della Commissione disciplinare di primo grado; nel merito chiede di annullare il punto di penalizzazione e ove necessario rimettere le parti al TNAS o al Giudice federale d’appello. Con memoria depositata il 9 maggio 2012 la F.I.G.C. ha confutato i motivi di gravame, concludendo per l’inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso, per mancanza di un interesse attuale in relazione alla posizione in classifica della Vibonese e alla irrilevanza di un punto sanzionato; per l’esistenza di giustificazioni alla lex specialis sul deposito diretto, pienamente legittimo; per la mancanza di sussistenza di bis in idem e per la illogicità della tesi sostenuta dalla ricorrente in ordine all’inadempimento. Una successiva memoria depositata fuori del termine di tre giorni dall’udienza, ancorché ridotto alla metà, non può essere presa in considerazione in quanto tardiva. In sede di discussione la Federazione ha insistito sulla differenza del caso rispetto alla depositata sentenza della Corte Costituzionale n. 520 del 2002 in quanto relativa ad invio a mezzo posta, sulla competenza del TNAS, sul difetto di rilevanza e sulle ragioni di una possibile rimessione al primo giudice. Diritto 1. Il nucleo essenziale della contestazione, in questa sede, riguarda un unico oggetto: quello della osservanza ed insieme della legittimità di alcune regole processuali avanti alla Corte Federale, alla luce anche dei principi del giusto processo (garantito da norma costituzionale ed applicabile anche alla Giustizia sportiva, come riconosciuto dall’ordinamento statale). Di conseguenza, in relazione alla caratterizzazione di detto oggetto, si verte in ipotesi relativa a diritti indisponibili. Affermata la competenza dell’Alta Corte, attesa detta indisponibilità, deve procedersi alla verifica della notevole rilevanza della questione nell’ordinamento sportivo. A questo riguardo, è sufficiente considerare che la semplificazione delle attività procedurali di notifica e di deposito degli atti processuali costituisce elemento che contribuisce in modo efficace ad assolvere l’esigenza fondamentale di tempestività e celerità della Giustizia ed in particolare in quella sportiva, specie quando ha riflessi sull’inizio e svolgimento di un regolare campionato a squadre. 2. In via ulteriormente preliminare deve essere rilevato, con riferimento ai poteri di questa Alta Corte, che, risolta la questione essenziale sulla ritualità di presentazione-deposito a mezzo fax di ricorso avanti alla Giustizia sportiva, con conseguente annullamento della decisione impugnata, che riguarda, si noti, esclusivamente il profilo processuale della inammissibilità del ricorso per motivo attinente alla regolarità dell’atto di appello, non è più necessaria la rimessione al primo giudice. Infatti, sulla base dei principi processuali fondamentali, desumibili dal codice del processo civile e dal codice del processo amministrativo, anche in caso di soluzione in senso positivo per il ricorrente non si verifica alcuna delle ipotesi, ormai tassative, per remissione delle parti al giudice precedente. 3. Il motivo di ricorso, che attiene alla ritualità del deposito a mezzo fax, è fondato. Occorre al riguardo tenere conto del limitato tempo disponibile (due giorni) per l’esercizio del diritto di tutela in appello; una interpretazione riduttiva delle possibilità del deposito diretto del ricorso con i motivi di gravame si risolverebbe, dunque, in una limitazione assolutamente irragionevole ed in aperta violazione del diritto di difesa (per riferimenti, su abbreviazione dei termini ed utilizzo di fax, Cass., Sez. Un., n. 9151 del 2008). Di conseguenza l’interprete è tenuto a ricercare, ove possibile dal punto di vista della ratio della norma e delle esigenze sottostanti, una soluzione interpretativa della regola processuale immune da vizi e non lesiva di posizioni giuridicamente tutelate anche a livello costituzionale (diritto di agire per la tutela dei propri diritti ed interessi, attraverso un giusto processo in condizioni di parità (artt. 24 e 111 Cost.) e compatibili con le esigenze di tempestività della tutela. La prescrizione di deposito diretto, di conseguenza, può essere interpretata nel senso che la consegna deve avvenire “con immediatezza”, “senza por tempo in mezzo” all’organo di destinazione, occorre cioè che la consegna (senza alcuna previsione di tassativo o specifico strumento da utilizzare) pervenga, entro il termine prefissato, effettivamente al destinatario senza che possano valere facilitazioni attinenti all’affidamento al servizio postale (data di spedizione o di consegna all’intermediario) o simili. Naturalmente ciò non esclude, ove possono sussistere dubbi, specie in mancanza di precedenti contatti con il soggetto da cui proviene il deposito con strumento elettronico o in nome del quale viene eseguito il deposito dell’atto, che l’organo che riceve l’atto possa pretendere che risulti (o sia fornita la prova prima della decisione) la provenienza. Ad esempio, ove trattasi di mittente avvocato, potrà essere prevista la utilizzazione di posta certificata (P.E.C.), ovviamente previa dotazione da parte dell’Ente ricevente e previa diffusione prescrittiva di un proprio indirizzo di posta certificata; allo stesso modo potrà essere utilizzato altro mezzo telematico con garanzia di provenienza e di responso sul momento temporale dell’invio e del buon fine del fax o della raccomandata telematica o via internet ovvero con altri sistemi similari. Ovviamente gli anzidetti principi valgono solo in carenza di diverse disposizioni che prevedano forme particolari che, comunque, comportino minore aggravio per il soggetto onerato e siano compatibili, sia con le esigenze del giusto processo, sia con i termini fissati per il compimento delle attività di notifica e di deposito, sia in particolare per la giustizia sportiva con i principi fissati nel relativo ordinamento alla stregua anche delle conformi regole di procedura del Codice dell’Alta Corte (art. 13). Del resto sia nel processo civile, sia in quello penale e nel processo amministrativo si sta verificando un progressivo allargamento della possibilità di uso di strumenti telematici di comunicazione e di deposito, che si cerca di promuovere anche attraverso un aumento alla metà dei contributi unificati in caso di mancata indicazione di indirizzo P.E.C. o di recapito fax (v. d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2012, n. 148, artt. 35 bis e 35 ter; con modifiche agli artt. 113 e 125 d.p.r. 30 maggio 2008, n. 115; d.l. 6 luglio 2011, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111; d. lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 13, comma 3 bis e 6 bis, con riferimento all’art. 136 del c.p.a. approvato con d.lgs. 7 luglio 2010, n. 104). 4. Tutti i restanti profili di ricorso sono privi di fondamento in quanto l’obbligo, disciplinarmente sanzionato a carico delle Società sportive, di corrispondere l’IRPEF e i contributi previdenziali, in caso di persistente mancanza di pagamento non si estingue in conseguenza della inflizione di una sanzione per quel determinato periodo di riferimento temporale. Per contro, trattandosi di violazione permanente (perdurare dell’inadempimento e non rimozione del debito) si rinnova la violazione peraltro aggravata da interessi per la mora e permane la responsabilità nel successivo esame in occasione di nuova verifica che riguarda anche i debiti pregressi anche relativi a un precedente periodo o campionato. Peraltro, ai fini della infondatezza del ricorso, non può legittimamente farsi alcuna distinzione rispetto al trattamento previsto per i compensi retributivi corrisposti ai giocatori. Almeno in parte, il versamento dell’IRPEF e dei contributi previdenziali comprende ritenute prelevate da detti compensi e quindi deve subire le stesse conseguenze sanzionatorie. Anzi l’omesso versamento di ritenute effettuate può anche configurare una sottrazione (indebita) di parte dei compensi, con esposizione del giocatore a conseguenze pregiudizievoli e nello stesso tempo costituire violazione delle finalità preminenti della sanzione a tutela del lavoro e della previdenza (combinato disposto degli artt. 35, primo comma, e 38, secondo comma, Costituzione), peraltro con evidenti finalità antielusive dell’obbligo di concorrere alle spese pubbliche (art 53 Cost.). Pertanto il ricorso deve essere respinto. 5. Sussistono giusti motivi in relazione alla permanente posizione debitoria della ricorrente per compensare le spese del giudizio. P.Q.M. RIGETTA il ricorso come in motivazione; SPESE compensate; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, 18 maggio 2012. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 25 maggio 2012. Il Segretario F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it