CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 maggio 2012 promosso da: Alma Juventus Fano 1906 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 maggio 2012 promosso da: Alma Juventus Fano 1906 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Aurelio Vessichelli Presidente Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro Avv. Enrico De Giovanni Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 20 maggio 2012 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato promosso (con istanza prot. n. 0330 dell’8 febbraio 2012) da: Alma Juventus Fano 1906 s.r.l., con sede in Fano (PU), Via Indipendenza 18/B, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Marco Minardi, rappresentata e difesa dall’ Avv. Luciano Ruggiero Malagnini , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nola ( NA) , Via S.Felice 16 come da delega in calce alla istanza di arbitrato istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. La società Alma Juventus Fano S.r.l. è una società di calcio professionistico attualmente militante nel campionato di Lega Pro 2a Divisione. 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) , associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3. La Procura federale della FIGC, sulla base delle note COVISOC del 14 giugno 2011 deferiva, fra gli altri, la società odierna istante per rispondere delle violazioni dell’art.85, lett. C , par. IV, delle NOIF in relazione all’art.10 comma 3 del CGS e all’art.90 comma 2 delle NOIF “per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati… relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi alla menislità dicembre 2010 ( II Trimestre ). Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lett. C del comma 3 dell’art.10 CGS. “ nonché delle violazioni dell’art.85, lett. C, par.V, delle NOIF in relazione all’art.10 comma 3 del CGS e all’art.90 comma 2 delle NOIF “ per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS degli emolumenti dovuti ai tesserati… relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute IRPEF degli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 ( II Trimestre), nonché al versamento dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di novembre e dicembre 2010 ( II Trimestre). Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lett. C del comma 3 dell’art.10 CGS. “ e dell’art.85, lett.C, par.VI , punto 1, delle NOIF, in relazione all’art.10 comma 3 del CGS e all’art.90 comma 2 delle NOIF “ per non averdepositato entro il termine del 31 maggio 2011 il prospetto R/1con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011, come prescritto dalle norme federali in materia”. La Alma Juventus Fano !906 veniva chiamata a ispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS. 4. La Commissione Disciplinare Nazionale con C.U. n.16/CDN del 12 settembre 2011 infliggeva all’odierna istante la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica e dell’ammenda di euro 30.000,00. 5. Contro tale decisione proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale sia l’odierna istante ( deducendo sostanzialmente la mancanza di dolo nella commissione delle violazioni ) sia la Procura Federale per la parte della decisione in cui la Alma Juventus non era stata sanzionata anche per non aver provveduto , sempre alla data del 16 maggio 2011, agli adempimenti connessi ai periodi pregressi ( emolumenti relativi alla mensilità di dicembre 2010, ritenute IRPEF relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 e contributi ENPALS relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2010 : II Trimestre ). 6. Con decisione pubblicata dapprima nel solo dispositivo il 4 novembre 2011 (C.U. n. 076/CGF) e poi in forma integrale il 19 gennaio 2012 (C.U. 135/CGF) , la CGF respingeva l’appello della società e accoglieva quello della Procura infliggendo all’odierna istante ulteriori 2 punti di penalizzazione. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 7. Con istanza in data 8 febbraio 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport , la Alma Juventus dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo, in riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale , l’annullamento o in via gradata la riduzione della sanzione da questa irrogata. 8. Nella stessa istanza di arbitrato, la parte istante designava quale arbitro il prof. avv. Maurizio Benincasa. 9. Con memoria datata 21 febbraio 2012, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto dell’istanza proposta in quanto infondata. 10. Nella memoria di costituzione, la FIGC nominava quale arbitro l’avv. Enrico De Giovanni. 11. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale l’ Avv. Aurelio Vessichelli, che accettava l’incarico. 12. Il 16 marzo 2012 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio disponeva potersi procedere ad anticipare la discussione su concorde richiesta delle parti; le parti illustravano le rispettive posizioni, riportandosi agli atti ed autorizzavano congiuntamente il Collegio a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo. 13. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. C.2 Le domande e la posizione delle parti a. Le domande e la posizione dell’ Alma Juventus Fano 1906 14. La parte istante sostiene che la Corte di Giustizia avrebbe errato nel ritenere ammissibile l’appello dela Procura presentato in abbreviazione dei termini considerato che il procedimento di primo grado si era svolto secondo il rito ordinario; sostiene inoltre che in applicazione della normativa vigente all’epoca dei fatti non sarebbero sanzionabili, in termini di punti in classifica, gli inadempimenti relativi ai trimestri precedenti, con conseguente annullamento dei 2 punti di penalizzazione ulteriormente inflitti dal giudice federale d’appello e comunque quei due punti dovrebbero essere ridotti ad 1 ( art.85, lett. C, par. IV, emolumenti ) secondo l’orientamento espresso dal TNAS. b. Le domande e la posizione della FIGC 15. Nella propria memoria di costituzione, la FIGC ha chiesto che “l’istanza avversaria venga dichiarata in parte inammissibile e, comunque, rigettata”. La FIGC rileva che l’eccezione di pretesa inammissibilità del reclamo della Procura Federale non è mai stata dedotta dall’odierna istante dinanzi alla Corte di Giustizia e che l’eccezione è irrilevante ed infondata risultando che nella fattispecie è stato pienamente garantito il contraddittorio ed il diritto di difesa della parte. Nel merito la FIGC ritiene che l’odierna istante a torto considera il C.U. n.85/A dell’8 novembre 2011 ( sul quale si fonda l’ulteriore penalizzazione inflitta dalla Corte di Giustizia federale ) come introduttivo di un regime diverso da quello vigente all’epoca dei fatti in contestazione, trattandosi invece di norma di interpretazione autentica. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Alma Juventus Fano lamenta che il procedimento, iniziato dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale con il rito ordinario, è poi proseguito dinanzi alla Corte di Giustizia Federale con il rito abbreviato, avendo il Procuratore Federale richiesto l'abbreviazione dei termini. Tale circostanza, sempre secondo parte istante, sarebbe inammissibile ed in più avrebbe determinato la lesione del diritto di difesa , avendo avuto la parte solo il ristretto lasso di tempo di ore per elaborare i propri atti defensionali. La F.I.G.C. chiede il rigetto dell'eccezione per le numerose ragioni puntualmente illustrate nell’ atto di costituzione versato in atti. Il Collegio ritiene che l'eccezione debba essere disattesa. L’odierna istante , infatti, ha comunque esperito in modo completo e idoneo le proprie difese dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, cosicché in virtù del principio generale della conservazione degli atti e del raggiungimento degli obiettivi sottesi alla normativa, non vi è ragione di ritenere lesi diritti di difesa - che si sono efficacemente dispiegati- e dichiarare la nullità del procedimento. A ciò sia aggiunga che l'eccezione in esame, a giudizio del Collegio, va sussunta nella categoria delle eccezioni in senso stretto, da proporre, a pena di decadenza, nel primo atto processuale utile; nel caso di specie, invece, l'eccezione non è stata proposta, come avrebbe dovuto, dinanzi alla Corte Federale, cosicché l'intervenuta costituzione in quella sede degli odierni istanti configura un'accettazione del contraddittorio così come instaurato, anche nel rito, dal Procuratore federale e comunque un mancato esercizio di un' eccezione che determina la decadenza dal medesimo. 2. Nel merito il Collegio ritiene di accogliere parzialmente la domanda dell’odierna istante di riduzione della sanzione da due punti ad un punto di penalizzazione laddove ritiene che in virtù degli artt. 10 comma 3 del CGS e 85, lett. c, par. V delle NOIF nel testo vigente all'epoca dei fatti, non possa irrogarsi sanzione alcuna in relazione al mancato pagamento dei contributi ENPALS per i trimestri antecedenti a quello in cui la sanzione stessa è stata irrogata. Sono richiamati a tal fine in atti i precedenti del TNAS rinvenibili nei lodi emessi in data 1 luglio 2011 nei procc. n.1212/ 11 ( Salernitana Calcio/ FIGC) e 1213/11 (Cosenza calcio / FIGC), in particolare laddove i lodi affermano che, in presenza dell'irrogazione della sanzione disciplinare alla scadenza del trimestre di riferimento, è preclusa l'applicazione di ulteriore e autonoma sanzione nei trimestri successivi poiché in tal senso milita il tenore testuale delle norme di cui IV paragrafo del citato art. 85, lett. C delle NOIF relative al mancato pagamento degli emolumenti ( ove è previsto l'obbligo per le società di dimostrare il pagamento di tutti gli emolumenti dovuti fino alla chiusura del predetto trimestre) e quelle del V paragrafo, relative al mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, ove non compare la parola "tutti"; inoltre i lodi sottolineavano la diversa ratio delle due disposizioni, proprio perché riferite a pagamenti aventi diverso oggetto. Il Collegio condividendo le conclusioni, sul punto, delle decisioni citate, ritiene di richiamarsi specificamente a quanto puntualmente esposto ed espresso dal TNAS nel recentissimo lodo Zampetti Maurizio e Foligno Calcio S.r.l. / FIGC : ritiene, in particolare, autonomamente decisivo il tenore letterale delle ricordate disposizioni, anche a prescindere dalla ratio legis: conforta, in tal senso, il costante orientamento della corte di Cassazione in tema di applicazione dei criteri di cui all’art. 12 delle preleggi: si veda, ex multis, C.Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5128 del 06/04/2001: “ Nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare”. Invero il tenore testuale dell'art. art. 85 , lett. C delle NOIF in esame, nel testo all’epoca vigente, laddove utilizzava nel IV paragrafo la parola "tutti" esclusivamente riferendosi la mancato pagamento degli emolumenti e successivamente, nel V paragrafo, non riproponeva analoga previsione con riferimento al mancato pagamento dei contributi, appare di chiara e univoca lettura: va interpretata, alla luce delle regole ermeneutiche di cui all’art. 12 delle preleggi , nel senso “fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”, cioè secondo la sua oggettiva formulazione; nel caso di specie va quindi ritenuta la non sanzionabilità del mancato pagamento dei contributi nel trimestre successivo a quello della violazione, in assenza di specifica previsione , presente invece con riferimento al mancato pagamento degli emolumenti, e ciò anche in applicazione del brocardo “ ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”. La chiarezza della norma , dunque , esime da ulteriori approfondimenti circa le finalità sottese alle disposizioni di cui ai paragrafi IV e V dell’art. 85 in esame, giacché i poteri sanzionatori conferiti alla federazione appaiono, secondo il Collegio, sostanzialmente e primariamente volti a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive e solo in via mediata e riflessa ad determinare un controllo da parte della Federazione sull’effettiva soddisfazione dei diritti , retributivi e contributivi, dei propri tesserati nell’ottica della tutela di questi ultimi, tutela affidata ad altri organi e soggetti.; va infatti escluso che un obbligo o un onere siffatto possa gravare sulle Federazioni sportive, stanti la loro natura giuridica e le finalità (appunto sportive) che gli sono proprie. Non vi è dubbio, tuttavia, che vada approfondita la problematica scaturente dall'intervenuta modifica dell'art. 85 in esame, ai sensi della delibera del Consiglio Federale di cui al C.U. 85/A dell'8 novembre 2011, verificatasi temporalmente a seguito della pubblicazione dei citati lodi. L'attuale testo dell'art.85 è infatti diverso dal precedente, essendo stato completamente riformulato; si pone il problema di comprendere se l'intervento del " legislatore sportivo " abbia una valenza interpretativa, come sostenuto dalla Federazione, cosicché dovrebbe ritenersi che anche il previgente testo dovesse intendersi nel senso che era dovuto il pagamento dei contributi anche per il periodo pregresso (come ora senza dubbio statuito dal nuovo testo) , o se esso abbia un valore innovativo dell'ordinamento sportivo, cosicché debba ritenersi che la precedente formulazione della norma, applicabile nel presente caso, non sia vincolata sotto il profilo interpretativo e applicativo dal nuovo intervento del legislatore. Il Collegio ritiene che la disposizione costituisca una vera e propria modifica dell'ordinamento sportivo e non possa essere sussunta nella categoria delle norme interpretative per una molteplicità di ragioni, non potendosi condividere le pur apprezzabili e approfondite argomentazioni della Federazione. Infatti, se da un lato è vero che lo stesso legislatore sportivo afferma che l'intervento ha natura interpretativa, è però anche vero che , proprio alla luce della prevalenza, statuita nelle preleggi, di un criterio oggettivo rispetto a quello soggettivo , è necessario valutare l'oggettivo impatto dell'innovazione normativa sull'ordinamento pregresso al fine di valutare la natura innovativa o interpretativa della nuova disposizione. Siffatta operazione, a giudizio del Collegio, va effettuata garantendo innanzi tutto (ma non solo, come oltre si dirà) la piena tutela del principio dell'affidamento e della buona fede ; in altrui termini, qualora la nuova norma introduca una lettura della pregressa disposizione che il tesserato, in buona fede, non avrebbe potuto percepire come corretta interpretazione, ebbene in tal caso la nuova disposizione, essendo idonea a modificare la percezione della regolazione all'epoca vigente svolta secondo buona fede e ragionevolezza, non può che valere per il futuro, non potendo spiegare effetti negativi sul tesserato medesimo in relazione all'attività pregressa. Applicando i suesposti principi al caso di specie , si osserva innanzi tutto che, come si è già sopra segnalato, il Collegio condivide appieno la posizione espressa dal TNAS nei lodi resi nei procc. n.1212/11 ( Salernitana Calcio/ FIGC) e 1213/11 (Cosenza calcio / FIGC); la norma pregressa , interpretata secondo buone fede e ragionevolezza, non prevedeva la sanzionabilità del mancato pagamento dei contributi nel trimestre successivo; non è possibile, ora per allora, statuire che quella norma andava altrimenti interpretata e che, quindi , chi la violò merita una sanzione. Anzi, l'intervento del legislatore dopo l'emissione dei ricordati lodi dimostra proprio che la norma pregressa, se interpretata secondo apparenza e buona fede, poteva dar luogo a ben diverse letture rispetto a quella (evidentemente) soggettivamente propria del legislatore sportivo. Nè appare utile, nella presente fattispecie, invocare i principi esposti dalla giurisprudenza amministrativa, e in particolare nella recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato richiamata dalla Federazione nelle proprie difese. Il Giudice Amministrativo ha ritenuto che si possa parlare di norme interpretativa (e dunque efficaci ex tunc circa l'applicazione della norma interpretata) qualora sulla disposizione originaria sussistesse un'oggettiva incertezza interpretativa. Siffatto criterio di massima è certamente condivisibile, ma non appare applicabile nel caso di specie innanzi tutto perché , pur essendo effettivamente sorte alcune incertezze sull'effettivo significato dell'originaria disposizione, tuttavia siffatte incertezze non apparivano giustificate dal tenore letterale dell'art. 85 , come esattamente ritenuto dai lodi sopra citati ; e ciò determina la necessità di assicurare la dovuta tutela a chi abbia fatto affidamento sull'interpretazione nettamente più plausibile. In secondo luogo va osservato che le incertezze interpretative segnalate dalla Federazione erano rinve3nibili nell'ambito degli organi delle giustizia federale ma non si sono mai manifestati da parte degli organi arbitrali e di giustizia del CONI ( Alta Corte e TNAS). In terzo luogo va osservato che la tutela della buona fede appare tanto più doverosa laddove essa sia riferibile all'inflizione di una sanzione; in altri termini alle norme sanzionatorie non può che applicarsi il principio di tassatività e di stretta interpretazione cosicché accedere ad un'interpretazione oggettivamente dubbia ed estremamente estensiva del precetto contravverrebbe ai predetti principi generali dell'ordinamento. Ancora, va doverosamente effettuato un richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza europea in tema di norme interpretative; la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha infatti ritenuto la contrarietà con l'art. 6 del CEDU (Carta Europea dei diritti dell'Uomo) delle norme interpretative emanate dagli Stati membri nel corso di un giudizio ove si faccia questione dell'applicazione della norma interpretata (e ciò sia che gli Stati stessi siano parti in giudizio, sia che ciò non si verifichi); si ritiene opportuno trascrivere, al riguardo, una significativa parte della motivazione del Provvedimento del 07/06/2011 , Seconda Sezione, Caso: AGRATI E ALTRI contro ITALIA,Numero del Ricorso: 43549/08 6107/09 5087/09: “ Benché non sia precluso al legislatore di disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio di certezza del diritto e la nozione di processo equo contenuti nell’articolo 6 impediscono, tranne che per impellenti motivi di interesse generale, ogni ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influire sulla conclusione giudiziaria di una lite. Nel caso di specie, lo Stato italiano ha violato l’art. 6 par. 1 CEDU, essendo esso intervenuto con una norma ad hoc al fine di assicurarsi un esito favorevole nei giudizi di cui era parte.”. Ancora nel recentissimo Provvedimento del 14/02/2012 Seconda Sezione ,Caso: ARRAS ed altri contro ITALIA, Numero del Ricorso: 17972/07:”La Corte ha ripetutamente dichiarato che benché non sia impedito alla legislazione di regolamentare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti che derivano da leggi in vigore, il principio dello stato di diritto e la nozione di giusto processo custoditi nell’articolo 6 precludono, tranne che per impellenti ragioni di interesse pubblico, l’interferenza dell’assemblea legislativa nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia. Secondo la Corte Europea, dunque, l'interpretazione retroattiva non può influenzare l'esito di una controversia, poiché violerebbe il principio dell'equo processo; a maggior ragione, l'interpretazione in proprio favore della disposizione in discussione ad opera della parte (pubblica) in giudizio, altera la par condicio dei soggetti processuali e lede i ricordati diritti; siffatta situazione viene plasticamente descritta dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo come " principio della parità delle armi"nel giudizio. Applicando il medesimo principio al caso di specie deve osservarsi che la Federazione, nel corso del presente giudizio, ha modificato la vigente normativa, riformulandola in modo conforme ai propri interessi, senza che vi fossero impellenti motivi di ordine generale, e ora invoca proprio tale riformulazione, definendola quale interpretativa, al fine di ottenere l'esito a sé favorevole del giudizio ; come ben si vede si tratta proprio di una fattispecie pienamente riconducibile alla problematica più volte esaminata in sede europea e dunque i principi affermati nella citata giurisprudenza devono condurre a ritenere che, ove la nuova norma fosse considerata da questo Collegio come interpretativa, si porrebbe in insanabile contrasto con i principi enunciati dalla Corte europea e quindi con il CEDU. Anche per tale ragione va dunque esclusa la portata interpretativa dell'intervento del legislatore sportivo e, adottando una lettura costituzionalmente orientata e rispettosa dei principi di diritto comunitario, ne va affermata la natura modificatrice e innovativa della disposizione pregressa. Ulteriori considerazioni in favore della natura da ultimo ricordata del nuovo articolo derivano dalla circostanza che la disposizione è stata interamente riformulata, con l'introduzione di ampie parti del tutto nuove , anche se parzialmente analoghe , dal punto di vista precettivo sostanziale, al pregresso art.85. Non vi è dubbio che questa caratteristica innovativa della recente disposizione, che ha integralmente sostituito la previgente, deponga nel senso della funzione innovatrice dell'intervento del legislatore sportivo; è appena il caso di osservare che dalla nuova formulazione potrebbero scaturire future letture diverse da quelle della passata disposizione, proprio in ragione della diversità lessicale e persino strutturale della nuova norma rispetto alla vecchia. A nulla rileva l'affermazione, di cui alle premesse del provvedimento federale, secondo cui l'intervento avrebbe carattere di chiarimento considerato il sorgere di contrasti interpretativi; e ciò sia perché , sempre in virtù dei canoni ermeneutici delle preleggi ciò che rileva in modo preminente è l'oggettivo significato delle parole e non l'intenzione soggettiva del legislatore (sulla prevalenza del criterio di interpretazione oggettivo rispetto a quello soggettivo della volontà del legislatore si veda, oltre la decisione sopra citata, più di recente C.Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24630 del 03/12/2010: “ in assenza di un dato letterale della norma sufficientemente chiaro ed inequivoco che ne permetta la ricostruzione del significato e la connessa portata precettiva,” può farsi “ricorso al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, nell'esame complessivo del testo, della "mens legis"”), ma anche perché , alla luce di quanto finora ritenuto, siffatta affermazione, ove ritenuta giuridicamente rilevante ai fini dell'interpretazione della norma , risulterebbe illegittima quanto meno per sviamento di potere e violazione dei principi generali del diritto statale e comunitario sopra esposti. Dunque ritenuta la natura innovativa dell'art.85 nell'attuale formulazione e condivisa l'interpretazione dell'originaria disposizione secondo cui, in caso di mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS e in presenza dell'irrogazione della sanzione disciplinare alla scadenza del trimestre di riferimento, è preclusa l'applicazione di ulteriore e autonoma sanzione nei trimestri successivi, il Collegio accoglie la domanda proposta in via subordinata dall’odierna istante volta a ridurre la sanzione ulteriormente irrogata dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC da punti 2 a punti 1 di penalizzazione. D. Sulle spese 19. Per le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale, alla luce della complessità della materia trattata e del solo parziale accoglimento della spiegata istanza, si dispone di porre a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella misura di due terzi e della parte istante Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. nella misura di un terzo le spese legali da liquidare in € 1500,00 ( euro millecinquecento/00 ) e di porre a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella misura di due terzi e della parte istante Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. nella misura di un terzo , con il vincolo di solidarietà , il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale che è congruo liquidare in complessivi € 6.000,00 (seimila/00) . P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. in parziale accoglimento dell’istanza proposta in data 8 febbraio 2012 dall’Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., riduce la sanzione ulteriormente irrogata dalla Corte di Giustizia Federale da punti 2 a punti 1 di penalizzazione; 2. dichiara assorbita ogni ulteriore domanda; 3. pone a carico della FIGC nella misura di 2/3 e dell’ Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. nella misura di 1/3 il pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in parte motiva; 4. pone a carico della FIGC nella misura di 2/3 e dell’ Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. nella misura di 1/3 con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge; 5. pone a carico della FIGC nella misura di 2/3 e dell’ Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. nella misura di 1/3 il pagamento dei diritti amministrativi; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 20 maggio 2012, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Aurelio Vessichelli F.to Maurizio Benincasa F.to Enrico De Giovanni
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