F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 16 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 30 Maggio 2012 1) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/HELLAS VERONA DEL 16.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 17.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 16 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 30 Maggio 2012
1) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/HELLAS VERONA DEL 16.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 59 del 17.1.2012)
Con decisione pubblicata mediante il Com.Uff. n. 59 del 17.1.2012, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha applicato nei confronti della società Hellas Verona FC S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore avversario numerose bottigliette di plastica semipiene e, nel recinto di gioco, un bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5, in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) e comma 2 C.G.S., per avere la società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e d vigilanza". Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Hellas Verona, all’uopo contestando la ricostruzione in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. La società reclamante ha, quindi, concluso per l'annullamento della decisione impugnata ovvero per la sua parziale riforma con conseguente riduzione della sanzione applicata. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla medesima reclamante all’esito della discussione. Il reclamo è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito evidenziati. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nella relazione della Procura Federale e non contestati, nella loro materialità, dalla reclamante. Ed, invero, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, può ritenersi acclarato che i sostenitori del Verona, in occasione della gara Pescara/Verona disputata il 16.1.2012, abbiano lanciato 1 bengala nel recinto di gioco, nonché - e ripetute volte - bottigliette di plastica da 1/2 lit. semipiene nel settore avversario. A fronte delle divisate risultanze istruttorie – e della univoca efficacia rappresentativa che ad essa si riconnette – va ritenuta recessiva la (in parte) diversa ricostruzione offerta dalla società reclamante volta a ridimensionare la complessiva portata degli addebiti, qualificati come una reazione indotta dalla condotta provocatoria ed antisportiva della tifoseria della squadra avversaria. Siffatto costrutto difensivo è rimasto, invero, affidato a generiche deduzioni non supportate da conferenti elementi di riscontro. Per le medesime ragioni, non può essere riconosciuta l’invocata esimente di cui all'art. 13 C.G.S., la cui operatività – secondo la reclamante - dovrebbe far seguito all'applicazione, in uno alle circostanze di cui alle lettere a) e b) del menzionato art. 13 C.G.S., già riconosciute dal Giudice Sportivo, anche della circostanza di cui alla lett. e) del medesimo articolo, riferita alle ipotesi in cui
"non vi e' stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società". In disparte quanto fin qui osservato circa l'assenza di riscontri, dato gia' di per se stesso assorbente, la reiterazione degli episodi in contestazione rende di tutta evidenza come l'azione di prevenzione e vigilanza svolta dalla Hellas Verona FC S.p.A. non possa ritenersi del tutto adeguata. Vanno, viceversa, parzialmente condivise le doglianze con cui la reclamante lamenta la sproporzione della sanzione irrogata rispetto agli episodi in contestazione. Ritiene, infatti, la Corte che i fatti, per come descritti negli stessi atti ufficiali di gara, riflettano, in ragione della loro episodicità ovvero delle modalità esecutive, una offensività minore, di talche', avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, può ritenersi congrua e proporzionata la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va parzialmente accolto nei limiti sopra evidenziati e, per l'effetto, la sanzione dell’ammenda va ridotta a € 7.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona riduce ad € 7.000,00 l’ammenda inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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