• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 30 Maggio 2012
4) RICORSO DEL CALCIATORE STENDARDO MARIANO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A.) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 60 E AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 94, COMMA 1, LETT. A), E COMMA 2, ULTIMO PERIODO, N.O.I.F. E ALL’ART. 8, COMMA 11, C.G.S.- NOTA N. 3724/797 PF 10-11/AM/MA DEL 7.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 30 Maggio 2012
4) RICORSO DEL CALCIATORE STENDARDO MARIANO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A.) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 60 E AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 94, COMMA 1, LETT. A), E COMMA 2, ULTIMO PERIODO, N.O.I.F. E ALL’ART. 8, COMMA 11, C.G.S.- NOTA N. 3724/797 PF 10-11/AM/MA DEL 7.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)
A seguito del provvedimento unico di deferimento del Procuratore Federale a carico di Mariano Stendardo, ed altri tesserati, all’epoca dei fatti tesserati in favore della Salernitana Calcio 1919 S.p.A., per rispondere della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 94 comma 1, lett. a) N.O.I.F. e all’art. 8 comma 11 C.G.S. per avere pattuito con la Salernitana Calcio 1919, a titolo di corrispettivo per le sue prestazioni sportive nella Stagione Sportiva 2009/2010 compensi in “nero” e pertanto in contrasto con le pattuizioni contrattuali ufficiali, così come depositate presso la Lega di competenza, la Commissione Disciplinare Nazionale, all’esito del procedimento, ritenuto che i fatti oggetto del deferimento risultavano provati, ha inflitto al deferito la sanzione della squalifica per giorni 60 e della ammenda di € 15.000.00. Avverso tale decisione ha proposto ricorso lo Stendardo deducendo che erroneamente il primo Giudice aveva negato l’esistenza nella fattispecie di un contratto di cessione del diritto di immagine, dal momento che tutti i soggetti partecipanti alla trattativa (Presidente, Direttore Sportivo e Agenti) avevano concordemente affermato, che collateralmente al contratto di prestazione sportiva, depositato in Lega, era stato concluso in forma orale un contratto di cessione del diritto di immagine. Tale contratto, non andava depositato, in quanto non sussiste nell’ambito della normativa federale l’obbligo giuridico di depositare i contratti di cessione del diritto di immagine, che sono del tutto autonomi rispetto a quelli che hanno ad oggetto la prestazione sportiva. Né tale obbligo giuridico può essere fatto risalire, come ritenuto C.D.N. alla circolare del 2008 del Consiglio di Lega, in quanto come è noto le circolari non sono fonti di diritto e ad esse non può essere riconosciuto alcuna efficacia normativa esterna. .Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Osserva la Corte di Giustizia Federale che la questione della tracciabilità nell’ordinamento federale del contratto di cessione del diritto di immagine, mediante il suo deposito presso la lega di competenza, contestata dalla difesa del ricorrente, costituisce in effetti un falso problema o meglio
un espediente difensivo, da momento che la Commissione Disciplinare Nazionale, in via principale ed esclusiva ha accertato in modo certo ed esaustivo che la società e il calciatore hanno stipulato un contratto avente ad oggetto soltanto le prestazioni sportive dello Stendardo per la stagione 2009/2010, pattuendo il pagamento di una parte dei compensi in “nero”, in contrasto con il contratto formalmente depositato in Lega Le conclusioni sul punto della C.D.N. sono suffragate da univoci elementi probatori, che il primo Giudice ha correttamente individuato nel fatto che sia lo Stendardo, che il segretario generale della società, Leoni e lo stesso procuratore del calciatore, nelle loro prime dichiarazioni ufficiali, hanno sempre collegato l’assegno di € 130.000,00 esclusivamente al contratto di prestazione sportiva, depositato in Lega, senza l’indicazione di tale ulteriore somma e senza alcun riferimento ad una causale diversa da quella della prestazione sportiva La C.D.N. invero pur avendo accertato l’accordo fraudolento per il pagamento parziale del corrispettivo delle prestazioni sportive in “nero”, ha altresì considerato ad abundantiam, la ipotesi difensiva dello Stendardo, secondo cui la causale dell’assegno di € 130.000,00 doveva essere attribuita esclusivamente al contestuale contratto di cessione del diritto di immagine, ma ne ha affermato la irrilevanza sul piano assolutorio, ritenendo che in ogni caso la previsione di un ulteriore corrispettivo per un diverso titolo, oltre ad essere resistita dal contrario accertamento, costituiva comunque una violazione della normativa federale, che impone il deposito in Lega di tutti i contratti che direttamente o indirettamente facciano conseguire dei corrispettivi ai tesserati da parte delle società. La censura del ricorrente sul punto, che contesta l’obbligo del deposito in forza di una circolare della Lega, è assolutamente priva di pregio. Nella specie si è trattato di una delibera,e non di una circolare, del Consiglio di Lega, che ha stabilito che i contratti relativi alla cessione dei diritti di immagine del calciatore a favore della società per cui è tesserato devono essere depositati presso la Lega. La delibera della Lega, quindi, rientra nel novero delle ”norme e degli atti federali” cui i tesserati in forza dell’art. 1 C.G.S.s ono tenuti ad osservare. Il ricorso è dunque infondato e pertanto va rigettato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Stendardo Mariano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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