F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 26 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 30 Maggio 2012 2. RICORSO A.S.D. LUPARENSE CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FINPLANET FIUMICINO CALCIO A5/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 21.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 744 del 24.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 26 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 30 Maggio 2012
2. RICORSO A.S.D. LUPARENSE CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FINPLANET FIUMICINO CALCIO A5/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 21.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 744 del 24.4.2012)
Il Giudice Sportivo la presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 744 del 24.4.2012, ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 alla reclamente. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Finplanet Fiumicino/Luparense disputato il 21.4.2012, la Luparense non aveva schierato almeno 4 calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che avessero ottenuto il primo tesseramento in Italia e risultassero regolarmente tesserati per la corrente Stagione Sportiva 2011/2012. Dalla distinta presentata dalla reclamante all’arbitro e dal referto arbitrale risultava infatti che dei 4 italiani, soltanto 3 avevano preso parte all’incontro Avverso tale provvedimento la società Luparense Calcio a 5 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 24.4.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 26.4.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Luparense Calcio a5 di San Martino di Lupari ( Padova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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