F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 27 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 30 Maggio 2012 4) RICORSO CALC. BIAGINI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI, CON AMMENDA DI 2.500,00, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE CON L’ART. 3, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 5840/160PF11-12/SP/BLP DEL 28.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 27 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 30 Maggio 2012 4) RICORSO CALC. BIAGINI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI, CON AMMENDA DI 2.500,00, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE CON L’ART. 3, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 5840/160PF11-12/SP/BLP DEL 28.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2012) A seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di Lorenzo Biagini, calciatore attualmente tesserato con la società FC Treviso, per rispondere della violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. in relazione con l’art. 3 comma 1 del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, perché all’atto del conferimento del mandato all’Agente Giulio Zanni si qualificava come calciatore professionista, sebbene rivestisse lo status di calciatore dilettante,la Commissione Disciplinare Nazionale, all’esito del procedimento, ritenuto fondato l’atto di deferimento, ha inflitto all’incolpato la sanzione della squalifica per 2 giornate da scontarsi in gare ufficiali e l’ammenda di € 2.5000,00. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Biagini, deducendo che la Commissione Disciplinare Nazionale aveva erroneamente valutato il suo status di calciatore, in quanto in data 10.7.2011 all’atto del conferimento del mandato egli era a tutti gli effetti un calciatore professionista tesserato per la docietà Treviso. L’art. 116 N.O.I.F. dispone infatti la proroga della scadenza del tesseramento per i calciatori che hanno vinto il Campionato di Serie C, come nel suo caso al 10 luglio. La censura è priva di pregio. La facoltà riconosciuta alle società della L.N.D. .ammesse al Campionato di Serie C di stipulare il contratto da “professionisti” con i calciatori per essa tesserati in precedenza, non attribuisce automaticamente lo status di professionisti ai calciatori in precedenza tesserati come dilettanti. Pertanto il Biagini soltanto in data 22.7.2011, allorchè ha sottoscritto il nuovo contratto con il Treviso ha acquisito lo status di professionista. Né maggior pregio presenta l’ulteriore censura che attribuisce al divieto imposto al calciatore dilettante di farsi assistere da un agente F.I.F.A. un ostacolo che limita la sua libertà e l’uguaglianza dei cittadini. La pretesa violazione di un diritto fondamentale dell’individuo, non può trovare tutela nell’ambito degli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo, da momento che tale tutela, attesa la rilevanza esterna dell’interesse leso, è riservata in via esclusiva alle giurisdizioni statali. Infine la censura di omessa motivazione non ha efficacia dirimente, dovendosi in questa sede, come mezzo al fine, giudicare in via esclusiva della correttezza del decisum in riferimento alla disciplina giuridica della fattispecie. Il reclamo pertanto deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Biagini Lorenzo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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