F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 22 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Maggio 2012 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. SEBASTIANO FARACI DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMI 2 E 4, STATUTO FEDERALE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5080/103PF11-12/GT/DL – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 126 del 17.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 22 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Maggio 2012
1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. SEBASTIANO FARACI DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMI 2 E 4, STATUTO FEDERALE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5080/103PF11-12/GT/DL - (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 126 del 17.4.2012)
La Procura Federale ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ha prosciolto l'allenatore Faraci Sebastiano (Com. Uff. n. 126 del 17.4.2012) dalla violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. correlato all'art. 30 dello Statuto Federale, avendo ritenuto,sulla base di una delibera assunta dal TNAS in data 4.10.2010 nel lodo Setten e Treviso c/ F.I.G.C., che il predetto, deferito per aver sporto una denuncia-querela contro altro tesserato senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione federale, non avesse violato il vincolo di giustizia in quanto ''l'azione penale era da ritenersi libera non trovando tutela nell'ambito della giurisdizione domestica''. Sostiene che la tesi privilegiata in prima istanza non possa essere condivisa vuoi perchè vulnerante il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, vuoi perchè l'obbligo previsto dalla norma statutaria non comporta alcuna lesione dei diritti del tesserato, vuoi infine perchè è inesatto che l'ordinamento federale sia carente di strumenti atti a garantire la tutela di tali diritti; chiede, pertanto la riforma della decisione gravata. Il ricorso non può essere accolto ma non per le ragioni succintamente rappresentate nella scarna ed apodittica motivazione della Commissione Disciplinare. Già, infatti, questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha chiarito che l'organizzazione federale è attrezzata con efficienti strutture per garantire ai propri tesserati le più soddisfacenti salvaguardie dei diritti individuali. Ciò chiarito è però da evidenziare come un'approfondita ed attenta lettura degli atti riguardanti la fattispecie non fornisce prove tranquillanti circa l'avvenuta consumazione dell'infrazione contestata all'incolpato. Ed invero, ove si esamini col dovuto scrupolo la denuncia-querela sporta il 19.3.2011 presso il Commissariato di P.S. ''Barriera Milano'' di Torino,costituente l'oggetto della condotta antiregolamentare perseguita,ci si accorge come la stessa venne indirizzata contro ''persona da identificare'', contro soggetto, cioè, di cui il Faraci non aveva certa e precisa contezza. Nè può opporsi a confutazione che,nel corso del relativo verbale, il querelante abbia riferito di aver appreso, da notizie di stampa, che l'autore dell'aggressione in suo danno andava identificato in certo Tarallo Michele, tesserato per un sodalizio piemontese, in quanto tale precisazione,sia per l'opinabile attendibilità della fonte, sia per l'implicito timore di evitare il rischio di possibili ripercussioni di natura giudiziaria, non può qualificarsi correttamente come un vero e proprio atto di accusa, ma piuttosto come un imput investigativo fornito per il proseguimento e lo sviluppo delle indagini. Da quanto sopra è lecito dedurre che al momento di presentazione della querela mancasse nell'attuale incolpato la consapevolezza di agire nei confronti di altro tesserato e, quindi, di contravvenire al vincolo di giustizia di guisa che la decisione di primo grado va, sia pure per ragioni totalmente diverse, confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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