F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 22 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Maggio 2012 3. RICORSO A.S.D. VIRTUS PRATOLA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 300,00 ALLA RECLAMANTE; – INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.9.2012 AL SIG. DI BENEDETTO SERGIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ; – SQUALIFICA FIN AL 31.5.2012 AL CALCIATORE PEZZI ANTONIO, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI, VIRTUS PRATOLA CALCIO/PINETO CALCIO DELL’1.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 63 del 26.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 22 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Maggio 2012 3. RICORSO A.S.D. VIRTUS PRATOLA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 300,00 ALLA RECLAMANTE; - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.9.2012 AL SIG. DI BENEDETTO SERGIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ; - SQUALIFICA FIN AL 31.5.2012 AL CALCIATORE PEZZI ANTONIO, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI, VIRTUS PRATOLA CALCIO/PINETO CALCIO DELL’1.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 63 del 26.4.2012) L’ A.D.S. Virtus Pratola Calcio ha proposto reclamo contro il provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato nel Com. Uff. n. 51 dell'8.3.2012, con il quale è stata irrogata a carico della società l'ammenda di € 300,00, a carico del dirigente Sergio Di Benedetto l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.3.2013 e a carico del calciatore Antonio Pezzi la squalifica fino al 30.6.2012, per comportamenti gravemente antisportivi tenuti in occasione della gara tra la reclamante e l'Associazione Sportiva Pineto Calcio, disputata il 1.3.2012. Preliminarmente il collegio rileva come la reclamante abbia già proposto reclamo -unitamente agli altri due soggetti sanzionati, anche se con appelli autonomi- al Giudice Sportivo di secondo grado, ossia alla Commissione Disciplinare Territoriale, che, dopo aver svolto una scrupolosa istruttoria, ha ridotto sia la squalifica inflitta al calciatore e sia l'inibizione inflitta al suddetto dirigente, confermando invece la sanzione dell'ammenda a carico della società. Ciò risulta dal Com. Uff. n. 63 del 26.4.2012. Tale circostanza rende inammissibile il ricorso, essendo quella una decisione definitiva che non tollera ulteriori gradi di giudizio, così come previsto dall'ordinamento sportivo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Virtus Pratola Calcio di Pratola Peligna (L’Aquila). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it