F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 25 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 30 Maggio 2012 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA IMOLESE FEMMINILE A.C.F.D. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA IMOLESE FEMMINILE/FIRENZE DEL 19.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 82 del 23.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 25 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 30 Maggio 2012 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA IMOLESE FEMMINILE A.C.F.D. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA IMOLESE FEMMINILE/FIRENZE DEL 19.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 82 del 23.5.2012) L'Imolese Femminile A.C.F.D. ricorre, con procedura d'urgenza, contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 82 del 23.5.2012) che le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara Imolese/Firenze disputata il 19.5.2012 per il Campionato Nazionale Primavera Femminile, nonchè l'ammenda di € 300,00 e ha squalificato per 1 giornata le sue calciatrici Baldini Giulia, Filippi Giorgia e Benedetti Barbara, avendola ritenuta responsabile dell'infrazione di cui all'art. 34, punto 1 N.O.I.F.. Il reclamo è inammissibile. La società ricorrente ha infatti omesso di inviare contestualmente copia dello stesso alla controparte interessata come prescrive l'art. 33, comma 5 C.G.S., così violando il basilare principio del contraddittorio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’Imolese Femminile A.C.F.D. di Imola (Bologna). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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