F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 17 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 31 Maggio 2012 3. RICORSO DELLA A.S.D. NAPOLI MA.MA. FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ALLA RECLAMANTE; – DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.6.2016 AL SIG. ORANGES MASSIMO; – DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. ORANGES IVAN, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY OFF PRIMO TURNO CANOTTIERI LAZIO FUTSAL/NAPOLI MA MA FUTSAL DEL 1.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 775 del 3.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 17 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 31 Maggio 2012 3. RICORSO DELLA A.S.D. NAPOLI MA.MA. FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ALLA RECLAMANTE; - DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.6.2016 AL SIG. ORANGES MASSIMO; - DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. ORANGES IVAN, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY OFF PRIMO TURNO CANOTTIERI LAZIO FUTSAL/NAPOLI MA MA FUTSAL DEL 1.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 775 del 3.5.2012) L’Associazione Sportiva Dilettantistica Napoli MA.MA Futsal., con atto dell’11.5.2012, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 775 in data 3.5.2012, con la quale, a seguito della gara di Play Off Primo Turno del 1.5.2012 con la Canottieri Lazio Futsal, sono state inflitte le sanzioni dell’ammenda di € 2.500,00 e penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2012/2013 alla reclamante, per responsabilità diretta della stessa in relazione ai comportamenti tenuti dal presidente dell’A.S.D. Napoli Ma.Ma. Futsal e dall’allenatore; dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.6.2016 al signor Oranges Massimo, Presidente dell’Associazione, per aver aggredito il direttore di gara, colpendolo con un pugno alla spalla e un violento calcio ad una gamba; della squalifica per 5 giornate effettive di gara al signor Oranges Ivan, allenatore dell’A.S.D. Napoli, per aver continuato a proferire minacce all’indirizzo dell’arbitro da dietro la rete di recinzione dopo essere stato espulso per frasi offensive e gravemente minacciose. Nel suo gravame l’appellante chiede di revocare la penalizzazione di 3 punti in classifica; di ridurre l’ammenda inflitta; di annullare o ridurre congruamente l’inibizione del signor Oranges Massimo; di ridurre significativamente la squalifica del signor Oranges Ivan. In particolare, l’A.S.D. Napoli, come confermato in udienza dal suo Legale di fiducia, ritiene eccessiva l’entità delle sanzioni disciplinari inflitte all’Associazione stessa, dovendosi a suo avviso tener conto sia della presenza di alcune circostanze attenuanti sia dei precedenti giurisprudenziali in materia. Circostanze attenuanti che l’A.S.D. Napoli, nel suo ricorso, chiede di valutare anche con riguardo alla sanzione inflitta all’allenatore della medesima, evidenziando altresì discrasie e contraddizioni dagli atti ufficiali di gara quanto alla sanzione inflitta al presidente dell’Associazione medesima. La Corte ritiene che il ricorso possa essere accolto, in parte, solo per il primo dei punti come sopra esposti. Principio costitutivo dell’ordinamento della giustizia sportiva è, infatti, la responsabilità delle società per atti o fatti dei loro dirigenti e tesserati (art. 4 C.G.S.). In relazione alla natura e gravità dei fatti di cui in causa, ai sensi dell’art. 18 del Codice, la sola sanzione dell’ammenda deve essere ritenuta non sufficientemente afflittiva, e deve quindi essere accompagnata da una ulteriore sanzione che compiutamente commisuri, secondo il principio di proporzionalità, l’entità della pena complessivamente inflitta ai caratteri costitutivi della fattispecie incriminata. In questo senso la Corte, anche alla luce dei precedenti in materia, valuta che debba rimanere la sanzione della penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2012/2013, ma ridotta al suo minimo edittale, e quindi ad un punto in classifica, seppure accompagnata dalla squalifica del campo per 4 giornate con l’obbligo di disputare le relative gare a porte chiuse. La Corte ritiene invece il gravame privo di fondamento per le restanti parti, sia in ragione del pieno valore probatorio del rapporto degli ufficiali di gara circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara stessa (art. 35, comma 1, C.G.S.), sia in ragione della natura e particolare gravità dei fatti commessi, rispettivamente, dal presidente e dall’allenatore della reclamante (art. 19 C.G.S.). Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Napoli Ma.Ma. Futsal di Caivano (Napoli), riduce ad 1 punto la penalizzazione a carico della società reclamante e dispone la squalifica del campo per 4 giornate con obbligo di disputa delle gare in campo neutro ed a porte chiuse. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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