F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012 5) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTA SEGUITO GARA HELLAS VERONA/VICENZA DEL 17.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 91 del 20.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012 5) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTA SEGUITO GARA HELLAS VERONA/VICENZA DEL 17.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 91 del 20.3.2012) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Hellas Verona/Vicenza, disputato in data 17.3.2012 e valevole per il campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla Hellas Verona F.C. S.p.A. l’ammenda di € 30.000,00 “per aver i suoi sostenitori, al 25° e 26° del primo tempo, lanciato due razzi che raggiungevano il settore ospiti attingendo la tifoseria avversaria pur senza conseguenze lesive per cause indipendenti dalla volontà degli agenti” (recidiva reiterata). L’entità della predetta sanzione è stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti ex art. 14, comma 5, in relazione all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S., in quanto la Società ha concretamente operato con le forze dell’ordine, ai fini preventivi e di vigilanza. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Hellas Verona F.C. S.p.A., la quale chiede che venga riconosciuta la ricorrenza, nella specie, unitamente alle due circostanze attenuanti previste dalla lettere a) ed b) dell’art. 13 comma 1, in caso di violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S, di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, anche di quelle previste alle lettere c) e/o d) e/o e) del medesimo articolo 13 comma 1 C.G.S. Ciò al fine di ottenere l’annullamento della sanzione irrogata, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all’art 13, comma 1, C.G.S. permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20.4.2012, è presente l’Avv. Stefano Fanini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti tenuti dai sostenitori dell’Hellas Verona non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza, concretamente pericolosa per la tifoseria avversaria e potenzialmente pericolosa per l’incolumità delle altre persone presenti nelle zone limitrofe. D’accordo con quanto disposto dal Giudice Sportivo, si tratta, pertanto, di fatti gravi che comportano l’applicazione dell’art. 14 C.G.S. (e non già dell’art. 12 C.G.S) che, come noto, disciplina la responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori. L’applicazione del predetto articolo fa sì che non possa operare, con riferimento alla fattispecie in questione, l’esimente disposta dall’art. 13 C.G.S per come invocata dalla Società. Ciò detto, atteso che l’ultimo comma dell’art. 14 C.G.S. attribuisce all’Organo della giustizia sportiva la facoltà di non applicare o attenuare la sanzione qualora venga verificata la sussistenza di una o di entrambe le circostanze di cui alle sole lettere a) e b) dell’art. 13 comma 1 e che la sussistenza delle fattispecie di cui alle predette lettere dell’articolo appena richiamato è già stata accertata dal Giudice Sportivo nazionale nell’applicazione della sanzione, che, quindi, risulta essere già attenuata, questa Corte ritiene che la sanzione stessa sia congrua, anche in considerazione della recidiva, da riconoscersi alla società. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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