F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012 8) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SIG. EMILIANO VIVIANO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ BOLOGNA F.C. 1909) SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 15, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 11 REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ARBITRALI, ALL. “B” AL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI – NOTA N. 5840/1581 PF10-11/SP/BLP DEL 28.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 21.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012 8) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SIG. EMILIANO VIVIANO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ BOLOGNA F.C. 1909) SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 15, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 11 REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ARBITRALI, ALL. “B” AL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5840/1581 PF10-11/SP/BLP DEL 28.2.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 21.3.2012) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 74/CDN del 21.3.2012, la Commissione Disciplinare Nazionale ha inflitto alla società F.C. Bologna 1909 S.p.A. l’ammenda di € 7.500,00 a titolo di responsabilità oggettiva con riferimento alla condotta ascritta al signor Viviano, calciatore del Bologna, questi deferito per non aver adempiuto, nel termine prescritto, al pagamento delle somme dovute in favore del proprio Agente, così come previsto dal lodo reso dal collegio arbitrale nella seduta dell’8.3.2011. Avverso la decisione della C.D.N., ha interposto reclamo il Bologna 1909 S.p.A. chiedendo l’annullamento della sanzione irrogata ovvero, in subordine, la riduzione della stessa. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di dover respingere la richiesta principale avanzata con il reclamo in esame e di dover di contro accogliere quella avanzata in via subordinata di riduzione dell’ammenda. In disparte la questione in rito, dovendosi tuttavia osservare che in tema di tempestività della notifica del lodo arbitrale occorre avere riguardo alla notifica alle parti e non già alla società di appartenenza del calciatore, non vi è dubbio che all’atto dell’avverarsi della condotta imputata al calciatore, omesso tempestivo pagamento delle somme dovute in favore del proprio Agente così come previsto da lodo arbitrale, questi risultasse in forza alla società reclamante, con conseguente automatica affermazione della responsabilità oggettiva della società di appartenenza del calciatore, a nulla potendo rilevare che i fatti di cui è questione originano in epoca di appartenenza del calciatore ad altra società calcistica e che addirittura la controversia con il proprio Agente fosse relativa alla stipula del contratto con il Brescia calcio, dunque altra società ed altra squadra. Piuttosto, non possono non essere adeguatamente valutati ai fini della corretta quantificazione dell’ammenda alcuni incontrovertibili elementi di fatto. In primis, la circostanza che vede la reclamante comunque estranea ai fatti accaduti, senza – ripetesi - che ciò possa essere ritenuto sufficiente ad escluderne tuttavia la responsabilità oggettiva; quindi il tempestivo e diretto adempimento dell’obbligazione da parte della reclamante appena venuta a conoscenza della sussistenza del debito in capo al proprio tesserato con accantonamento dallo stipendio del calciatore dell’importo massimo previsto dalla legge per soddisfare le pretese creditorie dell’ex Agente del calciatore medesimo; infine, il rilievo in fatto che viene dalla constatazione per cui alla società è stata irrogata un’ammenda di € 7.500,00 ed al calciatore, cui è ascritta la condotta che origina la responsabilità oggettiva del Club di appartenenza, è stata inflitta, a seguito di patteggiamento, un’ammenda di € 5.000,00. Il tutto conduce ad accogliere la domanda subordinata avanzata con il reclamo in esame ed intesa alla riduzione della sanzione dell’ammenda, che la Corte ritiene congruo ed equo fissare in € 1.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta ad € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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