F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012 9) RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/CATANIA DEL 25.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 190 del 26.3.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012
9) RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/CATANIA DEL 25.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 190 del 26.3.2012)
Con reclamo ritualmente proposto la S.S.C. Napoli S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 190 del 26.3.2012) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A le ha irrogato la sanzione della ammenda di € 2.000,00 per avere, nel corso del secondo tempo della gara Napoli/Catania del 25/03/2012, omesso di impedire l'ingresso e la permanenza di persona non autorizzata nel recinto di gioco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza dell'addebito disciplinare, eccependo che “la persona non identificata, non iscritta in lista” corrispondeva al signor Starace Tommaso, “nella sua qualità di magazziniere addetto alla custodia del materiale sportivo che ha accesso normalmente al terreno di gioco per svolgere le proprie funzioni, identificabile mediante “badge” regolarmente indossato nell'occasione”. A supporto della tesi difensiva ha prodotto in copia una dichiarazione 3.4.2012 rilasciata dal G.O.S., un “badge” relativo alla gara Napoli/Catania del 25.3.2012 ed una missiva 10.9.2004 indirizzata allo Starace Tommaso. Alla seduta del 20.4.2012, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il
difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo per l'annullamento e/o revoca dell'ammenda. Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva preliminarmente questa Corte che la figura del magazziniere, dedotta dalla reclamante, non è prevista dall'art. 41 dello Statuto – Regolamento della L.N.P. che, al punto n. 4, lett. c), richiama l'art. 66, c. 1° bis, N.O.I.F. attinente alla “panchina aggiuntiva” (Com. Uff. F.I.G.C. n. 19 del 27.10.2006). Rileva, all'uopo, che il nominativo dello Starace, che stazionava nella panchina aggiuntiva della Società Napoli, come refertato dal Quarto Ufficiale ed, altresì, riferito dal Sostituto del P.F., non risultava iscritto in lista. Osserva, a tal uopo , che alcun valore può essere attribuito alla missiva 3.4.2012 del G.O.S., il quale non ha alcuna potestà certificativa e/o autorizzativa salvo per motivi di sicurezza che gli compete ma non, di sicuro, per un magazziniere. Per quanto, poi, attiene alla missiva 10.9.2004 indirizzata dalla reclamante allo Starace,
rileva questa Corte che la “mansione di magazziniere sarà esercitata presso la sede operativa della Società, la cui collocazione geografica è in via di definizione”. Missiva che, tra l'altro, è anteriore al su richiamato Statuto – Regolamento della L.N.P. Serie A che, in coordinamento con il Com. Uff. F.I.G.C. n. 19 del 27-10.2006, ha introdotto la figura della “panchina aggiuntiva”. Alcuna rilevanza, infine, può essere attribuita al “badge” allegato al reclamo, atteso quanto riferito in contrario sia dal Quarto Ufficiale che dal Sostituto del P.F.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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