F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012 12) RICORSO DELL’A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/BOLOGNA DEL 7.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 201 del 08.04.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012
12) RICORSO DELL’A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/BOLOGNA DEL 7.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 201 del 08.04.2012)
La società A.C. Cesena S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 201 dell'8.4.2012, con il quale è stato inflitto alla reclamante la sanzione dell'ammenda di € 25.000, a seguito della gara Cesena/Bologna del 7.4.2012 "per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, lanciato una bottiglietta piena d'acqua verso un Assistente, colpendolo ad una spalla senza conseguenze lesive; entità della sanzione attenuata ex art. 14 - comma 5, in relazione all'art. 13 - comma 1 - lett. a) e b) e co. 2. C.G.S., per avere la società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza". Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto ed il rapporto dell'Assistente, dal quale si evince che lo stesso veniva colpito da una bottiglietta piena d'acqua chiusa con il tappo, senza conseguenze lesive ma nondimeno provocandogli forte dolore, proveniente da tifosi della squadra ospitante (Cesena), tenuto conto dell'applicazione della sanzione attenuata ex art. 14 – comma 5, in relazione all'art. 13 - comma 1 - lett. a) e b), per avere la società reclamante concretamente operato con le forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza, rigetta il ricorso in esame, ritenendo la sanzione applicata dal Giudice Sportivo pienamente congrua rispetto alla gravità dei fatti avvenuti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Cesena S.p.A. di Cesena (Forlì-Cesena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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