F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2004-2005) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 22 luglio 2004, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Mario Gallavotti (Italia), membro Jean-Marie Philips (Belgio), membro Michele Colucci (Italia), membro Gerardo Movilla (Spagna), membro sulla domanda presentata da Z. come querelanti nei confronti di A. e B. Gli intervistati in merito a una controversia relativa al pagamento del contributo di solidarietà nel caso dei fatti C. giocatore del caso –
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2004-2005) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 22 luglio 2004, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Mario Gallavotti (Italia), membro Jean-Marie Philips (Belgio), membro Michele Colucci (Italia), membro Gerardo Movilla (Spagna), membro sulla domanda presentata da Z. come querelanti nei confronti di A. e B. Gli intervistati in merito a una controversia relativa al pagamento del contributo di solidarietà nel caso dei fatti C. giocatore del caso - Il C. giocatore era al Z. club dal 1993 al 2000, ossia a partire dall'età di 10 fino a 17. - Di conseguenza, Z. ha diritto al 40% del contributo di solidarietà del 5% dovuta al momento il giocatore viene trasferito nel corso di un contratto di lavoro in corso. - Il 1 ° luglio 2003, il giocatore trasferito dal club di A. al B. club per un costo totale di 6.000.000 euro, da pagare come segue: - 2.000.000 euro entro 25 giorni - 1.000.000 euro, come una cambiale del 31 luglio 2004, di essere consegnato al club di B. entro 25 giorni - 1.500.000 euro come una polizza di scambio del 31 luglio 2004, di essere consegnato al club di B. entro 25 giorni - EUR 1,5 milioni, come una cambiale del 31 luglio 2005, da consegnare al club B. entro 25 giorni - punto 4 del presente accordo prevede quanto segue: 'Per quanto riguarda l'obbligo di versare gli importi in base al Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori in relazione a questo trasferimento solo, si è concordato tra le parti che tali importi saranno per conto del club di A. '- Di conseguenza, quando ha chiesto di rinviare il contributo di solidarietà alla Z. club, il club di B. di cui alla clausola 4 dell'accordo di trasferimento e ha dichiarato che questo era l'obbligo di A. club - In risposta alla presente, la A. club ha spiegato che la propria interpretazione della clausola 4 è la seguente: Il B. club deve controllare che i club hanno diritto al contributo di solidarietà, per quale ammontare e deve quindi procedere con la pagamenti di tali obblighi. Dopo aver ricevuto le prove di questi pagamenti e dei documenti sottostanti per quanto riguarda il calcolo degli importi diversi dal B. club, sarà il club di A. rimborsare le somme versate al B. club - In questo contesto, la FIFA ha informato il club di A . che non essere d'accordo con la sua interpretazione della clausola 4 e che si deve pagare la somma di 120.000 euro dovuta alla Z. club - Il caso riguardante l'indennità di formazione dovuta alla Z. club è stato deciso dal CAS. In questa decisione, il numero esatto di anni che il giocatore trascorso con la squadra Z. sono stati stabiliti. Contributo di solidarietà per le considerazioni C. giocatore della Camera di Risoluzione delle Controversie La Camera di Risoluzione delle Controversie inizio alle sue discussioni in materia indicando che vi è stato un aumento nei casi relativi al mancato pagamento del contributo di solidarietà, come previsto nel Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei calciatori. Ciò è dovuto al fatto che i club di acquisizione dei diritti federativi ai giocatori spesso omettono di mantenere il contributo di solidarietà del 5% da versare ai club coinvolti nella formazione del giocatore e l'istruzione. In tali casi, il club che erroneamente versato il 100% dell'indennità di trasferimento concordato con la società di provenienza del giocatore si considera in chiaro per quanto riguarda il contributo di solidarietà e chiederà ai club aventi diritto al contributo di solidarietà di ritornare alla società di provenienza invece del lettore. La Camera ha osservato che nel caso in esame, la situazione è piuttosto simile, in quanto i club di A. e B. hanno deciso di rendere il club di A. responsabile per il pagamento del contributo di solidarietà e che questo fatto è stato comunicato al Club Z. dal club di B. In questo contesto, la Camera ha sottolineato che, come previsto dall'art. 11 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori, è compito del nuovo club del giocatore per calcolare l'importo dovuto a titolo di contributo di solidarietà ai club coinvolti nella formazione del giocatore e di ripartire tale importo in conformità con la storia della carriera del giocatore. Inoltre, par. 1 del citato articolo stabilisce chiaramente che il nuovo club del giocatore deve pagare l'importo dovuto come contributo di solidarietà ai club di formazione entro 30 giorni dalla registrazione del giocatore. La Camera ha sottolineato che, in conformità al Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori, il club di B. è responsabile del pagamento del contributo di solidarietà ai club coinvolti nella formazione del giocatore C. Il fatto che la squadra ha trovato un B. diversa disposizione con il club di A. non ha alcuna influenza sulla domanda della Z. club, dato che Z. non era una parte di questo accordo. Di conseguenza, il B. club è tenuto a versare l'importo di 120.000 euro al club di Z. Inoltre, e alla luce del fatto che tale pagamento è dovuto dal mese di agosto 2003, la Camera ha stabilito che un pagamento di interessi del 5% pa deve essere applicato. Infine, la Camera ha sostenuto che la B. club può rivolgersi a FIFA dopo aver pagato l'importo dovuto alla Z. club, dovrebbe incontrare difficoltà nel recuperare la somma versata come contributo di solidarietà del club di A. contributo di solidarietà per il giocatore C. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. L'affermazione della Z. club è accettata. 1. La resistente, il B. club, deve pagare 120.000 euro alla Z. club come contributo di solidarietà. Sul suddetto, somma che un pagamento di interessi di default del 5% pa dal 1 ° agosto 2003 fino al giorno del pagamento viene applicata. 2. B. Il club è rivolto a versare l'importo dovuto alla Z. club entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Ai sensi dell'art. 60 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 10 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de l'Elysée 28 1006 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www. tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Urs Linsi Segretario Generale allegato: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2004-2005) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 22 July 2004, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Mario Gallavotti (Italy), member Jean-Marie Philips (Belgium), member Michele Colucci (Italy), member Gerardo Movilla (Spain), member on the claim presented by Z. as Claimant against A. and B. as Respondents regarding a dispute on the payment of the solidarity contribution in the case of the player C. Facts of the case − The player C. was at the club Z. from 1993 until 2000, i.e. from the age of 10 until 17. − Accordingly, Z. is entitled to 40% of the 5% solidarity contribution owed when the player is transferred during the course of an ongoing employment contract. − On 1 July 2003, the player transferred from the club A. to the club B. for a fee totalling EUR 6,000,000, payable as follows: - EUR 2,000,000 within 25 days - EUR 1,000,000 as a bill of exchange dated 31 July 2004 to be handed to the club B. within 25 days - EUR 1,500,000 as a bill of exchanged dated 31 July 2004 to be handed to the club B. within 25 days - EUR 1,500,000 as a bill of exchange dated 31 July 2005 to be handed to the club B. within 25 days − Clause 4 of this agreement stipulates the following: ‘As to the obligation to pay amounts based on the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players in relation to this transfer only, it has been agreed between the parties that such amounts will be for the account of the club A.’ − Consequently, when asked to remit the solidarity contribution to the club Z., the club B. referred to clause 4 of the transfer agreement and stated that this was of the obligation of the club A. − In response hereto, the club A. has explained that its own interpretation of clause 4 is as follows: The club B. must check which clubs are entitled to the solidarity contribution, for what amounts and must then proceed with the payments of these obligations. Upon receipt of the evidence of these payments and the underlying documents as to the calculation of the various amounts from the club B., will the club A. reimburse the amounts paid to the club B. − In this context, FIFA informed the club A. that it could not agree with its interpretation of the clause 4 and that it must pay the total of EUR 120,000 due to the club Z. − The case regarding the training compensation owed to the club Z. has been decided by the CAS. In this decision, the exact number of years that the player spent with the club Z. were established. Solidarity contribution for the player C. Considerations of the Dispute Resolution Chamber The Dispute Resolution Chamber initiated its discussions on this matter by indicating that there has been an augmentation in the cases relating to the non-payment of the solidarity contribution as foreseen in the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players. This is owing to the fact that the clubs acquiring the federative rights to players frequently omit to retain the 5% solidarity contribution payable to the clubs involved in the player’s training and education. In such cases, the club that mistakenly paid 100% of the transfer fee agreed upon with the former club of the player will consider itself in the clear regarding the solidarity contribution and will ask the clubs entitled to the solidarity contribution to revert to the former club of the player instead. The Chamber noted that in the case at hand, the situation is rather similar, in that the clubs A. and B. have agreed to make the club A. responsible for the payment of the solidarity contribution and that this fact has been communicated to the club Z. by the club B. In this context, the Chamber emphasised that as provided for in art. 11 of the Regulations governing the Application of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players, it is the task of the new club of the player to calculate the amount owed as a solidarity contribution to the clubs involved in the formation of the player and to distribute this amount in accordance with the player’s career history. Moreover, par. 1 of the mentioned article clearly stipulates that the new club of the player must pay the amount due as solidarity contribution to the training clubs within 30 days of the player’s registration. The Chamber underlined that in accordance with the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players, the club B. is responsible for paying the solidarity contribution to the clubs involved in the formation of the player C. The fact that the club B. found a different arrangement with the club A. has no influence on the claim of the club Z., given that Z. was not a party to this agreement. Consequently, the club B. is liable to pay the amount of EUR 120,000 to the club Z. Furthermore, and in light of the fact that this payment has been due since August 2003, the Chamber established that an interest payment of 5% p.a. must be applied. Finally, the Chamber maintained that the club B. may turn to FIFA upon paying the amount owed to the club Z., should it encounter any difficulties in recovering the sum paid as solidarity contribution from the club A. Solidarity contribution for the player C. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the club Z. is accepted. 1. The respondent, the club B., must pay EUR 120,000 to the club Z. as solidarity contribution. On the aforementioned, amount a default interest payment of 5% p.a. as from 1 August 2003 until the day of the payment is applied. 2. The club B. is directed to pay the amount due to the club Z. within 30 days as from the date of the notification of this decision. 3. According to art. 60 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 10 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de l’Elysée 28 1006 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Enclosed: CAS directives
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