F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2004-2005) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 9 novembre 2004, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Piat (Francia), membro Philippe Diallo (Francia), membro sulla domanda presentata dal Club A come Attore contro il Club B di convenuti per quanto riguarda il contributo di solidarietà relativo al trasferimento dei diritti federativi del giocatore J. / … fatti di il caso: –
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2004-2005) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 9 novembre 2004, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Piat (Francia), membro Philippe Diallo (Francia), membro sulla domanda presentata dal Club A come Attore contro il Club B di convenuti per quanto riguarda il contributo di solidarietà relativo al trasferimento dei diritti federativi del giocatore J. / ... fatti di il caso: - Con comunicazione del 3 agosto 2004 il club di A ha presentato FIFA con un credito nei confronti del Club B per il pagamento del 5% stabilito dall'art. 25 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori per quanto riguarda il contributo al meccanismo di solidarietà. - La richiesta è stata presentata in relazione al trasferimento, nella stagione giugno-luglio 2003, dei diritti federativi del giocatore professionista da J H Club to Club B nel corso del suo contratto con H. - Il ricorrente fonda il suo credito nei confronti l'affermazione che l'Inter ha acquistato il giocatore per una somma di EUR 4'000'000 e che pertanto un importo di EUR 200'000, pari al 5% di questa somma, avrebbe dovuto essere ripartito tra i club in via di sviluppo, che comprendeva il club A . - J era stato registrato con la A dal 1993/1994 fino al 1995/1996 stagioni, per il quale questo club sostiene EUR 60'000 (30% del 5%). - Il ricorrente ha chiesto DRC di riconoscere la validità della sua domanda e di obbligare il club convenuto al versamento del contributo di solidarietà. - La resistente è stato contattato dalla FIFA amministrazione e l'attore, ma non ha risposto alle comunicazioni - Il 19 agosto 2004 l'Amministrazione ha informato la FIFA richiedente che non ha diritto ad alcun contributo di solidarietà dal nuovo club del giocatore. La comunicazione è basata su una decisione presa dalla Camera di risoluzione delle controversie nella riunione tenutasi il 22 luglio 2004, quando era stato deciso che, poiché il principio di meccanismo di solidarietà non è incluso nel par. 2 del preambolo del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, non è vincolante a livello nazionale e, pertanto, questo principio non si applica ai trasferimenti nazionali. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie La Camera di Risoluzione delle Controversie della Commissione per lo Status dei Calciatori deve esaminare le controversie rientranti nella propria giurisdizione ai sensi dell'art. 42 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori (in prosieguo: il Regolamento) su richiesta di una delle parti della controversia. Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori rientra nella competenza della Camera di Risoluzione delle Controversie di esaminare le controversie relative alla distribuzione del contributo di solidarietà. Di conseguenza, la Camera ha stabilito che essa era competente ad occuparsi del contenzioso in esame. I membri della Camera di Risoluzione delle Controversie sono stati convocati per passare una decisione su tale questione dal presidente ai sensi dell'art. 1 punto 6) del Regolamento prassi e procedure della Camera di Risoluzione delle Controversie. Successivamente, ed entrando nel merito della questione, la Camera ha riconosciuto che nella sua precedente riunione del 22 luglio 2004, ha avuto a che fare con un caso occorso in circostanze molto simili a quelle della materia presente. Proprio come nel contenzioso a portata di mano, una richiesta precedentemente era stato presentato da un club al di fuori del territorio italiano nei confronti di un club italiano, a seguito di un trasferimento di un giocatore da un altro club italiano. I membri della Camera sono stati quindi di fronte alla stessa domanda o meno il meccanismo di solidarietà si applica quando un giocatore è trasferito internamente (tra i club affiliati alla stessa federazione nazionale). Nella suddetta decisione precedente, la Camera aveva rilevato che il richiedente è stato, inte l'altro, basando le sue argomentazioni sui contenuti della circolare FIFA 769. La Camera ha poi sottolineato che il Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori devono rimanere la principale fonte del diritto quando si ha a giudicare una controversia, chiarendo che le lettere circolari sono uno strumento amministrativo gerarchicamente subordinato al Regolamento FIFA. Prendendo in considerazione questo principio, la Camera di Risoluzione delle controversie di cui ai contenuti del Regolamento e, in particolare, alla loro preambolo. Il paragrafo 1 stabilisce che i regolamenti che fare con lo status e la eleggibilità dei giocatori, nonché le norme applicabili quando i giocatori si muovono fra società appartenenti a diverse associazioni. Il corpo di decidere prestato particolare attenzione alla formulazione dell'ultima parte della suddetta clausola e ha concluso che, infatti, i regolamenti non sono applicabili ai trasferimenti dei diritti federativi a un giocatore tra i due club affiliati alla stessa associazione. Inoltre, la Camera aveva anche sottolineato in questo incontro il 22 luglio 2004 che il principio del meccanismo di solidarietà non è incluso nel par. 2 del preambolo del Regolamento e quindi, non è vincolante a livello nazionale. Pertanto, i membri della Camera di Risoluzione delle Controversie ha confermato i contenuti della comunicazione dell'Amministrazione FIFA ha inviato al richiedente il 20 agosto 2004 e ha ribadito la sua giurisprudenza rivisto secondo la quale il principio per quanto riguarda il meccanismo di solidarietà non si applica ai trasferimenti nazionali, non anche nei casi dove il club rivendicare il pagamento del contributo è affiliata ad un'altra associazione. Di conseguenza, è stato confermato che la richiesta di A deve essere respinto. r decisione del Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente nei confronti del convenuto, è stata respinta. 2. Ai sensi dell'art. 60 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 10 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de l'Elysée 28 1006 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www. tas-cas.org Per la Camera di risoluzione delle controversie: Urs Linsi Segretario Generale All..
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2004-2005) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 9 November 2004, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Philippe Piat (France), member Philippe Diallo (France), member on the claim presented by Club A as Claimant against Club B as Respondent regarding the solidarity contribution related to the transfer of the federative rights to the player J ./… Facts of the case: − By communication dated 3 August 2004 the club A presented FIFA with a claim against the Club B for the 5% payment established in art. 25 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players regarding the contribution to the solidarity mechanism. − This claim was lodged in relation to the transfer, in the season June-July 2003, of the federative rights of the professional player J from Club H to Club B during the course of his contract with H. − The claimant bases its claim on the assertion that Inter acquired the player for a sum of EUR 4’000’000 and that therefore an amount of EUR 200’000, corresponding to 5% of this sum, should have been distributed among the developing clubs, which included the club A. − J had been registered with A from 1993/1994 until 1995/1996 seasons, for which this club claims EUR 60’000 (30% of the 5%). − The claimant asked DRC to recognize the validity of its claim and to oblige the respondent club to pay solidarity contribution. − The respondent was contacted by FIFA administration and the claimant but never answered the communications − On 19 August 2004 the FIFA Administration informed the claimant that it is not entitled to any solidarity contribution from the player’s new club. This communication was based on a decision taken by the Dispute Resolution Chamber at its meeting held on 22 July 2004, when it had been decided that, since the principle of solidarity mechanism is not included in par. 2 of the Preamble of the Regulations for the Status and Transfer of Players, it is not binding at national level and therefore this principle shall not be applicable to national transfers. Considerations of the Dispute Resolution Chamber The Dispute Resolution Chamber of the FIFA Players’ Status Committee shall review disputes coming under its jurisdiction pursuant to Art. 42 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (hereinafter: the Regulations) at the request of one of the parties to the dispute. According to art. 25 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players it falls within the purview of the Dispute Resolution Chamber to review disputes concerning the distribution of the solidarity contribution. Consequently, the Chamber established that it was competent to deal with the present litigation. The members of the Dispute Resolution Chamber were summoned to pass a decision on this matter by the Chairman pursuant to Art. 1 point 6) of the Rules Governing the Practice and Procedures of the Dispute Resolution Chamber. Subsequently, and entering into the substance of the matter, the Chamber acknowledged that in its previous meeting on 22 July 2004 it had dealt with a case involving very similar circumstances as those of the present matter. Precisely as in the litigation at hand, a claim had previously been presented by a club from outside of the Italian territory against an Italian club, following a transfer of a player from another Italian club. The members of the Chamber were thus faced with the same question as to whether or not the solidarity mechanism should apply when a player is transferred internally (between clubs affiliated to the same national association). In the aforementioned previous decision the Chamber had noted that the claimant was, inte alia, basing its argumentation on the contents of the FIFA circular 769. The Chamber then stressed that the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players must remain the main source of law when having to judge a dispute, clarifying that circular letters are an administrative instrument hierarchically subordinated to the FIFA Regulations. Taking into consideration this principle, the Dispute Resolution Chamber referred to the contents of the Regulations and, in particular, to their Preamble. Paragraph 1 establishes that the Regulations deal with the status and eligibility of players, as well as with the rules applicable whenever players move between clubs belonging to different associations. The deciding body lent emphasis to the wording of the last part of the aforementioned clause and concluded that, in fact, the Regulations are not applicable to transfers of the federative rights to a player between two clubs affiliated to the same association. Moreover, the Chamber had also pointed out in this meeting on 22 July 2004 that the principle of the solidarity mechanism is not included in par. 2 of the Preamble of the Regulations and therefore, it is not binding at national level. Therefore, the members of the Dispute Resolution Chamber confirmed the contents of the FIFA Administration’s communication sent to the claimant on 20 August 2004 and reaffirmed its revised jurisprudence according to which the principle regarding the solidarity mechanism is not applicable to national transfers, not even in cases where the club claiming the payment of the contribution is affiliated to another association. Consequently, it was confirmed that the claim of A must be rejected. r Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the claimant against the respondent , is rejected. 2. According to art. 60 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 10 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de l’Elysée 28 1006 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Encl.
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