F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 28 luglio 2005, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), il presidente Jean-Marie Philips (Belgio), membro Philippe Diallo (Francia), membro Gerardo Movilla (Spagna), membro Philippe Piat (Francia), membro sulla domanda presentata da A come Claiman contro la B, come convenuto quanto riguarda il contributo di solidarietà legata alla trasferimento delle C giocatore t I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 28 luglio 2005, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), il presidente Jean-Marie Philips (Belgio), membro Philippe Diallo (Francia), membro Gerardo Movilla (Spagna), membro Philippe Piat (Francia), membro sulla domanda presentata da A come Claiman contro la B, come convenuto quanto riguarda il contributo di solidarietà legata alla trasferimento delle C giocatore t I. Fatti della controversia 1. Associazione D informato l'Amministrazione FIFA che il giocatore C è nato il 7 febbraio 1980 e registrato per A, dal 23 luglio 2002 fino al 14 luglio 2003, età compresa tra i 22 e 23. 2. All'inizio della stagione 2004/2005 sportivo, club E e B hanno concluso un accordo per il trasferimento di C. 3. A è attualmente sostenendo l'attuazione dei principi stabiliti dall'art. 25 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione settembre 2001) per quanto riguarda il contributo per il meccanismo di solidarietà in relazione al trasferimento di C a B. 4. L'importo totale pagato da B per il trasferimento rilevante di C è pari a 750.000. 5. Secondo i regolamenti sopra citati, il nuovo club in questione è quello di distribuire il 5% di questo importo compensativo al club (s) dove il giocatore ha giocato età compresa tra i 12 e 23. 6. Di conseguenza, A è attualmente sostiene il versamento del contributo solidarietà eccezionale in materia presente, da B. 7. B ha riconosciuto avere un debito per quanto riguarda la distribuzione del contributo di solidarietà connesso al trasferimento di C, ma fino ad oggi, non è riuscito ad annullare gli importi a tale riguardo. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Dopo un attento studio dei fatti e delle accuse di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie iniziato le sue deliberazioni facendo riferimento all'art. 25 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione settembre 2001), secondo la quale, rientra nella competenza della Camera di Risoluzione delle Controversie di esaminare le controversie relative alla distribuzione del contributo di solidarietà. 2. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie stabilito che era l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, relativa al contributo di solidarietà sostenuto da A. 3. Una volta che la sua competenza è stato così stabilito, la Camera di Risoluzione delle Controversie è andato a trattare con la sostanza del caso. 4. I membri della Camera studiato attentamente i fatti esposti e ha sottolineato che, come ulteriormente stabilito nella Art. 25 delle norme di cui sopra, il nuovo club a cui viene trasferito un giocatore nel corso di un contratto di lavoro con il suo club precedente, è il club responsabile per la distribuzione del 5% del compenso alla società di provenienza (s) in cui il giocatore si è allenato di età compresa tra 12 e 23. 5. La Camera di seguito denominata Art. 10 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento FIFA, che fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà, tenendo conto del momento in cui il giocatore è stato effettivamente formato dal club in questione. 6. Considerando che C è nato il 7 febbraio 1980 e registrato con A dal 23 luglio 2002 fino al 14 luglio 2003, all'età di 22 e 23, il 10% del contributo di solidarietà del 5% viene ripartita in questo club. 7. Come è stato accertato che l'importo versato da B ad E per il trasferimento di C è pari a 750.000, il 10% delle 5% contributo di solidarietà ammonta a EUR 3.750. 8. Alla luce di quanto sopra, la Camera ha deciso che la B è tenuto a versare l'importo di euro 3.750 alla decisione A. della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. L'affermazione di A è stata accettata. 2. Il B Resistente deve pagare l'importo di EUR 3.750 all'attore A. 3. L'importo dovuto alla A deve essere pagato da B entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 4. Se la parte convenuta non di rispettare il suddetto termine, un tasso di interesse del 5% all'anno si applica e il caso verrà immediatamente presentato al Comitato Disciplinare della FIFA. 5. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente immediatamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 6. Ai sensi dell'art. 60 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 10 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive impartite dal CAS, copia della quale si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve depositare presso la CAS una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno origine al ricorso (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: www.tas-info@tas-cas.org HEAD=NNS cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Urs Linsi Segretario Generale allegato: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2005-2006) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 28 July 2005, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), chairman Jean-Marie Philips (Belgium), member Philippe Diallo (France), member Gerardo Movilla (Spain), member Philippe Piat (France), member on the claim presented by A as Claiman against B as Respondent regarding the solidarity contribution related to the transfer of the player C t I. Facts of the case 1. Association D informed the FIFA Administration that the player C was born on 7 February 1980 and registered for A, from 23 July 2002 until 14 July 2003, between the ages of 22 and 23. 2. At the beginning of the 2004/2005 sporting season, club E and B concluded an agreement for the transfer of C. 3. A is presently claiming the implementation of the principles stipulated in Art. 25 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition September 2001) regarding the contribution for the solidarity mechanism related to the transfer of C to B. 4. The total amount paid by B for the relevant transfer of C was EUR 750,000. 5. According to the aforementioned Regulations, the new club concerned is to distribute 5% of this compensatory amount to the club(s) where the player has played between the ages of 12 and 23. 6. As a consequence, A is presently claiming the payment of the outstanding solidarity contribution in the present matter, from B. 7. B has acknowledged having a debt regarding the distribution of the solidarity contribution connected with the transfer of C, but to date, it has failed to cancel any amounts in this respect. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. After a careful study of the facts and allegations outlined above, the Dispute Resolution Chamber commenced its deliberations by referring to Art. 25 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition September 2001), according to which, it falls within the purview of the Dispute Resolution Chamber to review disputes concerning the distribution of the solidarity contribution. 2. Consequently, the Dispute Resolution Chamber established that it was the competent body to decide on the present litigation concerning the solidarity contribution claimed by A. 3. Once its competence was thus established, the Dispute Resolution Chamber went on to deal with the substance of the case. 4. The members of the Chamber carefully studied the facts outlined above and emphasized that, as further established in the Art. 25 of the aforementioned regulations, the new club to which a player is transferred during the course of an employment contract with his previous club, is the club responsible for the distribution of 5% of the compensation to the former club(s) where the player has trained between the age of 12 and 23. 5. The Chamber subsequently referred to Art. 10 of the Regulations governing the Application of the FIFA Regulations, which provides the figures for the distribution of the solidarity contribution, taking into consideration the time the player was effectively trained by the club concerned. 6. Considering that C was born on 7 February 1980 and registered with A from 23 July 2002 until 14 July 2003, at the ages of 22 and 23, 10% of the 5% solidarity contribution shall be apportioned to this club. 7. As it was ascertained that the amount paid by B to E for the transfer of C was EUR 750,000, 10% of the 5% solidarity contribution amounts to EUR 3,750. 8. In light of the above, the Chamber decided that B is liable to pay the amount of EUR 3,750 to A. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of A is accepted. 2. The Respondent B has to pay the amount of EUR 3,750 to the Claimant A. 3. The amount due to A has to be paid by B within 30 days as from the date of notification of the present decision. 4. If the Respondent fails to comply with the above-mentioned deadline, an interest rate of 5% per year will apply and the case will immediately be presented to the FIFA Disciplinary Committee. 5. The Claimant is directed to inform the Respondent immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 6. According to art. 60 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 10 days of receiving notification of this decision and has to contain all elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for the filing of the statement of appeal, the appellant shall file with the CAS a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Enclosed: CAS directives
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