F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 12 gennaio 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Jean-Marie Philips (Belgio), membro Zola Malvern Percival Majavu (Sud Africa), membro Rinaldo Martorelli (Brasile), membro Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro del reclamo presentato dal club di A come querelanti nei confronti del club N come Resistente in merito a una controversia meccanismo di solidarietà in relazione al trasferimento dei fatti MI giocatore della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 12 gennaio 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Jean-Marie Philips (Belgio), membro Zola Malvern Percival Majavu (Sud Africa), membro Rinaldo Martorelli (Brasile), membro Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro del reclamo presentato dal club di A come querelanti nei confronti del club N come Resistente in merito a una controversia meccanismo di solidarietà in relazione al trasferimento dei fatti MI giocatore della controversia 1. Secondo una dichiarazione scritta della Football Association il giocatore X è nato il 24 febbraio 1981 ed è stato registrato con il club di A, attore, dal 27 giugno 1992 al 27 febbraio 1997, cioè per cinque stagioni sportive di età compresa tra 11 e 16 anni. 2. Il 26 agosto 2004, un accordo per il trasferimento del giocatore dal Q club al N club, Resistente, è stato concluso per una indennità di trasferimento pari a EUR 4.875.000. Il Richiedente ha presentato alla FIFA una copia del contratto relativo trasferimento. 3. La Football Association X sostiene per conto del suo club di A la quota rilevante del pagamento del 5% per quanto riguarda il contributo al meccanismo di solidarietà. 4. Il 19 aprile 2005, la FIFA ha invitato la Resistente per iniziare con la distribuzione della proporzione rilevante del contributo del 5% di solidarietà all'attore secondo le norme vigenti. Nessun compenso sarebbe stato ricevuto dal Richiedente. Un secondo invito del 13 giugno 2005 per procedere con la distribuzione della proporzione rilevante del contributo di solidarietà del 5% al club A entro il 28 giugno 2005 o per fornire valide ragioni che giustificano il mancato pagamento di una somma di denaro relative al meccanismo di solidarietà in relazione con il trasferimento del giocatore in questione sono rimaste senza risposta. 5. Il 5 luglio 2005, la FIFA ha informato il Resistente che, in quanto non sono state dichiarazioni prossima dal suo lato, nel caso di specie sarà sottoposta alla Camera di Risoluzione delle Controversie. Questa lettera è rimasta senza risposta anche da parte del Resistente. 6. Il 19 dicembre 2005, la FIFA ha comunicato alle parti interessate che il caso in questione saranno presentate alla Camera di risoluzione delle controversie della Commissione per lo Status dei Calciatori per una decisione formale in occasione della sua prossima riunione, il 12 gennaio 2006. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) ha iniziato le sue deliberazioni, indicando che la questione in gioco è stato presentato alla FIFA entro il 1 ° luglio 2005. Pertanto, ai sensi dell'articolo 26 cpv. 1 del nuovo Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) e la Circolare n. 995 del 23 settembre 2005, la Camera ha dichiarato che non i regolamenti rivisti, ma i regolamenti precedenti per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2001, di seguito, i regolamenti) si applicano in materia a portata di mano. 2. Il DRC poi affermato che la questione posta in gioco riguarda una controversia relativa al contributo di solidarietà derivante da un trasferimento a livello internazionale. 3. La Camera di Risoluzione delle Controversie della Commissione per lo Status dei Calciatori deve esaminare le controversie rientranti nella propria giurisdizione ai sensi dell'art. 42 del regolamento su richiesta di una delle parti della controversia. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 del Regolamento, la Camera di Risoluzione delle Controversie della Commissione per lo Status dei Calciatori deve esaminare le controversie in materia di contributi di solidarietà. Come risultato, la RDC è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, relativa al contributo di solidarietà sostenuto dalla società A. 4. In considerazione di quanto sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie ha concluso che è competente a decidere sulla materia a portata di mano. 5. Entrando nel merito della questione, la Camera ha riconosciuto la documentazione contenuta nel fascicolo e ha preso atto del fatto che il giocatore coinvolto, nato il 24 febbraio 1981, erano stati registrati con l'attore dal 27 giugno 1992 al 27 febbraio 1997, che è, per cinque stagioni sportive di età compresa tra 11 e 16 anni. Inoltre, i membri della Camera notato che il giocatore in questione è stato trasferito dal Q club al Resistente il 26 agosto 2004 per una indennità di trasferimento pari a EUR 4.875.000. Inoltre, la Camera ha preso in considerazione che il ricorrente richiede la quota rilevante del contributo del 5% di solidarietà in base alle norme vigenti, che presumibilmente non è stato distribuito dal Resistente. E infine, la Camera ha preso atto del fatto che il Resistente non ha pubblicato la sua posizione in materia, nonostante sia stato invitato a farlo da parte dell'amministrazione FIFA in diverse occasioni. 6. In continuazione, la Camera ha poi precisato che, come principio generale del procedimento dinanzi alla Camera di Risoluzione delle Controversie, se il convenuto non risponde alla domanda, il caso deve essere deciso dal DRC solo sulla base dei fatti e le prove fornite dal Richiedente, poiché con il suo comportamento, il convenuto rinuncia al suo diritto di difesa e accetta quindi le affermazioni del ricorrente. 7. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha affermato che il Resistente perché non hanno preso posizione nella disputa, la Camera di Risoluzione delle Controversie deve passare una decisione basata solo sui fatti e le prove fornite dal ricorrente. 8. A questo proposito, la Camera ha sottolineato che l'attore pretende eccezionale contributo di solidarietà da parte del Resistente in relazione al trasferimento del giocatore dal M Q club al Resistente il 26 agosto 2004 per una indennità di trasferimento pari a 4.875.000 e che è stato registrato con da l'età di 11 a i 16. 9. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 25 par. 1 del Regolamento. Secondo questo articolo, se un non-amatoriali giocatore si muove nel corso di un contratto, una percentuale (5%) di qualsiasi compenso versato alla società di precedente verrà distribuito al club (s) coinvolti nella formazione e istruzione della giocatore. Questa distribuzione sarà effettuata in proporzione al numero di anni il giocatore è stato tesserato con i club interessati di età compresa tra 12 e 23. 10. Nel caso di specie, la Camera sottolineato che il periodo da prendere in considerazione è passato dalla stagione sportiva 1993, quando il giocatore aveva 12 anni, fino alla stagione sportiva 2003, all'età di 23 anni. 11. La Camera ha fatto riferimento ulteriore Art. 10 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori, che fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà, a seconda del momento in cui il giocatore è stato effettivamente formato dai club coinvolti. 12. Nel caso in mano, il giocatore è stato registrato per l'attore dal 27 giugno 1992 al 27 febbraio 1997. Di conseguenza, la sezione concluso che il periodo di formazione efficace da prendere in considerazione corrisponde a 4 anni. 13. Pertanto, la Camera ha stabilito che, in conformità con la ripartizione di cui all'articolo 10 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, il richiedente ha diritto a ricevere il 30% del 5% degli indennizzi versati in relazione al trasferimento del giocatore dal club Q al Resistente. 14. Come risultato, la Camera ha concluso che nel caso di specie il richiedente ha diritto a ricevere per la formazione e l'educazione del giocatore durante i suoi 12-16 anni un contributo di solidarietà del 30% del totale del 5% del contributo di solidarietà della indennità di trasferimento di euro 4.875.000, vale a dire l'importo di euro 73.125. 15. Alla luce di tutto quanto sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che il Resistente deve pagare l'importo di EUR 73.125 all'attore. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente è stata accettata. 2. Il Resistente deve pagare l'importo di EUR 73.125 all'attore. 3. L'importo dovuto per l'attore deve essere pagato dal convenuto entro i prossimi 30 giorni a partire dalla data di notifica della presente decisione. 4. Nel caso in cui il debito della controparte non viene pagata entro la scadenza fissata, un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza del termine suddetto. 5. Se la somma di euro 73.125 non viene pagata entro il termine suddetto, la presente questione deve essere presentata al Comitato Disciplinare della FIFA, in modo che le necessarie sanzioni disciplinari possono essere imposte. 6. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente immediatamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 7. Ai sensi dell'art. 60 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Urs Linsi Segretario Generale allegato: CAS direttive______________________________
F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2005-2006) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 12 January 2006, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Jean-Marie Philips (Belgium), member Zola Malvern Percival Majavu (South Africa), member Rinaldo Martorelli (Brazil), member Theo van Seggelen (Netherlands), member on the claim presented by the club A as Claimant against the club N as Respondent regarding a solidarity mechanism dispute in connection with the transfer of the player M. I. Facts of the case 1. According to a written statement of the X Football Association the player was born on 24 February 1981 and was registered with the club A, Claimant, from 27 June 1992 to 27 February 1997, that is, for five sporting seasons between the ages of 11 and 16 years. 2. On 26 August 2004, an agreement for the transfer of the player from the club Q to the club N, Respondent, was concluded for a transfer compensation of EUR 4,875,000. The Claimant presented FIFA a copy of the relevant transfer agreement. 3. The Football Association X claims on behalf of its club A the relevant proportion of the 5% payment regarding the contribution to the solidarity mechanism. 4. On 19 April 2005, FIFA invited the Respondent to start with the distribution of the relevant proportion of the 5% solidarity contribution to the Claimant according to the applicable regulations. No payment was allegedly received by the Claimant. A second invitation dated 13 June 2005 to proceed with the distribution of the relevant proportion of the 5% solidarity contribution to the club A by 28 June 2005 or to provide valid reasons justifying non-payment of an amount of money relating to solidarity mechanism in connection with the transfer of the player in question also remained unanswered. 5. On 5 July 2005, FIFA informed the Respondent that, as no statements have been forthcoming from its side, the present case will be submitted to the Dispute Resolution Chamber. This letter also remained unanswered by the Respondent. 6. On 19 December 2005, FIFA informed the parties involved that the case at hand will be submitted to the Dispute Resolution Chamber of the FIFA Players’ Status Committee for a formal decision in the occasion of its next meeting, on 12 January 2006. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. The Dispute Resolution Chamber (DRC) started its deliberations by indicating that the matter at stake was submitted to FIFA before 1 July 2005. Therefore, and in accordance with Article 26 Para. 1 of the revised Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) and the circular no. 995 dated 23 September 2005, the Chamber stated that not the revised Regulations, but the previous Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001, hereinafter referred to as; the Regulations) do apply on the matter at hand. 2. The DRC then asserted that the matter at stake concerns a dispute regarding the solidarity contribution resulting from an international player transfer. 3. The Dispute Resolution Chamber of the FIFA Players’ Status Committee shall review disputes coming under its jurisdiction pursuant to Art. 42 of the Regulations at the request of one of the parties to the dispute. According to Art. 25 par 2 of the Regulations, the Dispute Resolution Chamber of the FIFA Players’ Status Committee shall review disputes concerning solidarity contributions. As a result, the DRC is the competent body to decide on the present litigation concerning the solidarity contribution claimed by the club A. 4. On account of the above, the Dispute Resolution Chamber concluded that it is competent to decide upon the matter at hand. 5. Entering into the substance of the matter, the Chamber acknowledged the documentation contained in the file and took note of the fact that the player involved, born on 24 February 1981, had been registered with the Claimant from 27 June 1992 to 27 February 1997, that is, for five sporting seasons between the ages of 11 and 16 years. Moreover, the members of the Chamber noticed that the player in question was transferred from the club Q to the Respondent on 26 August 2004 for a transfer compensation of EUR 4,875,000. Furthermore, the Chamber took into consideration that the Claimant demands the relevant proportion of the 5% solidarity contribution according to the applicable regulations, which allegedly was not distributed by the Respondent. And finally, the Chamber took note of the fact that the Respondent never issued its position in the matter, despite having been asked to do so by the FIFA administration on several occasions. 6. In continuation, the Chamber then stated that as a general principle of procedure before the Dispute Resolution Chamber, if a Respondent does not reply to the claim, the case shall be decided by the DRC only on the basis of the facts and proof provided by the Claimant, since with its conduct, the Respondent renounces to its right of defence and thus accepts the allegations of the claimant. 7. On account of the above, the Chamber stated that because the Respondent never took position in the dispute, the Dispute Resolution Chamber has to pass a decision based only on the facts and evidence provided by the Claimant. 8. In this regard, the Chamber underlined that the Claimant is claiming outstanding solidarity contribution from the Respondent in connection with the transfer of the player M from the club Q to the Respondent on 26 August 2004 for a transfer compensation of EUR 4,875,000 and who was registered with it from the ages of 11 to the ages of 16. 9. In this regard, the Chamber referred to art. 25 par. 1 of the Regulations. According to this article, if a non-amateur player moves during the course of a contract, a proportion (5%) of any compensation paid to the previous club will be distributed to the club(s) involved in the training and education of the player. This distribution will be made in proportion to the number of years the player has been registered with the relevant clubs between the ages of 12 and 23. 10. In the present case, the Chamber outlined that the period to be taken into consideration went from the sporting season 1993, when the player was 12, until the sporting season 2003, at the age of 23. 11. The Chamber made further reference to Art. 10 of the Regulations governing the Application of the Regulations for the Status and Transfer of Players, which provides the figures for the distribution of the solidarity contribution, according to the time the player was effectively trained by the clubs involved. 12. In the case at hand, the player was registered for the Claimant from 27 June 1992 to 27 February 1997. Consequently, the Chamber concluded that the period of effective training to be taken into account corresponds to 4 years. 13. Therefore, the Chamber established that, in accordance with the breakdown provided for in Article 10 of the Regulations governing the Application of the Regulations for the Status and Transfer of Players, the Claimant is entitled to receive 30% of the 5% of the compensation paid in relation to the transfer of the player from club Q to the Respondent. 14. As a result, the Chamber concluded that in the present case the Claimant is entitled to receive for the training and education of the player during his 12-16 years a solidarity contribution of totally 30% of the 5% of solidarity contribution of the transfer compensation of EUR 4,875,000, i.e. the amount of EUR 73,125. 15. In the light of all of the above, the Dispute Resolution Chamber decided that the Respondent has to pay the amount of EUR 73,125 to the Claimant. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant is accepted. 2. The Respondent has to pay the amount of EUR 73,125 to the Claimant. 3. The amount due to the Claimant has to be paid by the Respondent within the next 30 days as from the date of notification of this decision. 4. In the event that the debt of the Respondent is not paid within the stated deadline, an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the aforementioned deadline. 5. If the sum of EUR 73,125 is not paid within the aforementioned deadline, the present matter shall be submitted to the FIFA Disciplinary Committee, so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 6. The Claimant is directed to inform the Respondent immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 7. According to art. 60 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Enclosed: CAS directives
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