F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 21 febbraio 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Joaquim Evangelista (Portogallo), membro Michele Colucci (Italia), membro Philippe Diallo (Francia), membro Mohamed Mecherara (Algeria), membro del reclamo presentato dal club, X come “attore” contro il club, Y come “Resistente “per quanto riguarda la distribuzione del contributo di solidarietà in relazione con il giocatore A I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 21 febbraio 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Joaquim Evangelista (Portogallo), membro Michele Colucci (Italia), membro Philippe Diallo (Francia), membro Mohamed Mecherara (Algeria), membro del reclamo presentato dal club, X come "attore" contro il club, Y come "Resistente "per quanto riguarda la distribuzione del contributo di solidarietà in relazione con il giocatore A I. Fatti della controversia 1. Il pertinente FIFA Football Federation informato che il giocatore A, nata il 14 luglio 1975, è stato registrato con la X club, attore, dal 10 febbraio 1996 al 10 agosto 1996, età compresa tra i 20 e 21. 2. Secondo un comunicato stampa fornite dal ricorrente, nel gennaio 2005 il club di vendita e la Y club, Resistente, ha concluso un contratto di trasferimento in merito al trasferimento del giocatore A per l'importo di euro 8.000.000. 3. Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione 2001), il nuovo club in questione è quello di distribuire il 5% di questo importo compensativo al club (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore tra il età di 12 e 23. 4. Il Richiedente rivendica l'attuazione dei principi di cui all'articolo 25 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione 2001) per quanto riguarda contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore A dal club vendita al Resistente. 5. Di conseguenza, e considerando che il giocatore è stato registrato con il X circolo dal 10 febbraio 1996 al 10 agosto 1996, e in considerazione del fatto che la stagione calcistica nel paese interessato del richiedente inizia a gennaio e termina a dicembre, il Ricorrente è attualmente rivendicando il diritto al 5% del 5% dell'indennità di trasferimento in conformità al Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione 2001), cioè la somma di 20.000 euro da parte del Resistente più gli interessi pari al 5% annuo a decorrere dal 12 febbraio 2005. 6. Pur essendo stato richiesto, il 22 agosto, 27 settembre e 28 ottobre 2005, a fornire FIFA con la sua posizione in materia, il Resistente non ha mai commentato la richiesta presentata dal club X. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 17 agosto 2005, come conseguenza della Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) sulle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili in materia a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 dei suddetti regolamento precisa che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria giurisdizione alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). Ai sensi dell'art. 22 (d) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle controversie tra due club legati al meccanismo di solidarietà. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente in relazione al trasferimento del giocatore professionista A nel corso di un contratto. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione modificata secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, ha riconosciuto che il giocatore professionista A è stato registrato per il suo nuovo club nel gennaio 2005. Allo stesso modo la Camera ha preso atto che la richiesta è stata depositata presso la FIFA il 17 agosto 2005. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che i precedenti regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2001, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili al caso in esame nel merito. 5. In continuazione, ed entrando nel merito della questione, i membri della Camera ha iniziato riconoscendo che, come ulteriormente stabilito dall'articolo 25 del Regolamento FIFA, il nuovo club in questione è quello di distribuire il 5% delle indennità pagate alla società di provenienza del giocatore al club (s) coinvolti nella formazione e nell'istruzione del giocatore età compresa tra i 12 e 23. 6. La Camera ha fatto riferimento ad integrazione dell'articolo 10 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2001), che fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà, in conformità con il tempo il giocatore è stato effettivamente addestrati dai club coinvolti. 7. Nel caso in esame, la Camera sottolineato che il giocatore è stato registrato per l'attore dal 10 febbraio 1996 al 10 agosto 1996, età compresa tra i 20 e 21. 8. Pertanto, la Camera ha stabilito che, in conformità con la ripartizione di cui all'articolo 10 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, il richiedente ha diritto a ricevere il 5% del 5% degli indennizzi versati in relazione al trasferimento del giocatore dal club di vendita al Resistente. 9. Inoltre, la Camera ha fatto riferimento all'articolo 11 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori, in cui si legge che il nuovo club versa l'importo dovuto come contributo di solidarietà ai club di formazione al più tardi entro trenta giorni della registrazione del giocatore. 10. La Camera ha osservato che l'attore ha affermato che l'importo pagato per il trasferimento del giocatore è stato pari a 8.000.000 e che tale affermazione non è stata contestata dal Resistente. 11. In continuazione, la Camera rimproverato il comportamento del convenuto, che non ha mai preso posizione nella disputa, nonostante sia stato chiesto di farlo dalla FIFA in diverse occasioni. Il corpo di decidere sottolineato che in questo modo il convenuto rinunciato ai suoi diritti alla difesa e accetta le accuse del richiedente. 12. Tenuto conto di quanto sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che il Resistente deve pagare all'attore 5% del 5% della indennità di trasferimento pagata in relazione al trasferimento del giocatore A dal club di vendita al convenuto, ovvero EUR 20.000, maggiorato del 5% di interesse annuo sull'importo dovuto partire il 12 febbraio 2005 e applicabili fino alla data effettiva del pagamento all'attore. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, il X club, è stata accettata. 2. Il Resistente, la Y club, è tenuto a pagare l'importo di 20.000 euro al Richiedente. 3. Sul suddetto interesse predefinita quantità del 5% pa a decorrere dal 12 febbraio 2005 sino al giorno del pagamento viene applicata. 4. L'importo dovuto per l'attore deve essere pagato dal convenuto entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 5. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine suddetto la questione attuale è presentata alla Commissione Disciplinare della FIFA, in modo che le necessarie sanzioni disciplinari possono essere imposte. 6. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente, immediatamente il numero di conto sul quale l'rimessa deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 7. Ai sensi dell'articolo 60, par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive impartite dal CAS, copia della quale si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve depositare presso la CAS una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno origine al ricorso (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Urs Linsi Segretario Generale allegato: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2005-2006) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 21 February 2006, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Joaquim Evangelista (Portugal), member Michele Colucci (Italy), member Philippe Diallo (France), member Mohamed Mecherara (Algeria), member on the claim presented by the club, X as “Claimant” against the club, Y as “Respondent” regarding the distribution of the solidarity contribution in connection with the player A I. Facts of the case 1. The relevant Football Federation informed FIFA that the player A, born on 14 July 1975, was registered with the club X, Claimant, from 10 February 1996 to 10 August 1996, between the ages of 20 and 21. 2. According to a press report provided by the Claimant, in January 2005 the selling club and the club Y, Respondent, concluded a transfer contract regarding the transfer of the player A for the amount of EUR 8,000,000. 3. According to Article 25 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001), the new club concerned is to distribute 5% of this compensatory amount to the club(s) involved in the training and education of the player between the ages of 12 and 23. 4. The Claimant is claiming the implementation of the principles stipulated in Article 25 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001) regarding solidarity contribution related to the transfer of the player A from the selling club to the Respondent. 5. As a consequence, and considering that the player was registered with the club X from 10 February 1996 to 10 August 1996, and in view of the fact that the football season in the relevant country of the Claimant begins in January and ends in December, the Claimant is presently claiming the right to 5% of 5% of the transfer fee according to the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001), i.e. the sum of EUR 20,000 from the Respondent plus interest amounting to 5% per annum as from 12 February 2005. 6. Despite having been requested, on 22 August, 27 September and 28 October 2005, to provide FIFA with its position in the matter, the Respondent has never commented on the claim submitted by club X. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Chamber analyzed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 17 August 2005, as a consequence the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) on matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable on the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above- mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). In accordance with art. 22 (d) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes between two clubs related to solidarity mechanism. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional player A during the course of a contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analyzed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the modified version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that the professional player A was registered for his new club in January 2005. Equally the Chamber took note that the claim was lodged at FIFA on 17 August 2005. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the former FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001, hereafter: the Regulations) are applicable to the case at hand as to the substance. 5. In continuation, and entering into the substance of the matter, the members of the Chamber started by acknowledging that, as further established in Article 25 of the FIFA Regulations, the new club concerned is to distribute 5% of any compensation paid to the previous club of the player to the club(s) involved in training and education of the player between the ages of 12 and 23. 6. The Chamber made further reference to Article 10 of the Regulations governing the Application of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001), which provides the figures for the distribution of the solidarity contribution, in accordance with the time the player was effectively trained by the clubs involved. 7. In the case at hand, the Chamber outlined that the player was registered for the Claimant from 10 February 1996 to 10 August 1996, between the ages of 20 and 21. 8. Therefore, the Chamber established that, in accordance with the breakdown provided for in Article 10 of the Regulations governing the Application of the Regulations for the Status and Transfer of Players, the Claimant is entitled to receive 5% of the 5% of the compensation paid in relation to the transfer of the player from the selling club to the Respondent. 9. Furthermore, the Chamber made reference to Article 11 of the Regulations governing the Application of the Regulations for the Status and Transfer of Players, which reads that the new club shall pay the amount due as solidarity contribution to the training clubs at the latest within thirty days of the player’s registration. 10. The Chamber noted that the Claimant affirmed that the amount paid for the transfer of the player was EUR 8,000,000 and that this allegation was not contested by the Respondent. 11. In continuation, the Chamber reproached the behaviour of the Respondent, who never took position in the dispute, despite having been asked to do so by FIFA on several occasions. The deciding body emphasized that in this way the Respondent renounced to its rights to defence and accepts the allegations of the Claimant. 12. Taking into account all of the above, the Dispute Resolution Chamber decided that the Respondent must pay to the Claimant 5% of the 5% of the transfer compensation paid in relation to the transfer of the player A from the selling club to the Respondent, i.e. EUR 20,000, plus 5% interest per year on the outstanding amount starting on 12 February 2005 and applicable until the effective date of payment to the Claimant. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, the club X, is accepted. 2. The Respondent, the club Y, has to pay the amount of EUR 20,000 to the Claimant. 3. On the aforementioned amount default interest of 5% p.a. as from 12 February 2005 until the day of the payment is applied. 4. The amount due to the Claimant has to be paid by the Respondent within 30 days as from the date of notification of the present decision. 5. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline the present matter shall be submitted to FIFA’s Disciplinary Committee, so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 6. The Claimant is directed to inform the Respondent, immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 7. According to Article 60 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receiving notification of this decision and has to contain all elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for the filing of the statement of appeal, the appellant shall file with the CAS a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Enclosed: CAS directives
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