F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 25 agosto 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Carlos Soto (Cile), membro Michele Colucci (Italia), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Mohamed Mecherara (Algeria), membro sulla domanda presentata dal V. club, B, rappresentata da Z., B come attore, contro il G. club, M, come convenuto, per quanto riguarda il contributo di solidarietà relativo al trasferimento internazionale del giocatore, DI Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 25 agosto 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Carlos Soto (Cile), membro Michele Colucci (Italia), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Mohamed Mecherara (Algeria), membro sulla domanda presentata dal V. club, B, rappresentata da Z., B come attore, contro il G. club, M, come convenuto, per quanto riguarda il contributo di solidarietà relativo al trasferimento internazionale del giocatore, DI Fatti della controversia 1. D. Il giocatore è nato il 15 ottobre 1981. 2. Secondo la conferma da parte della Associazione Regionale Football Club V., il giocatore è stato registrato con V. data 16 luglio 1993 fino al 1 ° agosto 2001. Il B Football Association ha confermato la registrazione del giocatore e un contratto tra il giocatore e il club solo per il periodo dal 7 ottobre 2000 fino al 2 giugno 2001. 3. Il 7 dicembre 2005, il club FIFA B contattato per segnalare che il giocatore era stato trasferito da club T. di G. A causa del suddetto periodo di registrazione e in linea con le disposizioni pertinenti del Regolamento per lo Status e il Trasferimento di giocatori, la squadra B ha presentato una domanda di 54,99% del contributo di solidarietà del 5% dovuta dal pagamento indennità di trasferimento concordato tra T. e G. 4. Nonostante le numerose richieste, il 15 dicembre 2005 e il 30 gennaio 2006, il club M non ha presentato una risposta al reclamo. Il club è stato anche chiesto due volte, il 20 febbraio 2006 e il 23 maggio 2006, a presentare il contratto di cessione stipulato con T., ma ha anche omesso di rispondere a questa richiesta. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 7 dicembre 2005, come conseguenza della Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) sulle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili in materia a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 dei suddetti regolamento precisa che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria giurisdizione alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). Ai sensi dell'art. 24 par. 1, in connessione con l'arte. 22 (d) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle controversie tra due società appartenenti a diverse Associazioni relative al meccanismo di solidarietà. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la distribuzione del contributo di solidarietà richiesto dalla parte attrice in connessione con il trasferimento del D. professionale da T. a G. nel corso di una contratto. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione modificata secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, essa ha riconosciuto che, apparentemente, il professionista era stato registrato per il suo nuovo club nel luglio 2005. Allo stesso modo, la Camera ha preso atto che la richiesta è stata presentata di fronte alla FIFA il 7 dicembre 2005. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che gli attuali regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili al caso in esame nel merito. 5. Una volta che la sua competenza è stato così stabilito, la Camera di Risoluzione delle Controversie è andato a trattare con la sostanza del caso. 6. La Camera ha sottolineato che, come stabilito dall'art. 21 del Regolamento e dell'allegato 5 del Regolamento detto, il nuovo club, a cui viene trasferito un giocatore nel corso di un contratto di lavoro con il suo club precedente, è responsabile della distribuzione del 5% l'indennità da corrispondere per l'ex giocatore del club alla società di provenienza (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore età compresa tra i 12 e 23. 7. I membri della Camera debitamente analizzato tutta la documentazione presentata nel caso in esame e concluso che la cella non è in grado di trattare con precisione con la materia presente sulla base dei documenti attualmente in suo possesso. 8. La Camera ha rilevato in particolare che il file in questione non contiene alcun documento attinente l'indennità di trasferimento a carico del G. di T. in relazione al trasferimento internazionale del giocatore D. A questo proposito e per amore di chiarezza, la Camera ricordato che l'importo del contributo di solidarietà viene calcolato sulla base del risarcimento pagato dal nuovo club del giocatore, G., al club l'ex giocatore, T. 9. La Camera altresì preso atto che la resistente non ha contestato la firma di un accordo di trasferimento con T. per il trasferimento del giocatore D. 10. Infine, la Camera all'unanimità rimproverava la condotta del convenuto, che non ha mai presentato una copia del contratto relativo trasferimento concluso tra il Resistente e T., a dispetto di essere stato invitato a farlo dalla FIFA ripetutamente. 11. Pertanto, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che il Resistente deve inviare alla FIFA una copia del contratto relativo trasferimento firmato tra G. e T. per il trasferimento del giocatore D. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. G. deve inviare alla FIFA una copia del contratto relativo trasferimento firmato tra se stesso e T. per il trasferimento del giocatore D. entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 2. Qualora il relativo contratto non deve essere inviata alla Fifa entro il termine indicato, il caso sarà immediatamente presentata al Comitato Disciplinare della FIFA. Per la Camera di Risoluzione delle Dispute: Urs Linsi Segretario Generale
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2006-2007) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 25 August 2006, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Carlos Soto (Chile), member Michele Colucci (Italy), member Mario Gallavotti (Italy), member Mohamed Mecherara (Algeria), member on the claim presented by the club V., B, represented by Z., B as Claimant, against the club G., M, as Respondent, regarding the solidarity contribution related to the international transfer of the player, D. I. Facts of the case 1. The player D. was born on 15 October 1981. 2. According to confirmation from the Regional Football Association of club V., the player was registered with V. from 16 July 1993 until 1 August 2001. The B Football Association confirmed the player’s registration and a contract between the player and the club only for the period from 7 October 2000 until 2 June 2001. 3. On 7 December 2005, the B club contacted FIFA to report that the player had been transferred from club T. to G. On account of the above-mentioned period of registration and in line with the relevant provisions of the Regulations for the Status and Transfer of Players, the B club lodged a claim for 54.99% of the 5% solidarity contribution due from the transfer compensation payment agreed between T. and G. 4. Despite several requests, on 15 December 2005 and 30 January 2006, the M club has not submitted a response to the claim. The club was also requested twice, on 20 February 2006 and 23 May 2006, to submit the transfer contract concluded with T., but it also failed to reply to this request. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Chamber analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 7 December 2005, as a consequence the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) on matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable on the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above- mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). In accordance with art. 24 par. 1 in connection with art. 22 (d) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes between two clubs belonging to different Associations related to solidarity mechanism. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional D. from T. to G. during the course of a contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analyzed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the modified version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that apparently, the professional had been registered for his new club in July 2005. Equally, the Chamber took note that the claim was lodged in front of FIFA on 7 December 2005. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the current FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005, hereafter: the Regulations) are applicable to the case at hand as to the substance. 5. Once its competence was thus established, the Dispute Resolution Chamber went on to deal with the substance of the case. 6. The Chamber emphasized that, as established in art. 21 of the Regulations and Annex 5 of the said Regulations, the new club, to which a player is transferred during the course of an employment contract with his previous club, is responsible for the distribution of 5% of the compensation payable to the player’s former club to the former club(s) involved in the training and education of the player between the ages of 12 and 23. 7. The members of the Chamber duly analysed all of the documentation presented in the case at hand and concluded that the Chamber is not in the position to accurately deal with the present matter on the basis of the documents currently in its possession. 8. The Chamber noted in particular that the relevant file does not contain any document pertaining to the transfer compensation paid by the G. to T. in connection with the international transfer of the player D. In this respect and for the sake of clearness, the Chamber recalled that the amount of solidarity contribution is calculated on the basis of the compensation paid by the player’s new club, G., to the player’s former club, T. 9. The Chamber equally noted that the Respondent has not contested the signing of a transfer agreement with T. over the transfer of the player D. 10. Finally, the Chamber unanimously reproached the conduct of the Respondent, which has never presented a copy of the relevant transfer agreement concluded between the Respondent and T., in spite of having been asked to do so by FIFA repeatedly. 11. Therefore, the Dispute Resolution Chamber decided that the Respondent must send to FIFA a copy of the relevant transfer agreement signed between G. and T. over the transfer of the player D. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. G. must send to FIFA a copy of the relevant transfer agreement signed between itself and T. over the transfer of the player D. within 30 days as from the date of notification of the present decision. 2. Should the relevant contract not be sent to FIFA within the stated time limit, the case will immediately be submitted to the FIFA Disciplinary Committee. For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary
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