F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 17 agosto 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Jean-Marie Philips (Belgio), membro Zola Malvern Percival Majavu (Sud Africa), membro Rinaldo Martorelli (Brasile), membro Mick McGuire (Inghilterra), membro del reclamo presentato dal club, A, X paese, come querelanti nei confronti il club, B, Y paese, come convenuto in merito contributo di solidarietà in relazione al trasferimento internazionale dei C giocatore I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 17 agosto 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Jean-Marie Philips (Belgio), membro Zola Malvern Percival Majavu (Sud Africa), membro Rinaldo Martorelli (Brasile), membro Mick McGuire (Inghilterra), membro del reclamo presentato dal club, A, X paese, come querelanti nei confronti il club, B, Y paese, come convenuto in merito contributo di solidarietà in relazione al trasferimento internazionale dei C giocatore I. Fatti della controversia 1. Secondo l'attestazione rilasciata dalla Federazione del paese X C giocatore, nato il 16 Maggio 1977, è stato registrato per la squadra A, l'attore, dal 27 marzo 1998 al 27 giugno 1998, cioè per 3 mesi durante la stagione della sua 21 compleanno. 2. Nel luglio 2005 il C giocatore sarebbe stato trasferito dal D club, paese X, B al club, il Resistente, per un importo imprecisato di indennità di trasferimento. 3. Il 9 dicembre 2005 l'attore ha presentato un reclamo contro il convenuto con la FIFA chiedendo 2,5% del 5% del compenso pagato per il trasferimento del suddetto C giocatore come contributo di solidarietà. 4. Il 9 marzo e il 27 aprile 2006, al fine di consentire alla Camera di Risoluzione delle Controversie a prendere in debita l'affare presente, il Resistente è stato esplicitamente chiesto di fornire FIFA con la sua posizione al credito e, in particolare, con una copia del contratto di trasferimento, firmato con il club di D in relazione al trasferimento del giocatore di C. 5. Il Resistente ha omesso di esporre la posizione del reclamo. Allo stesso modo, non è riuscito a fornire FIFA con il contratto di cessione pertinente sulla base del quale il contributo di solidarietà potrebbe essere stata determinata. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 9 dicembre 2005, come conseguenza della Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) sulle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili in materia a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 dei suddetti regolamento precisa che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria giurisdizione alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). Ai sensi dell'art. 24 par. 1, in connessione con l'arte. 22 (d) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle controversie tra due società appartenenti a diverse Associazioni relative al meccanismo di solidarietà. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente in relazione al trasferimento del C professionale nel corso di un contratto. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione modificata secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, ha riconosciuto che il professionista era stato registrato per il suo nuovo club nel luglio 2005. Allo stesso modo la Camera ha preso atto che la richiesta è stata depositata presso la FIFA il 9 dicembre 2005. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che gli attuali regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili nel caso in esame nel merito. 5. Una volta che la sua competenza è stato così stabilito, la Camera di Risoluzione delle Controversie è andato a trattare con la sostanza del caso. 6. La Camera ha sottolineato che, come stabilito dall'art. 21 in connessione con l'arte. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, il nuovo club, a cui un giocatore si muove nel corso di un contratto di lavoro con il suo club precedente, è responsabile della distribuzione del 5% del compenso pagato al club di provenienza del giocatore al club ( s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore tra le stagioni dei suoi compleanni 12 ° e 23. 7. I membri della Camera debitamente analizzato tutta la documentazione presentata nel caso in esame e concluso che la cella non è in grado di trattare con precisione con la materia presente sulla base dei documenti attualmente in suo possesso. 8. La Camera ha rilevato in particolare che il file in questione non contiene alcun documento attinente l'indennità di trasferimento a carico del convenuto, se del caso, al D club in relazione al trasferimento internazionale del giocatore C. A questo riguardo, e per motivi di chiarezza, la Camera ha ricordato che l'importo del contributo di solidarietà viene calcolato sulla base del risarcimento pagato dal nuovo club del giocatore, il convenuto, alla società di provenienza del giocatore, D. 9. La Camera altresì preso atto che la resistente non ha contestato la firma di un accordo di trasferimento con la D del club per il trasferimento del giocatore C. 10. Infine, la Camera all'unanimità rimproverava la condotta del convenuto, che non ha mai presentato una copia del contratto relativo trasferimento concluso tra il Resistente e il D club, a dispetto di essere stato invitato a farlo dalla FIFA ripetutamente. 11. Pertanto, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che il Resistente deve inviare alla FIFA una copia del contratto relativo trasferimento firmato tra il Resistente e il club di D per il trasferimento del giocatore C. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Il Resistente, B, deve inviare alla FIFA una copia del contratto relativo trasferimento firmato tra il Resistente e il D del club per il trasferimento del giocatore C entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione. 2. Qualora il relativo contratto non deve essere inviata alla Fifa entro il termine indicato, il caso sarà immediatamente presentata al Comitato Disciplinare della FIFA. Per la Camera di Risoluzione delle Dispute: Urs Linsi Segretario Generale
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2006-2007) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 17 August 2006, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Jean-Marie Philips (Belgium), member Zola Malvern Percival Majavu (South Africa), member Rinaldo Martorelli (Brazil), member Mick McGuire (England), member on the claim presented by the club, A, country X, as Claimant against the club, B, country Y, as Respondent regarding solidarity contribution related to the international transfer of the player C I. Facts of the case 1. According to the confirmation issued by the Federation of the country X the player C, born on 16 Mai 1977, was registered for the club A, the Claimant, from 27 March 1998 until 27 June 1998, i.e. for 3 months during the season of his 21st birthday. 2. In July 2005 the player C was allegedly transferred from the club D, country X, to the club B, the Respondent, for an unknown amount of transfer compensation. 3. On 9 December 2005 the Claimant lodged a claim against the Respondent with FIFA requesting 2.5% of 5% of the compensation paid for the aforementioned transfer of the player C as solidarity contribution. 4. On 9 March and 27 April 2006, in order to enable the Dispute Resolution Chamber to duly consider the present affair, the Respondent was explicitly asked to provide FIFA with its position to the claim and, in particular, with a copy of the transfer agreement it signed with club D in connection with the transfer of the player C. 5. The Respondent omitted to expose its position to the claim. Equally, it failed to provide FIFA with the relevant transfer agreement on the basis of which the solidarity contribution could have been determined. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Chamber analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 9 December 2005, as a consequence the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) on matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable on the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above- mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). In accordance with art. 24 par. 1 in connection with art. 22 (d) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes between two clubs belonging to different Associations related to solidarity mechanism. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional C during the course of a contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analyzed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the modified version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that the professional had been registered for his new club in July 2005. Equally the Chamber took note that the claim was lodged at FIFA on 9 December 2005. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the current FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005, hereafter: the Regulations) are applicable on the case at hand as to the substance. 5. Once its competence was thus established, the Dispute Resolution Chamber went on to deal with the substance of the case. 6. The Chamber emphasized that, as established in art. 21 in connection with art. 1 of annex 5 of the Regulations, the new club, to which a player moves during the course of an employment contract with his previous club, is responsible for the distribution of 5% of the compensation paid to the player’s former club to the club(s) involved in the training and education of the player between the seasons of his 12th and 23rd birthdays. 7. The members of the Chamber duly analysed all of the documentation presented in the case at hand and concluded that the Chamber is not in the position to accurately deal with the present matter on the basis of the documents currently in its possession. 8. The Chamber noted in particular that the relevant file does not contain any document pertaining to the transfer compensation paid by the Respondent, if any, to the club D in connection with the international transfer of the player C. In this respect and for the sake of clearness, the Chamber recalled that the amount of solidarity contribution is calculated on the basis of the compensation paid by the player’s new club, the Respondent, to the player’s former club, D. 9. The Chamber equally noted that the Respondent has not contested the signing of a transfer agreement with the club D over the transfer of the player C. 10. Finally, the Chamber unanimously reproached the conduct of the Respondent, which has never presented a copy of the relevant transfer agreement concluded between the Respondent and the club D, in spite of having been asked to do so by FIFA repeatedly. 11. Therefore, the Dispute Resolution Chamber decided that the Respondent must send to FIFA a copy of the relevant transfer agreement signed between the Respondent and club D over the transfer of the player C. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The Respondent, B, must send to FIFA a copy of the relevant transfer agreement signed between the Respondent and the club D over the transfer of the player C within 30 days of notification of the present decision. 2. Should the relevant contract not be sent to FIFA within the stated time limit, the case will immediately be submitted to the FIFA Disciplinary Committee. For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary
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