F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 21 novembre 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Amoretty Paulo Rogerio Souza (Brasile), membro Ivan Gazidis (USA), membro Carlos Soto (Cile), membro John Didulica (Australia), membro su un reclamo presentato dal club, D, rappresentata dal Sig. X, Avvocato come ” Richiedente “contro il club, I, XX come” convenuto “per quanto riguarda il contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore, C. / I. … I fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 21 novembre 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Amoretty Paulo Rogerio Souza (Brasile), membro Ivan Gazidis (USA), membro Carlos Soto (Cile), membro John Didulica (Australia), membro su un reclamo presentato dal club, D, rappresentata dal Sig. X, Avvocato come " Richiedente "contro il club, I, XX come" convenuto "per quanto riguarda il contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore, C. / I. ... I fatti della controversia 1. La X Football Association ha confermato che il giocatore C è nato il 26 dicembre 1979 ed è stato registrato con il proprio club affiliato D dal 11 gennaio 1993 al 14 dicembre 2000, vale a dire età compresa tra i 13 e 20. 2. Il 31 agosto 2004, il C giocatore è stato trasferito dal club XX J al borsista XX club di I. 3. Il 15 ottobre 2004, il club di X D ha presentato una denuncia contro il club FIFA XX I per quanto riguarda il pagamento di un contributo di solidarietà. D affermato che ho pagato a J. la somma di 10 milioni YYY in connessione con il trasferimento del giocatore C. 4. FIFA di cui il club di X D alla giurisprudenza della Camera di Risoluzione delle Controversie (in particolare in una decisione presa il 22 luglio 2004) in casi analoghi, secondo cui il principio per quanto riguarda il meccanismo di solidarietà contenuta nel Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei I giocatori (edizione settembre 2001) non è applicabile ai trasferimenti nazionali, neppure nei casi in cui è affiliato il club rivendicando il pagamento del contributo relativo ad altra associazione. La giurisprudenza ha detto si riferisce in particolare al par. 1 del preambolo dei regolamenti sopra citati, che stabilisce che i regolamenti che fare con lo status e la eleggibilità dei giocatori, nonché le norme applicabili quando i giocatori si muovono fra società appartenenti a diverse associazioni. Allo stesso modo, nella sua giurisprudenza in materia, la Camera sottolinea che il principio del meccanismo di solidarietà non è vincolante a livello nazionale (cfr. par. 2 del preambolo di detti regolamenti). 5. D risposto a FIFA che era in totale disaccordo con la giurisprudenza richiamata della Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC), in sostanza, basando la sua posizione in merito ai seguenti argomenti: • La RDC è competente a conoscere questo argomento, perché si tratta di club di diverse associazioni ( X e XX) e pertanto, la causa è di natura internazionale. A supporto di quanto sopra, il club X cui la decisione del no DRC. 55102 del 13 maggio 2005, in cui la RDC ha confermato il carattere internazionale della controversia sulla base della nazionalità delle parti. Di conseguenza, la natura internazionale che giustifica l'applicazione delle norme FIFA e l'intervento dei suoi organi che decidono deriva dalle diverse nazionalità delle parti di una controversia. Questo assicura che gli scopi perseguiti dalla normativa sono rispettati. • Nella sua decisione del 22 luglio 2004 citato dalla FIFA, la RDC ha espressamente riconosciuto la propria competenza a conoscere delle azioni contributo di solidarietà. • E 'evidente che lo scopo di stabilire il meccanismo di solidarietà a beneficio dei club di formazione (cfr. circolare n FIFA. 769 del 24 agosto 2001), indipendentemente dal fatto che il trasferimento alla base di una richiesta specifica per il contributo in questione era tra due squadre che appartengono alla stessa associazione o meno, come il fattore più importante è che il club richiedente appartiene ad una associazione diversa da quella del club convenuto. • Se la FIFA non è competente, diventa impossibile per i club di formazione per esercitare il diritto di ricevere un contributo di solidarietà in caso di trasferimenti tra i club che appartengono alla stessa associazione. • Il preambolo del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione settembre 2001) stabilisce che le associazioni devono redigere i propri regolamenti per disciplinare il sistema nazionale di trasferimento. Tuttavia, le associazioni pochissimi lo hanno fatto. In assenza di tali norme, i regolamenti pertinenti FIFA devono essere direttamente applicabile. Il XX Federcalcio avrebbe dovuto redigere tali norme, che sarebbero stati la normativa applicabile in questo caso. Tuttavia, poiché la Federazione XX non lo ha fatto, la RDC deve essere l'organo competente a trattare la questione presente e applicare i suoi regolamenti. La negligenza o la passività di una associazione non deve prevalere sul diritto legittimo di una società di formazione di trarre profitto da un sistema istituito dalla FIFA per il suo beneficio. • Anche nel caso in cui la Federazione XX ha elaborato le proprie regole sui trasferimenti nazionali, sarebbe praticamente impossibile ammettere un club straniero (cioè un non-membro della Federazione XX) come attore. Questa situazione lascia D senza alcun ricorso alla giustizia e rende impossibile per il club di far rispettare un'eventuale decisione. • FIFA regolamenti prevedono un trattamento differenziato per i trasferimenti di alcuni all'interno dell'Unione europea (UE) (es. protezione dei minori e della indennità di formazione). • La giurisprudenza della RDC, viola i principi del diritto comunitario e discrimina i trasferimenti internazionali all'interno del territorio dell'UE a favore dei bonifici nazionali. Infatti, se il trasferimento del giocatore era stato in un club appartenente ad una associazione europea diverso da quello della Federazione XX, D avrebbe ricevuto il contributo di solidarietà. • I principi del diritto europeo non consente disparità di trattamento a seconda che il trasferimento di un giocatore avviene all'interno di un unico Stato membro o meno. In particolare, nel caso di specie, il club italiano avrebbe un ulteriore incentivo per trasferire un giocatore ad un altro club XX invece che a un club di un'altra associazione, perché si sarebbe evitare di dover pagare il contributo di solidarietà. Dal punto di vista del diritto europeo è illegale non trattare il trasferimento di giocatori all'interno dell'UE in condizioni di parità a prescindere dal fatto che siano tra club della stessa federazione o di due diverse associazioni. • L'attore ha presentato un rapporto dettagliato sulle leggi europee che sono presumibilmente stati violati. In particolare, si sottolinea che la mancata applicazione del meccanismo di solidarietà per i bonifici nazionali costituisce una decisione di un'associazione di imprese (FIFA) e che tale decisione distorce la concorrenza tra società e calciatori. Il Richiedente ritiene particolarmente arti. 81 e 82 del Trattato della Comunità europea sia stato violato dalla giurisprudenza della FIFA. 6. In considerazione di quanto sopra, le richieste D la Camera di Risoluzione delle Controversie a riconsiderare la giurisprudenza stabilito nella sua decisione del 22 luglio 2004 e di riconoscere il diritto del club di ricevere il contributo di solidarietà corrispondente relativo al trasferimento del giocatore C. 7. Da parte sua, l'Inter ha informato la FIFA che categoricamente respinto la richiesta del club X, sulla base del fatto che il regolamento della FIFA non si applicano ai trasferimenti tra due squadre che appartengono alla stessa associazione, e ha anche citato la decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie del 22 luglio 2004. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 15 ottobre 2004, come conseguenza della Camera ha concluso che le precedenti regole procedurali (edizione 2001) sulle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili alla questione a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 25 par. 2 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione settembre 2001) stabilisce che, rientra nella competenza della Camera di Risoluzione delle Controversie di esaminare le controversie relative alla distribuzione del contributo di solidarietà. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente in relazione al trasferimento di non dilettante C giocatore durante il corso di un contratto. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione modificata secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, ha riconosciuto che il non-dilettante era stato registrato per il suo nuovo club il 31 agosto 2004. Allo stesso modo la Camera ha preso atto che la richiesta è stata depositata presso la FIFA il 15 ottobre 2004. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che i precedenti regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione settembre 2001, in prosieguo: il Regolamento) sono applicabili nel caso in esame nel merito. 5. In continuazione, ed entrando nel merito della questione, la Camera ha riconosciuto che, per il caso in questione, era essenziale per stabilire se un trasferimento interno, questo significa una mossa di un giocatore da un club all'altro, entrambi affiliati al stessa associazione, potrebbe essere la base per una richiesta di contributo di solidarietà o meno. In altre parole, la Camera di Risoluzione delle controversie riconosciuto che in vista di disaccordo D's con la giurisprudenza esistente, prima di tutto, sarebbe ancora una volta affrontare una questione di principio. Se si dovesse seguire la propria giurisprudenza, che aveva già risposto in un certo modo nell'ambito di applicazione del suo apprezzamento per casi simili. Nelle sue osservazioni in merito all'applicazione dei regolamenti, a cui anche la controparte di cui, nessun contributo di solidarietà sarebbe dovuta quando un giocatore viene trasferito da un club all'altro sia affiliato alla stessa associazione. Questo principio si applica a prescindere dal fatto che il club sostiene è affiliata ad una associazione diversa, come nel caso in questione, o alla stessa associazione, come quella dei due club direttamente coinvolti nel trasferimento corrispondente alla base del credito. 6. I membri della autorità di decisione ha sottolineato che la risposta alla questione centrale relativa al caso in esame le esigenze di palo, prima di tutto va ricercata nella formulazione e sistematica dei regolamenti. A questo proposito, la sezione di cui il contenuto del preambolo dei regolamenti e in particolare al suo par. 1 che stabilisce che i regolamenti che fare con lo status e la eleggibilità dei giocatori, nonché le norme applicabili quando i giocatori si muovono fra società appartenenti a diverse associazioni. Come in precedenti decisioni, il corpo decide prestato particolare attenzione alla formulazione dell'ultima parte della suddetta clausola e ha ribadito che, infatti, i regolamenti non sono applicabili ai trasferimenti di giocatori tra due club affiliati alla stessa associazione. Il corpo di decidere non vede alcun motivo che giustifichi la partenza da questa comprensione, che, come è stato sottolineato, è frutto della chiara formulazione dei regolamenti. 7. In seguito, la sezione ha ancora una volta che il principio del meccanismo di solidarietà non è incluso in par. 2 del preambolo del Regolamento e quindi, non è vincolante a livello nazionale. 8. In considerazione di quanto precede, i membri della Camera ha concluso all'unanimità che, a conferma della giurisprudenza della Camera di Risoluzione delle Controversie, il principio per quanto riguarda il meccanismo di solidarietà contenuta nel Regolamento non si applica ai trasferimenti nazionali, non anche nei casi, come in quella in questione, dove il club rivendicare il pagamento del contributo in questione è affiliata ad un'altra associazione. 9. Come risultato, la Camera ha confermato la sua giurisprudenza consolidata applicata nei casi in cui la base della domanda di contributo di solidarietà è stata, come nel caso in questione, il trasferimento di un giocatore tra i due club affiliati alla stessa associazione. 10. Facendo riferimento ad alcuni punti di sottomissione del richiedente, per il bene del buon ordine e in modo da evitare malintesi della Camera ha ritenuto importante sottolineare che, contrariamente a quanto l'attore sembra aver capito, non è mai la Camera di Risoluzione delle Controversie obiettato alla sua competenza a conoscere delle controversie in materia di meccanismo di solidarietà in cui la rivendicazione e il club rispondere appartengono a diverse associazioni. Questo principio è sempre stato applicato anche nel caso in cui il trasferimento di un giocatore alla base della rivendicazione verificato tra due società appartenenti alla stessa associazione. Tuttavia, in quest'ultimo caso (bonifico nazionale) sotto la luce del Regolamento (Preambolo, comma 1 e 2) e la giurisprudenza citata ha stabilito il principio dei regolamenti per quanto riguarda il meccanismo di solidarietà non è applicabile. 11. Inoltre, e per amor di completezza, la Camera ha sottolineato che par. 3 del preambolo del Regolamento, nonché le disposizioni vigenti (edizione luglio 2005) nella sua arte. 1 par. 2 Stato che le norme specifiche che disciplinano i trasferimenti nazionali rilasciati dagli interessati associazione deve prevedere anche un sistema per premiare i club che investono nella formazione e nella formazione dei giovani calciatori. Eppure, la Camera ha sottolineato che le associazioni aderenti sono liberi di decidere sul tipo di sistema che vorrebbe introdurre per premiare i club che investono nella formazione ed educazione dei giocatori. In altre parole, essi non devono necessariamente fornire un meccanismo di solidarietà che segue il modello dei regolamenti. 12. A questo proposito, la Camera ha spiegato che nel caso in cui l'associazione avrebbe deciso ad applicare a livello nazionale nel proprio regolamento un meccanismo di solidarietà, come quella contenuta nel relativo regolamento FIFA, il sistema pertinente sarebbe, ovviamente, anche essere applicate ai club di formazione appartenenti a diverse associazioni. La Camera di Risoluzione delle Controversie sarebbe quindi in grado di proteggere i diritti di tali club stranieri, anche nei casi in cui il trasferimento alla base di una pretesa sarebbe una prospettiva interna. 13. Infine, la Camera ha sottolineato che l'art. 26 par. 3 del vigente Regolamento (edizione luglio 2005), stabilisce una scadenza prevista del 30 giugno 2007 per le associazioni membri a presentare le proprie normative alla FIFA per la sua approvazione. 14. In considerazione di quanto sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che la richiesta del D contro l'I per il pagamento del contributo di solidarietà deve essere respinta. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La richiesta del club X, D, è stata respinta. 2. Secondo la tecnica. 61 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie Urs Linsi Segretario Generale All.:. CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2006-2007) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 21 November 2006, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Paulo Rogerio Amoretty Souza (Brazil), member Ivan Gazidis (USA), member Carlos Soto (Chile), member John Didulica (Australia), member on a claim presented by the club, D, X represented by Mr. , Lawyer as “Claimant” against the club, I, XX as “Respondent” regarding the solidarity contribution related to the transfer of the player, C ./… I. Facts of the case 1. The X Football Association has confirmed that the player C was born on 26 December 1979 and was registered with its affiliated club D from 11 January 1993 until 14 December 2000, i.e. between the ages of 13 and 20. 2. On 31 August 2004, the player C was transferred from the XX club J to the fellow XX club I. 3. On 15 October 2004, the X club D lodged a complaint with FIFA against the XX club I regarding the payment of a solidarity contribution. D alleged that I paid to J. the sum of YYY 10,000,000 in connection with the transfer of the player C. 4. FIFA referred the X club D to the jurisprudence of the Dispute Resolution Chamber (in particular in a decision passed on 22 July 2004) in similar cases, in accordance with which the principle regarding the solidarity mechanism contained in the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition September 2001) is not applicable to national transfers, not even in cases where the club claiming the payment of the relevant contribution is affiliated to another association. The said jurisprudence particularly refers to par. 1 of the Preamble of the aforementioned Regulations which establishes that the Regulations deal with the status and eligibility of players, as well as with the rules applicable whenever players move between clubs belonging to different associations. Equally, in its relevant jurisprudence, the Chamber points out that the principle of the solidarity mechanism is not binding at national level (cf. par. 2 of the Preamble of the said Regulations). 5. D responded to FIFA that it was in total disagreement with the invoked jurisprudence of the Dispute Resolution Chamber (DRC), in essence basing its position on the following arguments: • The DRC is competent to hear this matter because it concerns clubs from different associations (X and XX) and therefore, the case is of an international nature. In support of the above, the X club referred to the decision of the DRC no. 55102 dated 13 May 2005, in which the DRC confirmed the international nature of the dispute on the basis of the parties’ nationality. Consequently, the international nature that justifies the application of FIFA’s regulations and the intervention of its deciding bodies arises from the different nationalities of the parties to a dispute. This ensures that the aims pursued in the regulations are met. • In its decision of 22 July 2004 cited by FIFA, the DRC expressly recognised its competence to hear solidarity contribution claims. • It is evident that the purpose of establishing the solidarity mechanism is to benefit the training clubs (cf. FIFA circular no. 769 dated 24 August 2001), irrespective of whether the transfer at the basis of a specific claim for the relevant contribution was between two clubs that belong to the same association or not, as the most important factor is that the claimant club belongs to a different association than the respondent club. • If FIFA is not competent, it becomes impossible for training clubs to exercise the right to receive a solidarity contribution in cases of transfers between clubs that belong to the same association. • The Preamble of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition September 2001) establishes that the associations have to draw up their own regulations to govern the domestic transfer system. However, very few associations have done so. In the absence of any such regulations, the pertinent FIFA regulations need to be directly applicable. The XX Football Federation should have drawn up such regulations, which would have been the applicable legislation in this case. However, since the XX Federation has not done so, the DRC must be the competent body to deal with the present matter and apply its regulations. The negligence or passivity of an association should not prevail over the legitimate right of a training club to profit from a system established by FIFA for its benefit. • Even in the event that the XX Federation had drawn up its own regulations on domestic transfers, it would be virtually impossible to admit a foreign club (i.e. a non-member of the XX Federation) as a claimant. This situation leaves D with no legal redress and makes it impossible for the club to enforce any possible decision. • FIFA’s regulations provide for differential treatment for certain transfers within the European Union (EU) (e.g. protection of minors and training compensation). • The jurisprudence of the DRC infringes principles of European Community Law and discriminates international transfers inside the territory of the EU in favour of domestic transfers. In fact, if the transfer of the player had been to a club belonging to a European association other than the XX Federation, D would have received the solidarity contribution. • The principles of European law do not permit differential treatment depending on whether the transfer of a player takes place within a single member state or not. In particular, in the present case the Italian club would have an additional incentive to transfer a player to another XX club instead of to a club from another association, because it would save itself from having to pay the solidarity contribution. From the standpoint of European law it is illegal not to treat the transfer of players within the EU on an equal basis irrespective of whether they are between clubs from the same association or two different associations. • The Claimant submitted a detailed report on the European laws that have allegedly been infringed. In particular, it points out that failure to apply the solidarity mechanism to domestic transfers constitutes a decision by a business association (FIFA) and that said decision distorts the competition between clubs and players. The Claimant particularly considers arts. 81 and 82 of the European Community Treaty to have been infringed by FIFA’s jurisprudence. 6. In view of the above, D requests the Dispute Resolution Chamber to reconsider the jurisprudence laid down in its decision of 22 July 2004 and to recognise the club´s right to receive the corresponding solidarity contribution related to the transfer of the player C. 7. For its part, Inter informed FIFA that they categorically rejected the X club’s claim, on the basis that the FIFA regulations are not applicable to transfers between two clubs that belong to the same association, and also cited the decision of the Dispute Resolution Chamber of 22 July 2004. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Chamber analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 15 October 2004, as a consequence the Chamber concluded that the previous Procedural Rules (edition 2001) on matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable to the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 25 par. 2 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition September 2001) establishes that, it falls within the purview of the Dispute Resolution Chamber to review disputes concerning the distribution of the solidarity contribution. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the non-amateur player C during the course of a contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analyzed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the modified version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that the non-amateur had been registered for his new club on 31 August 2004. Equally the Chamber took note that the claim was lodged at FIFA on 15 October 2004. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the former FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition September 2001, hereinafter: the Regulations) are applicable on the case at hand as to the substance. 5. In continuation, and entering into the substance of the matter, the Chamber acknowledged that, for the case at hand, it was essential to establish whether an internal transfer, this means a move of a player from one club to another, both affiliated to the same association, could be the basis for a claim for solidarity contribution or not. In other words, the Dispute Resolution Chamber recognised that in view of D´s disagreement with the existing jurisprudence, first of all, it would once again have to address a matter of principle. If it were to follow its own jurisprudence, which it had previously answered in a certain way within the scope of its appreciation of similar cases. In its submissions regarding the application of the Regulations, to which also the Respondent referred to, no solidarity contribution would be due whenever a player is transferred from one club to another both affiliated to the same association. This principle would apply regardless of whether the claiming club is affiliated to a different association, like in the case at issue, or to the same association as that of the two clubs directly involved in the relevant transfer at the basis of the claim. 6. The members of the deciding authority stressed that the answer to the central question related to the case at stake needs, first and foremost to be sought in the wording and systematics of the Regulations. In this respect, the Chamber referred to the contents of the Preamble of the Regulations and in particular to its par. 1 which establishes that the Regulations deal with the status and eligibility of players, as well as with the rules applicable whenever players move between clubs belonging to different associations. Like in previous decisions, the deciding body lent emphasis to the wording of the last part of the aforementioned clause and reiterated that, in fact, the Regulations are not applicable to transfers of players between two clubs affiliated to the same association. The deciding body did not see any reason which would justify the departure from this understanding, which as it was emphasised, is the result of the clear wording of the Regulations. 7. In continuation, the Chamber pointed out once again that the principle of the solidarity mechanism is not included in par. 2 of the Preamble of the Regulations and therefore, it is not binding at national level. 8. In view of the above, the members of the Chamber unanimously concluded that, in confirmation of the jurisprudence of the Dispute Resolution Chamber, the principle regarding the solidarity mechanism contained in the Regulations is not applicable to national transfers, not even in cases, like in the one at issue, where the club claiming the payment of the relevant contribution is affiliated to another association. 9. As a result, the Chamber confirmed its established jurisprudence applied in cases in which the basis of the claim for solidarity contribution was, like in the case at hand, the transfer of a player between two clubs affiliated to the same association. 10. Referring to certain points of the Claimant’s submission, for the sake of good order and so as to avoid misunderstandings the Chamber deemed it important to point out that, contrary to what the Claimant appears to have understood, the Dispute Resolution Chamber never objected to its competence to deal with disputes regarding solidarity mechanism where the claiming and the responding club belong to different associations. This principle has always been applied even in the case where the transfer of a player at the basis of the claim occurred between two clubs belonging to the same association. However, in the latter case (domestic transfer) under the light of the Regulations (Preamble, par.1 and 2) and the aforementioned established jurisprudence the principle of the Regulations regarding the solidarity mechanism is not applicable. 11. Moreover, and for the sake of completeness, the Chamber stressed that par. 3 of the Preamble of the Regulations, and also the current Regulations (edition July 2005) in its art. 1 par. 2 state that the specific regulations governing national transfers issued by the association concerned should also foresee a system to reward the clubs investing in the training and education of young players. Yet, the Chamber underlined that the member associations are free to decide on the kind of system they would like to introduce to reward the clubs investing in the training and education of players. In other words, they do not necessarily have to provide a solidarity mechanism which follows the role model of the Regulations. 12. In this respect, the Chamber explained that in case an association would decide to implement at national level in its own regulations a solidarity mechanism, like the one contained in the relevant FIFA regulations, the pertinent system would obviously also have to be applied to training clubs belonging to different associations. The Dispute Resolution Chamber would thus be in a position to protect the rights of such foreign clubs, even in cases where the transfer at the basis of a claim would be an internal one. 13. Finally, the Chamber pointed out that art. 26 par. 3 of the current Regulations (edition July 2005), establishes a deadline on 30 June 2007 for the member associations to submit their own regulations to FIFA for its approval. 14. On account of all the above, the Dispute Resolution Chamber decided that the claim of the D against I for payment of solidarity contribution has to be rejected. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the X club, D, is rejected. 2. According to the art. 61 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber Urs Linsi General Secretary Encl.: CAS directives
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