F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 10 gennaio 2008, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro Joaquim Evangelista (Portogallo), membro Ivan Gazidis (USA), membro Reinhard Rauball (Germania), membro sulla domanda presentata dalla X club, come “attore” contro la Y club, come ” Resistente “per quanto riguarda contributo di solidarietà legato al trasferimento dei fatti ZI giocatore della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 10 gennaio 2008, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro Joaquim Evangelista (Portogallo), membro Ivan Gazidis (USA), membro Reinhard Rauball (Germania), membro sulla domanda presentata dalla X club, come "attore" contro la Y club, come " Resistente "per quanto riguarda contributo di solidarietà legato al trasferimento dei fatti ZI giocatore della controversia 1. Il giocatore, Z, è nato il 7 giugno 1981. 2. Secondo la conferma scritta della Federcalcio di X, il giocatore era precedentemente registrato con X dal 1 ° giugno 1996 fino al 2 agosto 2002. 3. Inoltre, la Federcalcio X ha confermato che la sua stagione sportiva va dal 1 ° agosto fino al 1 ° luglio. 4. Nonostante la richiesta della FIFA, la Federazione Calcio di Y non è riuscito a confermare la data esatta in cui è stato registrato il giocatore con il suo socio del club. 5. Il certificato relativo trasferimento internazionale (ITC) è stato emesso dalla Federcalcio di X, a nome della Federcalcio di Y in data 19 luglio 2006. 6. Il 5 giugno 2007, X ha presentato una domanda di fronte al Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) contro Y per il pagamento della sua quota del contributo di solidarietà sulla base dell'allegato 5 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) . 7. Secondo X, nel luglio 2006, il giocatore è stato trasferito dal V club a Y per una indennità di trasferimento pari a .... 8. Alla luce di quanto sopra, X mantiene titolare di una proporzione del 60% o di .... 9. Y non ha risposto alla domanda presentata da X. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato formalmente presentato alla FIFA il 5 giugno 2007, come conseguenza della Camera ha concluso che le regole procedurali della commissione per lo Status dei Calciatori e la Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2005) sulle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili alla questione a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 delle suddette regole si afferma che la Camera di Risoluzione delle controversie esamina la propria competenza alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione 2005 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 (d) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle controversie relative al meccanismo di solidarietà fra società appartenenti a diverse Associazioni. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente in relazione al trasferimento del professionista Z alla Resistente nel corso di un contratto. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, ha riconosciuto che il professionista era stato registrato per il suo nuovo club, come si può notare dalla ITC rilevante, nel luglio 2006. Allo stesso modo, la Camera ha preso atto che la richiesta è stata depositata presso FIFA il 5 giugno 2007. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che l'edizione 2005 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori (in prosieguo: il Regolamento) è applicabile al caso in questione nel merito. 5. Una volta che la sua competenza è stato così stabilito, la Camera ha continuato a trattare il merito della controversia. 6. I membri della Camera preso atto che l'attore chiede il pagamento di contributo di solidarietà per un importo di euro ... relative al periodo di tempo dal 1 ° giugno 1996 fino al 2 Agosto 2002 sulla base del trasferimento del giocatore, Z, dal V ( paese di X) al convenuto che coinvolge un'indennità di trasferimento pari a .... 7. Il Resistente, da parte sua, non ha presentato alcuna risposta al ricorso presentato da X a dispetto di essere stato invitato a farlo. In questo modo, così la Camera, il Resistente ha rinunciato al suo diritto di difesa e accettato le accuse formulate dal ricorrente. 8. Tenendo conto dei suddetti elementi, la Camera ha convenuto che il richiedente ha diritto a ricevere contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 21 e art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento. 9. Di conseguenza, la Camera ha proceduto con il calcolo dell'importo del contributo di solidarietà indiscutibilmente a carico del convenuto all'attore. 10. La Camera ha sottolineato che, come stabilito dall'art. 21 del Regolamento e l'arte. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, il nuovo club, a cui viene trasferito un giocatore durante il corso del contratto di lavoro, è responsabile della distribuzione del 5% del compenso pagato al club di provenienza del giocatore al club (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore nel corso degli anni. Nel caso in esame, l'indennità di trasferimento pari a EUR indiscutibilmente .... 11. Il detto art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà prendendo in considerazione il numero di anni che il giocatore è stato registrato con il club (s) coinvolti nella sua formazione e l'istruzione tra le stagioni dei suoi compleanni 12 ° e 23 . 12. Nel caso di specie, a causa dei suddetti elementi, la Camera ha concluso che il 60% del contributo di solidarietà del 5% viene ripartita in all'attore. 13. Tenendo presente che l'importo concordato da e tra il Resistente e V per il trasferimento del giocatore Z è pari a ..., il 60% dei 5% contributo di solidarietà pari a EUR .... 14. Alla luce di quanto sopra, la Camera ha deciso che il convenuto è tenuto a pagare al ricorrente l'importo di euro ... come contributo di solidarietà. ** III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, X, viene accettata. 2. Il Resistente, Y, versa l'importo di euro ... al richiedente entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione. 3. Nel caso in cui l'importo di euro ... non viene pagata entro la scadenza indicata, un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza del termine di cui sopra e il caso verrà immediatamente presentato al Comitato Disciplinare della FIFA. 4. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente direttamente e immediatamente il numero di conto sul quale l'rimessa deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 5. Ai sensi dell'art. 61 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie: Jérôme Valcke Segretario Generale allegato: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2007-2008) – solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 10 January 2008, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Theo van Seggelen (Netherlands), member Joaquim Evangelista (Portugal), member Ivan Gazidis (USA), member Reinhard Rauball (Germany), member on the claim presented by the club X, as “Claimant” against the club Y, as “Respondent” regarding solidarity contribution related to the transfer of the player Z. I. Facts of the case 1. The player, Z, was born on 7 June 1981. 2. According to the written confirmation of the Football Association of X, the player was formerly registered with X as from 1 June 1996 until 2 August 2002. 3. Furthermore, the Football Association of X confirmed that its sporting season runs from 1 August until 1 July. 4. In spite of FIFA’s request, the Football Federation of Y has failed to confirm the exact date on which the player was registered with its member club. 5. The relevant International Transfer Certificate (ITC) was issued by the Football Association of X on behalf of the Football Federation of Y on 19 July 2006. 6. On 5 June 2007, X lodged a claim in front of the Dispute Resolution Chamber (DRC) against Y for payment of its proportion of the solidarity contribution on the basis of Annex 5 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). 7. According to X, in July 2006, the player was transferred from the club V to Y for a transfer compensation of EUR …. 8. In the light of the above, X maintains being entitled to a proportion of 60% or EUR …. 9. Y has failed to respond to the claim lodged by X. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Chamber analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was formally submitted to FIFA on 5 June 2007, as a consequence the Chamber concluded that the Rules Governing the Procedures of the Players' Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2005) on matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable to the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above- mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the 2005 version of the Regulations for the Status and Transfer of Players. In accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 (d) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes related to solidarity mechanism between clubs belonging to different Associations. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional Z to the Respondent during the course of a contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analyzed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that the professional had been registered for his new club, as can be noted from the relevant ITC, in July 2006. Equally, the Chamber took note that the claim was lodged at FIFA on 5 June 2007. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the 2005 edition of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (hereinafter: the Regulations) is applicable to the case at hand as to the substance. 5. Once its competence was thus established, the Chamber went on to deal with the substance of the case. 6. The members of the Chamber duly noted that the Claimant claims payment of solidarity contribution in the amount of EUR … related to the period of time from 1 June 1996 until 2 August 2002 on the basis of the transfer of the player, Z, from V (country of X) to the Respondent involving a transfer compensation of EUR …. 7. The Respondent, for its part, has failed to present any response to the claim lodged by X in spite of having been invited to do so. In this way, so the Chamber, the Respondent renounced its right to defence and accepted the allegations put forward by the Claimant. 8. Taking into account the above-mentioned elements, the Chamber agreed that the Claimant is entitled to receive solidarity contribution in accordance with art. 21 and art. 1 of Annex 5 of the Regulations. 9. Consequently, the Chamber proceeded with the calculation of the amount of solidarity contribution undisputedly payable by the Respondent to the Claimant. 10. The Chamber emphasized that, as established in art. 21 of the Regulations and art. 1 of Annex 5 of the Regulations, the new club, to which a player is transferred during the course of an employment contract, is responsible for the distribution of 5% of the compensation paid to the player’s former club to the club(s) involved in the training and education of the player over the years. In the case at hand, the transfer compensation undisputedly amounts to EUR …. 11. The said art. 1 of Annex 5 of the Regulations provides the figures for the distribution of the solidarity contribution taking into consideration the number of years that the player was registered with the club(s) involved in his training and education between the seasons of his 12th and 23rd birthdays . 12. In the present case, on account of the above-mentioned elements, the Chamber concluded that 60% of the 5% solidarity contribution shall be apportioned to the Claimant. 13. Bearing in mind that the amount agreed upon by and between the Respondent and V for the transfer of the player Z is EUR …, 60% of the 5% solidarity contribution amounts to EUR …. 14. In light of the above, the Chamber decided that the Respondent is liable to pay to the Claimant the amount of EUR … as solidarity contribution. ** III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, X, is accepted. 2. The Respondent, Y, shall pay the amount of EUR … to the Claimant within 30 days of notification of the present decision. 3. In the event that the amount of EUR … is not paid within the stated deadline, an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the aforementioned time limit and the case will immediately be presented to the FIFA Disciplinary Committee. 4. The Claimant is directed to inform the Respondent directly and immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 5. According to art. 61 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Jérôme Valcke Secretary General Enclosed: CAS directives
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