F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 13 giugno 2008, nella seguente composizione: ALOULOU Slim (Tunisia), Presidente Mick Mc Guire (Inghilterra), membro COLUCCI Michele (Italia), membro VIEIRA ROCHA Caio Cesar (Brasile), membro MAJAVU Zola (Sud Africa), membro del reclamo presentato dal club di A come querelanti nei confronti del club R Resistente in merito il contributo di solidarietà per il trasferimento dei giocatori J I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 13 giugno 2008, nella seguente composizione: ALOULOU Slim (Tunisia), Presidente Mick Mc Guire (Inghilterra), membro COLUCCI Michele (Italia), membro VIEIRA ROCHA Caio Cesar (Brasile), membro MAJAVU Zola (Sud Africa), membro del reclamo presentato dal club di A come querelanti nei confronti del club R Resistente in merito il contributo di solidarietà per il trasferimento dei giocatori J I. Fatti della controversia 1. Secondo una conferma ufficiale rilasciato dalla Football Confederation il giocatore B, J (in prosieguo: il giocatore) è stato registrato per il club, A (in prosieguo: il Richiedente), dal 23 agosto 1996 al 31 luglio 1999. 2. Nell'agosto 2006, il giocatore è stato trasferito dal club, F, al club, R (in prosieguo: il Resistente) per una indennità di trasferimento per un importo di USD 2.600.000. 3. Il 24 agosto 2006, il giocatore è stato registrato presso il Football Federation S per il suo club affiliato, il Resistente. 4. Il 28 novembre 2006, l'attore ha presentato un reclamo alla Fifa contro il Resistente richiedente 22,6% del 5% del compenso pagato per il relativo trasferimento del giocatore, come contributo di solidarietà, più interessi di mora ad un tasso del 5% a partire dal giorno in cui il pagamento è divenuta esigibile. 5. Nella sua posizione arretrata, il convenuto ha accettato di pagare 22,59% del 5% del compenso versato a titolo di trasferimento contributo di solidarietà, corrispondente all'importo di USD 29.367, all'attore. 6. Successivamente, l'attore accettato di calcolo del Resistente del contributo di solidarietà. 7. Il pagamento in questione non è ancora stata presa dal Resistente. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie analizzato se era competente a trattare il caso a portata di mano. A questo proposito, ha preso atto che la questione attuale è stata presentata alla FIFA il 28 novembre 2006. Di conseguenza, le regole procedurali della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2005, in prosieguo: Regole procedurali) sono applicabili alla materia in esame (cfr. art 18 comma 2 e 3 delle norme procedurali..) . 2. Successivamente, i membri della sezione di cui all'art. 3 par. 1 delle norme procedurali e ha confermato che ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 lit. (D) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008) la Camera di Risoluzione delle controversie è competente a decidere sul contenzioso in esame, con una dimensione internazionale relativa alla distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente in relazione al trasferimento di il giocatore professionista, J, nel corso di un contratto. 3. Inoltre, e tenendo conto che il giocatore è stato registrato con il suo nuovo club il 24 agosto 2006, la Camera ha analizzato i quali la normativa dovrebbe essere applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, ha confermato che ai sensi dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008), e considerando che la presente domanda è stata presentata il 28 novembre 2006, la versione precedente del regolamento (edizione 2005, in prosieguo: Regolamento) è applicabile in materia a portata di mano per quanto riguarda la sostanza. 4. La competenza della Camera e dei regolamenti vigenti che sono stati istituiti, la Camera è entrato nella sostanza della questione. I membri della Camera ha iniziato riconoscendo che il ricorrente ha sostenuto 22,6% del 5% della indennità di trasferimento per un importo di USD 2.600.000 a carico del convenuto a F come contributo di solidarietà, più interessi di mora ad un tasso del 5% a partire dal momento in cui il pagamento è divenuta esigibile. 5. A questo proposito, la Camera ha preso atto che, nel frattempo il Resistente aveva accettato di pagare 22,59% del 5% della indennità di trasferimento, corrispondente all'importo di 29.367 USD, come contributo di solidarietà all'attore. Inoltre, la Camera ha osservato che l'attore aveva accettato tale importo come la causa come contributo di solidarietà uno. 6. Come conseguenza di quanto sopra, la Camera ha concluso che per quanto riguarda l'importo da pagare come contributo di solidarietà di un accordo era stato raggiunto tra le parti coinvolte. 7. Tuttavia, la Camera ha riconosciuto che nessun pagamento era stato fatto dal Resistente nonostante le sue assicurazioni che avrebbe fatto così. Pertanto, e tenendo conto del periodo di tempo è stato addestrato il giocatore dalla parte attrice, la Camera ha deciso che il richiedente ha diritto a ricevere un contributo di solidarietà per un importo di USD 29.367, come concordato tra le parti. 8. Inoltre, tenuto conto del fatto che l'attore, secondo la sua dichiarazione finale, ha accettato il calcolo degli importi dovuti, come contributo di solidarietà da parte del Resistente, la Camera ha stabilito che l'attore desistito da questa sua domanda principale inclusi interessi di mora un tasso di 5% a decorrere dal giorno in cui il pagamento del contributo di solidarietà era esigibile. 9. In considerazione di tutto quanto sopra, la Camera ha deciso che il convenuto deve versare al ricorrente l'importo concordato di 29.367 USD e, quindi, l'affermazione del ricorrente è stata accettata. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, A, viene accettata. 2. Il Resistente, R, deve pagare l'importo di USD 29.367 all'attore, A, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Nel caso in cui il suddetto importo non viene pagata entro il termine ultimo, un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza del termine di cui sopra e la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA , in modo che le necessarie sanzioni disciplinari possono essere imposte. 4. Il Richiedente, A, è incaricato di informare il Resistente, R, immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Markus Kattner Vice Segretario Generale All.. CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2007-2008) – solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 13 June 2008, in the following composition: ALOULOU Slim (Tunisia), Chairman MC GUIRE Mick (England), member COLUCCI Michele (Italy), member VIEIRA ROCHA Caio Cesar (Brazil), member MAJAVU Zola (South Africa), member on the claim presented by the club A as Claimant against the club R as Respondent regarding the solidarity contribution for the transfer of the player J I. Facts of the case 1. According to an official confirmation issued by the B Football Confederation the player, J (hereinafter: the player) was registered for the club, A (hereinafter: the Claimant), from 23 August 1996 until 31 July 1999. 2. In August 2006, the player was transferred from the club, F, to the club, R (hereinafter: the Respondent) for a transfer compensation in the amount of USD 2,600,000. 3. On 24 August 2006, the player was registered at the S Football Federation for its affiliated club, the Respondent. 4. On 28 November 2006, the Claimant lodged a claim at FIFA against the Respondent requesting 22,6% of 5% of the compensation paid for the relevant transfer of the player as solidarity contribution plus default interest at a rate of 5% as from the day on which the payment fell due. 5. In its late position, the Respondent agreed to pay 22,59% of 5% of the transfer compensation paid as solidarity contribution, corresponding to the amount of USD 29,367, to the Claimant. 6. Subsequently, the Claimant accepted the Respondent’s calculation of the solidarity contribution. 7. The relevant payment has not been made yet by the Respondent. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber analysed whether it was competent to deal with the case at hand. In this respect, it took note that the present matter was submitted to FIFA on 28 November 2006. Consequently, the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2005; hereinafter: Procedural Rules) are applicable to the matter at hand (cf. art. 18 par. 2 and 3 of the Procedural Rules). 2. Subsequently, the members of the Chamber referred to art. 3 par. 1 of the Procedural Rules and confirmed that in accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 lit. (d) of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008) the Dispute Resolution Chamber is competent to decide on the present litigation with an international dimension concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional player, J, during the course of a contract. 3. Furthermore, and taking into consideration that the player was registered with his new club on 24 August 2006, the Chamber analysed which regulations should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, it confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008), and considering that the present claim was lodged on 28 November 2006, the previous version of the regulations (edition 2005; hereinafter: Regulations) is applicable to the matter at hand as to the substance. 4. The competence of the Chamber and the applicable regulations having been established, the Chamber entered into the substance of the matter. The members of the Chamber started by acknowledging that the Claimant claimed 22,6% of 5% of the transfer compensation in the amount of USD 2,600,000 paid by the Respondent to F as solidarity contribution plus default interest at a rate of 5% as from the moment on which the payment fell due. 5. In this regard, the Chamber took note that, in the meantime the Respondent had agreed to pay 22,59% of 5% of the transfer compensation, corresponding to the amount of USD 29,367, as solidarity contribution to the Claimant. Furthermore, the Chamber noted that the Claimant had accepted this amount as being the one due as solidarity contribution. 6. As a result of the above, the Chamber concluded that with regard to the amount payable as solidarity contribution an agreement had been reached between the parties involved. 7. However, the Chamber acknowledged that no payment had been made by the Respondent despite its assurances that it would do so. Thus, and taking into account the period of time the player was trained by the Claimant, the Chamber decided that the Claimant is entitled to receive solidarity contribution in the amount of USD 29,367 as agreed between the parties. 8. Moreover, in view of the fact that the Claimant, according to its final statement, accepted the calculation of the amount due as solidarity contribution made by the Respondent, the Chamber established that the Claimant desisted from it its principal claim including default interest a rate of 5% as from the day on which the payment of the solidarity contribution had fallen due. 9. In view of all of the above, the Chamber decided that the Respondent must pay to the Claimant the agreed amount of USD 29,367 and, thus, the Claimant’s claim is accepted. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, A, is accepted. 2. The Respondent, R, must pay the amount of USD 29,367 to the Claimant, A, within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. In the event that the above-mentioned amount is not paid within the stated deadline, an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the aforementioned time limit and the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee, so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 4. The Claimant, A, is instructed to inform the Respondent, R, immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Markus Kattner Deputy Secretary General Encl. CAS directives
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