F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 27 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 05 Giugno 2012 3) RICORSO U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CISSE KARAMOKO SEGUITO GARA ASCOLI/ALBINOLEFFE DEL 6.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 10.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 27 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 05 Giugno 2012 3) RICORSO U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CISSE KARAMOKO SEGUITO GARA ASCOLI/ALBINOLEFFE DEL 6.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 10.4.2012) Con decisione del 10.4.2012, Com. Uff. n. 99, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, in riferimento alla gara svoltasi il 6.4.2012 tra l’Ascoli e l’Albinoleffe Valevole per il Campionato di Serie B, tredicesima giornata di ritorno, infliggeva al calciatore dell’Albinoleffe Cisse Karamoko la squalifica per 3 giornate effettive di gara “ per avere, al 50° del secondo tempo, colpito con la mano il volto di un avversario, facendolo cadere a terra pur senza conseguenze lesive; infrazione rilevata da un Assistente”. Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la società U.C. Albinoleffe, la quale sostanzialmente si doleva della valutazione del gesto del calciatore, che avrebbe dovuto essere qualificato come antisportivo piuttosto che come violento, anche perché privo di conseguenze nei confronti dell’atleta colpito il quale si era rialzato senza ricorrere ad interventi sanitari di alcun tipo. La diversa qualificazione del fatto avrebbe consentito di ridurre a 2 giornate, od addirittura ad una, la squalifica inflitta, anche sulla scorta di precedente giurisprudenza. Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento. Se è vero, infatti, che il calciatore colpito non ha riportato conseguenze sul piano fisico, è altrettanto vero che il colpo,” con il palmo della mano all’altezza del volto“, secondo il referto del quarto Ufficiale di gara, sia stato di entità tale da farlo cadere a terra, e, quindi, oggettivamente caratterizzato da una forza talmente rilevante da non potere essere definito se non violento. Inoltre esso è stato inferto a giuoco fermo, sempre sulla scorta del citato referto, per cui appare addirittura più rilevante, nel caso di specie, la volizione antigiuridica dell’autore, così che risultano fuorvianti i riferimenti a casi analoghi puniti con sanzioni inferiori. Vale la pena di aggiungere poi, che la misura della sanzione comminata corrisponde al minimo edittale previsto dalla norma, per cui la richiesta difensiva è quella, in realtà, di scendere al di sotto del minimo, come sarebbe possibile di fronte a fatti di particolare tenuità o di scarsa rilevanza. Non sembra, però, che l’episodio in questione possa essere tra questi ultimi fatto rientrare, se solo si tengono presenti le modalità e le circostanze che lo hanno caratterizzato. Appare, allora, evidente, che il Giudice di primo grado, nel comminare il minimo della sanzione ha correttamente valutato tutti gli elementi fattuali dell’episodio, in relazione al quale non è possibile, scendere comunque al di sotto delle 3 giornate inflitte. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.C. Albinoleffe di Albino (Bergamo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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