• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 27 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 05 Giugno 2012
4) RICORSO A.S. BARI S.P.A. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX C.U. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S.; – DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. VINELLA FRANCESCO INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VII N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3 DEL C.G.S. – NOTA N. 6764/802 PF 11-12 SP/BLP DEL 27.3.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 27 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 05 Giugno 2012
4) RICORSO A.S. BARI S.P.A. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX C.U. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S.; - DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. VINELLA FRANCESCO INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VII N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3 DEL C.G.S. - NOTA N. 6764/802 PF 11-12 SP/BLP DEL 27.3.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012)
Il Procuratore Federale, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il Dott. Francesco Vinella, il signor Guido Angelozzi e l' A.S. Bari S.p.A., contestando: - ai primi due, nella qualità ad essi rispettivamente ascritta di Amministratore Unico e legale rappresentante e di Procuratore speciale e legale rappresentante dell' A.S. Bari S.p.A., la violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), par. VII, N.O.l.F., in relazione all'art. 12, comma 3, C.G.S., per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute l.r.p.e.f relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 20 Il. nei termini stabiliti dalla normativa federale; - alla società, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., le medesime condotte contestate ai primi due, nelle qualità ad essi attribuite. Con le memorie difensive, l'A.S. Bari S.p.A. ed il Dott. Francesco Vinella hanno riconosciuto la loro responsabilità limitatamente al mancato pagamento delle ritenute I.r.p.e.f, relative alle retribuzioni del trimestre ottobre/dicembre 2011, rilevando che la medesima violazione relativa al trimestre aprile/giugno 2011 era stata già sanzionata e non era prevista quale ulteriore illecito sanzionabile né qualora fosse stata applicata la disciplina vigente fino all'8.11.2011) né tanto meno qualora fosse stata applicata quella risultante dalle modifiche introdotte dal legislatore federale in tale data; i predetti incolpati hanno quindi richiesto la limitazione delle sanzioni ad essi applicabili al solo inadempimento contestato per il trimestre ottobre/dicembre 2011, invocandone la riduzione, la commutazione in una prescrizione alternativa o la determinazione in via equitativa ai sensi degli artt. 18, 19 e 24 C.G.S., non solo in relazione alla minor gravità dell'inadempimento ad essi imputabile rispetto a quello astrattamente previsto dalle norme indicate dalla Procura Federale (in quanto era stato omesso il pagamento delle sole ritenute Irpef mentre i contributi Enpals e il Fondo di Fine Carriera erano stati regolarmente pagati) ma anche all’ammissione di responsabilità e del loro comportamento collaborativo ai fini dell’accertamento della violazione. Il signor Guido Angelozzi ha invece richiesto il suo integrale proscioglimento rilevando di non avere mai avuto la generale rappresentanza organica dell’A.S. Bari S.p.A. ma soltanto poteri strettamente riconnessi al suo incarico di Direttore Sportivo ed alla necessità di sostituire il Dott. Claudio Garzelli, già inibito a svolgere tali mansioni in ambito federale in forza ad una procura speciale rilasciatagli il 23.11.2011 e comunque definitivamente venuta meno in data 7.2.2012 a seguito delle dimissioni dello stesso Dott. Claudio Garzelli e della nomina del Dott. Francesco Vinella quale nuovo Amministratore Unico e legale rappresentante dell’A.S. Bari S.p.A.. All’udienza del 12.4.2012 il Procuratore Federale insisteva per l’accoglimento dei deferimenti ed concludeva chiedendo alla Commissione Disciplinare Nazionale di infliggere all’A.S. Bari S.p.A. la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2011/2012 ed ai Sigg.ri Dott. Francesco Vinella e Guido Angelozzi la sanzione della inibizione per tre mesi ciascuno. La Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione impugnata a mezzo del presente ricorso, ha prosciolto il signor Guido Angelozzi ed ha invece accolto integralmente le richieste del Procuratore Federale quanto alla posizione degli odierni reclamanti, infliggendo all' A.S. Bari S.p.A. la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 201l/2012, ed al Dott. Francesco Vinella la sanzione della inibizione per 3 mesi. L'A.S. Bari S.p.A. ed il Dott. Francesco Vinella, ciascuno per quanto di ragione, non condividendo tale decisione ne chiedevano pertanto la riforma, ai sensi dell'art. 37, comma 4, C.G.S., mediante la riduzione e la commutazione delle sanzioni ad essi irrogate. Sostengono gli appellanti che I'inadempimento contestato ai reclamanti era limitato alle sole ritenute I.r.p.e.f. e doveva quindi subire un trattamento sanzionatorio meno grave di quello generalmente applicato per I'inadempimento riguardante sia le ritenute I.r.p.e.f., sia i contributi E.n.p.a.l.s. e del Fondo di Fine Carriera. Invece la Commissione Disciplinare Nazionale con la impugnata decisione, senza tener conto di tali rilievi, ha comminato, erroneamente secondo i reclamanti, all' A.S. Bari S.p.A. la sanzione della penalizzazione di 2 punti (uno per il trimestre ottobre/dicembre 2011 ed uno per il trimestre aprile/giugno 2011) ed al Dott. Francesco Vinella la sanzione della inibizione di 3 mesi (1 mese e mezzo per ciascuno dei trimestri). Sarebbe stata realizzata quindi realizzata una indiscriminata disparità di trattamento tra le società responsabili di una violazione totale dell'obbligo riguardante le ritenute ed i contributi e gli odierni deferiti, responsabili di una violazione limitata alle sole ritenute. Anche sotto tali profili la decisione è stata impugnata sulla base della ritenuta viziata dalla violazione dei principi di gradualità delle sanzioni codificato dagli artt. 18 e 19 C.G.S., nonché dall'omessa valutazione del comportamento degli incolpati che ne giustificava l'accoglimento delle richieste di riduzione e commutazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 24 C.G.S.. L'A.S. Bari S.p.A. ed il Dott. Francesco Vinella, concludevano l’appello nel senso di ottenere la riduzione e la commutazione delle sanzioni irrogate a loro carico in una semplice ammenda pecuniaria, ovvero subordinatamente (e salvo gravarne) in un solo punto di penalizzazione, a carico della società, ed in un periodo di inibizione non superiore ad un mese a carico del suo legale rappresentante. La presente controversia muove da questioni di diritto già esaminate dalla Corte di Giustizia in senso non conforme alle ragioni esposte dai reclamanti. La questione posta dai reclamanti muove da «fondate perplessità non soltanto sull'applicabilità delle nuove disposizioni risultanti dalle modifiche rese note soltanto in data 8.11.2011, ma anche sulla loro stessa portata sanzionatoria quanto agli inadempimenti verificatisi a cavallo di due Stagioni Sportive, ossia tra il quarto ed ultimo trimestre di una Stagione Sportiva ed il primo trimestre di quella successiva». Anzitutto, secondo la tesi dei reclamanti, la verifica della permanenza, alle successive scadenze, dell'illecito già sanzionato in occasione della precedente scadenza, costituirebbe un nuovo illecito sanzionabile soltanto a decorrere dalla data dell’8.11.2011, atteso che l'originaria formulazione non prevedeva l'autonoma configurabilità dell'illecito di cui trattasi. Il che portava ad escludere –secondo gli appellanti- che l'illecito già accertato e sanzionato potesse costituire un nuovo illecito alla scadenza successiva in quanto e «su tale disciplina si è formato il legittimo affidamento dell' A.S. Bari S.p.A. e dell'allora suo amministratore unico, dotto Claudio Garzelli». Peraltro, veniva evidenziato come quest'ultimo fosse venuto a conoscenza della nuova disciplina proprio il giorno 14.11.2011, anche se, però, si ammette che la relativa comunicazione ricevuta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, non sembra «in grado di modificare la presunzione di conoscenza dei comunicati ufficiali a far data dalla loro pubblicazione» ex artt. 13 N.O.I.F. e 2 C.G .S. “. Sempre secondo i reclamanti, le nuove norme «non possono ritenersi di natura meramente interpretativa, tale da consentirne un'applicazione immediata e retroattiva, avendo, in realtà, le stesse una significativa valenza innovativa, diretta addirittura alla sostituzione della recidiva precedentemente prevista con la prefigurazione di una nuova fattispecie di illecito sanzionabile, in caso di permanenza dell' illecito sanzionabile, non desumibile ed anzi espressamente esclusa dalle norme preesistenti, se non altro perché limitate a qualificarne gli effetti proprio in termini di recidiva». In ogni caso, l'A.S. Bari e il dottor Garzelli ritenevano che la nuova formulazione delle disposizioni qui in rilievo «sembra confermare che il legislatore federale abbia voluto prevedere che l'inosservanza dell'obbligo retributivo costituisca illecito ad ogni scadenza prefissata per ciascun trimestre e che l'eventuale permanenza dell'illecito già sanzionato costituisca un nuovo illecito, da assoggettarsi ad ulteriore sanzione, solo ed esclusivamente a cominciare dal secondo trimestre di ciascuna Stagione Sportiva di riferimento». Insomma, a dire dei deferiti, «la scelta sembra miri esclusivamente alla configurabilità infra-stagionale dell'illecito sanzionabile», con la conseguenza che «l'inosservanza dell'obbligo retributivo riguardante il quarto ed ultimo trimestre di ciascuna stagione sportiva non sembra possa costituire nuovo illecito, tale da comportare nuove sanzioni, in occasione della scadenza del termine prefissato per la verifica dell'adempimento dell'obbligo retributivo riguardante il primo trimestre della stagione sportiva successiva». Secondo la Commissione Disciplinare Nazionale, invece, con la impugnata decisione sono stati ritenuti «privi di pregio le difese prodotte dai deferiti poiché gli stessi avrebbero dovuto conoscere ed applicare la nuova normativa, disciplinata dal combinato disposto dell'art. 85, lett. A), par. VI e VII N.O.I.F. e dell'art. 10 comma 3 C.G.S., la quale integra e sostituisce la precedente, imponendo alle società sportive le comunicazioni, nei termini indicati nelle norme, relative al versamento degli emolumenti e delle ritenute Irpef, contributi Enpals e Fondo di Fine Carriera per il trimestre di riferimento e per i precedenti. Tale norma comporta, quindi, il riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche per i periodi pregressi. Pertanto il controllo gestionale si trascina nel tempo non prevedendo delle interruzioni di precedenti inadempienze, anche eventualmente già sanzionate, con una chiara indicazione al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. Pertanto il mancato pagamento nell'ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi con conseguente nuova applicazione della sanzione. Si tratta quindi di una diversa violazione data dal mancato adempimento nei termini fissati (cfr. Com. Uff. 135/CGF- Sez. II - Stagione Sportiva 2011/2012)». Ciò premesso, quanto alla quantificazione della sanzione, la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva congrue quella della penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, a carico della A.S. Bari S.p.A. e quella dell'inibizione per mesi 4, a carico del dott. Claudio Garzelli. Queste conclusioni della Commissione Disciplinare Nazionale, sono da condividere. Non hanno pregio invero le prospettazioni di parte reclamante, secondo cui «mentre a partire dal secondo trimestre la configurabilità del nuovo illecito per le violazioni riguardanti i trimestri precedenti è stata espressamente prevista e sanzionata dalle nuove norme, altrettanto non è avvenuto per le violazioni riguardanti il quarto ed ultimo trimestre della stagione sportiva precedente, cui non compare alcun riferimento nelle previsioni relative al primo trimestre di ciascuna Stagione Sportiva» . Allo stesso modo non sono condivisibili i rilievi dei reclamanti laddove ribadiscono che, «quanto meno fino all' 8.11.2011 [ ... ] potevano legittimamente confidare nella disciplina previgente, la quale non prevedeva che l'inosservanza dell'obbligo retributivo riguardante un determinato trimestre, una volta consumatasi, verificata e sanzionata, costituisse un nuovo illecito sanzionabile in occasione della scadenza inerente il trimestre successivo». Sulla base di siffatte considerazioni «gli odierni incolpati, in vista della scadenza del 14.11.2011, hanno concentrato le loro risorse ed attenzioni sul regolare assolvimento dell'obbligo retributivo riguardante il primo trimestre della corrente Stagione Sportiva 2011/2012, chiusosi il 30.9.2011 per le mensilità di luglio, agosto e settembre». Sentite la parti ed i loro difensori all’udienza del 27.4.2012 il Collegio ritiene, invero, che il ricorso non può trovare accoglimento per i seguenti motivi Deve ritenersi innanzitutto pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti mancata attestazione, ancora alla data del 14.11.2011, del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, nonché delle correlate ritenute Irpef, relativamente alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011, violazione degli obblighi di cui trattasi già rilevata e sanzionata alla sua prima scadenza. Il problema, dunque, si pone soltanto in termini di applicabilità della disciplina dettata dalle riformulate disposizioni di cui agli artt. 85, lett. B), paragrafi VI e VII, N.O.I.F. e 10, comma 3, C.G.S., secondo cui le società devono documentare, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ritenute Irpef, contributi Enpals, Fondo di fine Carriera, non solo relativamente alle mensilità del trimestre di riferimento, ma anche di quello o quelli precedenti, ove non assolti, pena l'applicazione delle previste sanzioni. A tal riguardo, tuttavia, parte reclamante ritiene che, trattandosi di disposizioni aventi natura innovativa e non già meramente interpretativa, le stesse non possono essere applicate alle condotte già iniziate o in corso al momento della loro entrata in vigore, quali quelle dedotte nel presente procedimento. Ritengono, inoltre, che occorre, comunque, tenere conto del legittimo affidamento che la formulazione della disciplina previgente ha negli stessi reclamanti ingenerato. L'assunto appare privo di pregio. Occorre, anzitutto, rilevare come, a prescindere da ogni altra considerazione e dalla stessa sua effettiva natura, la disciplina - come riformulata nel suo tenore letterale ex Com. Uff. n. 85/A in data 8.11.2011 - era pienamente vigente al momento della consumazione dell'illecito, rimanendo, ai fini che ci occupano, dunque, irrilevante la circostanza che eventualmente la condotta fosse già iniziata. La violazione di cui trattasi, infatti, è venuta a maturazione alla data del 14.11.2011, termine entro il quale, dunque, la società era comunque tenuta ad attestare l'avvenuto pagamento di retribuzioni, contributi ed imposte relativamente all'ultimo trimestre di riferimento ed a quello precedente, ove, come nel caso di specie, appunto, in precedenza non effettuato. Sotto tale profilo deve, peraltro, osservarsi come correttamente la Commissione Disciplinare Nazionale abbia ritenuto non sussistere ipotesi scriminante dell’ignoranza della norma. Difatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, C.G.S., «l'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». Né, nel caso di specie, appare configurabile l'ipotesi dell'errore scusabile o del legittimo affidamento. L'errore sul precetto, infatti, non può essere invocato a propria scusa e non incide in alcun modo sull’an e sul tipo di responsabilità. Il legale rappresentante della società deferita, pertanto, deve essere chiamato a rispondere per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata, pur nell'ignoranza, evitabile, della tipizzazione della condotta come illecito ulteriore. Del resto, la colpevolezza è un rimprovero rivolto all'agente che dimostri, con la propria scelta d'azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), indifferenza verso i valori tutelati dall'ordinamento federale o, quantomeno, un'insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata. Nella situazione considerata, dunque, l'agitata ignoranza dell' illeicità della condotta non sarebbe, comunque, utile ai fini della riduzione della rimproverabilità, atteso che quell'illiceità nulla aggiunge al disvalore della fattispecie, ma, anzi, lo presuppone. In definitiva, premesso che, ordinariamente, l'errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, nel caso di specie, l'ignoranza e l'affidamento invocati dai deferiti non derivano da un'impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare integralmente lo stesso e, di conseguenza, non sono sufficienti ad escludere l'affermazione di responsabilità. Per quanto sopra ritenuto, appare priva di rilievo processuale l’ulteriore questione della natura innovativa o interpretativa della nuova formulazione normativa di cui trattasi. E’, pertanto, soltanto per completezza di esposizione che si osserva come questa C.G.F. ritenga trattarsi di riformulazione letterale che riveste natura sostanzialmente interpretativa ed essenzialmente ricognitiva con funzione di chiarificazione del diritto vivente. In tal ottica, come anche osservato dai reclamanti, i caratteri della legge interpretativa sussistono quando la disposizione interpretata venga chiarita o si precisi il significato o si privilegi, rendendola vincolante, una tra le tante interpretazioni possibili, essendo sufficiente che la scelta ermeneutica imposta dalla legge rientri fra le varianti compatibili con il tenore letterale del testo interpretato, stabilendo un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 27.3.2008, n. 1268, e Corte Costituzionale 30.9.2011 n. 257, 26.6.2007 n. 234) Non può riconoscersi natura interpretativa e, quindi, efficacia retroattiva ad una disciplina che, sebbene qualificata e formulata come tale dal Legislatore, privilegi tuttavia un'esegesi precedentemente non consentita alla stregua degli ordinari canoni dell'ermeneutica legislativa, dovendo pertanto seriamente dubitarsi della costituzionalità di disposizioni legislative ancorché recanti formulazioni letterali tali da ricondurne il significato a nonne di interpretazione autentica - laddove esse risultino finalizzate - mediante una ben evidente forzatura letterale - ad attribuire ad una disposizione previgente un significato precettivo da essa obiettivamente non ritraibile pur utilizzando nella massima espansione applicativa tutte le regole e le tecniche in materia di interpretatio legis. Orbene, nella fattispecie non ricorrono gli elementi tipici in forza dei quali la giurisprudenza sia amministrativa che costituzionale, esclude la natura effettivamente interpretativa di una norma. Infatti, che le disposizioni di cui agli artt. 85, lett. A), paragrafi VI) e VII), N.O.I.F. e 10, comma 3, C.G.S. fossero anche già prima interpretabili nel significato ora definitivamente chiarito dalla precisazione del dato letterale di cui trattasi è comprovato dalle decisioni già assunte, sotto il vigore dell'originaria formulazione del combinato disposto prima ricordato, da questa stessa C.G.F.. Infatti, già con le decisione delle Sezioni Unite del 4.5.2011 (Com. Uff. 289/CGF – 2010/2011), questa Corte ha affermato che l'art. 10, comma 3, C.G.S., nel suo stesso dato letterale, «comporta chiaramente un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi pregressi. Infatti, la locuzione citata “….. sino alla chiusura” ha portata affatto diversa rispetto a quella più ristretta ed eventualmente limitata al mero "riferimento" ad un dato specifico e singolo trimestre. In buona sostanza, il controllo gestionale ai fini e sulla regolarità si trascina nel tempo non prevedendo delle interruzioni, anche eventualmente già sanzionate di precedenti inadempienze, con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. A tal proposito, pertanto, poiché il mancato pagamento nell'ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell'ipotesi in cui l'obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell'ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo. Non si tratta, quindi, di permanenza dell'illecito o di continuazione nell'illecito ma si tratta di un adempimento che scatta sino alla chiusura di ogni trimestre con l'integrazione, pertanto, di una diversa violazione data, appunto, dal mancato adempimento nei termini fissati». Nella stessa direzione anche C.G.F., sez. II (in Com. Uff. n. 135/CGF - 2011/2012) secondo cui il prima ricordato principio di diritto posto dalle Sezioni unite di questa Corte «appare anche confortato da una lettura sistematica del contesto normativa di riferimento e da una esegesi logico giuridica volta a privilegiare la ratio della norma federale, nella prospettiva del persegui mento della stabilità economico-finanziaria delle società del calcio professionistico, specie in funzione del corretto adempimento delle obbligazioni nei confronti dei tesserati e del regolare svolgimento dei campionati». Se ne ricava, quindi, che la configurabilità dell'ulteriore illecito, in quanto tale, autonomamente sanzionabile, nel caso di accertamento della mancata attestazione di pagamento degli emolumenti relativi ad un dato trimestre anche alle scadenze previste per i successivi trimestri era già pienamente e legittimamente desumibile dalla precedente formulazione normativa e quindi tale significato, ora reso ancor più chiaro dal nuovo tenore letterale, ben poteva ragionevolmente essere ascritto al quadro normativo anteriore. Del resto, la natura interpretativa della nuova espressione normativa si ricava ancor prima dalla stessa volontà del Legislatore Federale, peraltro ricordata dagli stessi reclamanti, che ha avuto cura di precisare che, preso atto del «contrasto interpretativo tra gli organi di giustizia sportiva e il Tribunale Arbitrale Nazionale dello Sport», ha «ritenuto opportuno chiarire che, con le citate norme, si intende sanzionare, all'esito di ogni verifica scaturente dalla chiusura di ciascun trimestre di cui all'art. 85 N.O.I.F, il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei Contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima» (cfr. Com. Uff. n. 85/A, 8.11.2011). Destituite di fondamento, poi, appaiono anche le argomentazioni di cui al secondo motivo di gravame. L'assunto secondo cui la configurabilità del nuovo illecito per le violazioni riguardanti i trimestri precedenti è stata espressamente prevista e sanzionata dalle nuove norme solo a partire dal secondo trimestre, e non anche, invece, per le violazioni riguardanti il quarto ed ultimo trimestre della stagione sportiva precedente, non può essere in alcun modo condiviso. Il dato testuale fa ovviamente letterale riferimento ai quattro trimestri nei quali, per le ragioni di cui alla disciplina che qui interessa, è stata suddivisa la stagione sportiva. Ciò non significa certo che non siano autonomamente sanzionabili, come nuovo e diverso illecito, come ora definitivamente chiarito, le mancate attestazioni di pagamento degli emolumenti e delle ritenute relative al quarto trimestre ancora persistenti ed accettate alla scadenza del trimestre successivo (ossia il primo), seppur della successiva stagione sportiva. Una tale lettura non solo non si ricava neppure da una mera interpretazione letterale del dato normativo, ma, ad ogni buon conto, contrasterebbe con una ermeneusi logico-sistematica del complessivo quadro normativo di riferimento. Del resto, l'art. 10, comma 3, C.G.S. nel suo stesso dato letterale, evoca chiaramente un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi tutti pregressi. In altri termini, la disposizione deve essere interpretata nel senso che la mancata documentazione del pagamento degli emolumenti, ritenute e contribuzioni relative ad un dato trimestre, costituisce autonoma ipotesi di illecito anche ad ogni ulteriore scadenza dei trimestri successivi, ove non assolta e fintantoché permanga la violazione, a prescindere dalla stagione sportiva di riferimento. In tal senso si è espressa di recente anche la Corte Giustizia Sezioni Unite, Com. Uff. 228/CGF –Testi delle decisioni relative ai Com. Uff. n. 220/CGF- riunione del 12.4.2012, nonchè la Corte di Giustizia Federale, II Sezione, comunicato 24.4.2012 (ricorsi A.S. Taranto Calcio, U.S. Foggia S.p.A, A.C. Montichiari S.p.A., Spal 1907 S.p.A, U.S. Pergocrema 1932 S.r.l.) Per queste ragioni, la decisione impugnata deve trovare integrale conferma, anche sotto il profilo della determinazione delle sanzioni, che appaiono congrue e correttamente individuate in conformità delle specifiche previsioni normative. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Bari S.p.A. di Bari. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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4) RICORSO A.S. BARI S.P.A. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX C.U. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S.; – DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. VINELLA FRANCESCO INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VII N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3 DEL C.G.S. – NOTA N. 6764/802 PF 11-12 SP/BLP DEL 27.3.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012)"