F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 3 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 05 Giugno 2012 3) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FORTUNATO STEFANO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, MODENA/SASSUOLO DEL 20.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 188 del 22.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 3 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 05 Giugno 2012 3) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FORTUNATO STEFANO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, MODENA/SASSUOLO DEL 20.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 188 del 22.3.2012) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Modena/Sassuolo, disputato in data 20.3.2012 e valevole per il Campionato Primavera TIM, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al calciatore Stefano Fortunato la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara per aver “commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione di rete”, nonché per aver “al 38° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose ed assunto un atteggiamento intimidatorio”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Modena F.C. S.p.A., il quale lamenta l’eccessiva entità della sanzione irrogata, sostenendo che il fallo commesso dal signor Fortunato e la protesta rivolta da quest’ultimo all’arbitro non sarebbero meritevoli di una punizione così rigida, anche in considerazione della particolare situazione di giuoco nel corso della quale la predetta condotta sarebbe stata posta in essere dal calciatore in questione. Alla seduta del 3.4.2012, fissata davanti alla Corte di Giustizia Federale – I Sezione Giudicante nessuno è comparso per il Modena F.C. S.p.A.. La Corte, esaminati gli atti ed analizzata la condotta posta in essere dal Fortunato, rileva come l’entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia, senza alcun dubbio, congrua, in ragione del carattere violento e gravemente ingiurioso ed intimidatorio del comportamento tenuto dal predetto calciatore. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. S.p.A. di Modena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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