F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 3 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 05 Giugno 2012 4) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TROMBETTA MICHELE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, MODENA/SASSUOLO DEL 20.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 188 del 22.3.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 3 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 05 Giugno 2012
4) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TROMBETTA MICHELE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, MODENA/SASSUOLO DEL 20.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 188 del 22.3.2012)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Modena/Sassuolo, disputato in data 20.3.2012 e valevole per il Campionato Primavera TIM, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al calciatore Michele Trombetta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver “al 29° del primo tempo, colpito un avversario con un violento calcio ad un ginocchio”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Modena F.C. S.p.A., il quale lamenta l’eccessiva entità della sanzione irrogata, in quanto il Giudice Sportivo, nel determinare la sanzione più congrua, non avrebbe tenuto conto né della circostanza per cui il signor Trombetta avrebbe posto in essere la condotta sanzionata in quanto provocato da un fallo di un calciatore avversario, né della giovane età del Trombetta ed, infine, per l’assenza di conseguenze della condotta stessa in danno del calciatore avversario colpito. Alla seduta del 3.4.2012, fissata davanti alla Corte di Giustizia Federale – I Sezione Giudicante, nessuno è comparso per il Modena F.C. S.p.A.. La Corte, esaminati gli atti ed accertata l’irrilevanza delle circostanze dedotte dalla società quali attenuanti, precisa come la condotta posta in essere dal Trombetta debba essere considerata violenta, con la conseguenza che, in considerazione di quanto disposto dall’art. 19, comma IV, lett. b) C.G.S., la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve essere ritenuta congrua. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. S.p.A. di Modena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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