F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 1 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 07 Giugno 2012 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI PALMIERO DEL GATTO, PIETRO ORTENZI, E CARMINE CHIODI SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO S.S. SAMBENEDETTESE – NOTA N. 3276/129PF09-10/AM/MA DEL 23.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 1 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 07 Giugno 2012 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI PALMIERO DEL GATTO, PIETRO ORTENZI, E CARMINE CHIODI SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO S.S. SAMBENEDETTESE - NOTA N. 3276/129PF09-10/AM/MA DEL 23.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012) Con ricorso in data 30.1.2012 il Procuratore Federale lamenta l’avvenuto proscioglimento, da parte della Commissione Disciplinare Nazionale (decisione di cui al Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012), dei sigg.ri Palmiero Del Gatto, Pietro Ortenzi e Carmine Chiodi dall’addebito di violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, per aver essi ricoperto, dal 23.12.2004 al 14.12.2005, la carica di amministratori della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. “attuando, con il proprio comportamento, la cattiva gestione della società che ne manteneva e prolungava lo stato di dissesto, che poi portava al fallimento dichiarato in data 8.5.2006”. Deduce il ricorrente che la valutazione liberatoria del primo Giudice - secondo cui i prevenuti si erano limitati a rivestire “la semplice carica di consiglieri del Consiglio di Amministrazione, senza, quindi, la legale rappresentanza della società e senza la prova di loro specifici poteri dispositivi da porsi in correlazione con il dissesto economico della società stessa”- non possa essere in alcun modo condivisa. Essa, in particolare, si pone in netto contrasto con la giurisprudenza della stessa C.D.N. in relazione a casi analoghi nonchè con le relative decisioni confermative della Corte di Giustizia Federale, le quali, richiamando la disciplina civilistica in tema di doveri degli amministratori di una S.r.l., hanno ben sottolineato la corresponsabilità di questi rispetto a scelte gestorie del presidente del consiglio di amministrazione dalle quali non si siano in modo univoco, esplicito od implicito, dissociati. Nella fattispecie - si aggiunge nell’atto di gravame- i soggetti deferiti avevano fatto parte del consiglio di amministrazione della società per circa un anno, sino al 14.12.2005, partecipando alla conduzione della società stessa per ampia parte di due Stagioni Sportive, con effetti sul bilancio di esercizio al 30.6.2005 e sull’esercizio successivo; proprio in tale periodo, come riferisce la sentenza dichiarativa di fallimento, le indagini della polizia tributaria hanno consentito di accertare “la grave situazione di squilibrio finanziario-patrimoniale della società”. Conclude il ricorrente chiedendo l’affermazione della responsabilità dei tre amministratori, con la condanna alle sanzioni richieste dall’Ufficio della Procura Federale o a quelle ritenute di giustizia. Osserva la Corte che il ricorso è fondato e va accolto. Deve essere preliminarmente segnalato, per chiarezza ricostruttiva, che l’originario atto di deferimento del Procuratore Federale riguardava altresì (e per lo stesso addebito) le posizioni dei sigg.ri Mario Bianchi e Umberto Mastellarini, rispettivamente amministratore unico della società S.S. Sambenettese sino al 23.12.2004 e presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante della medesima dal 23.12.2004 al 30.6.2005. Nei confronti degli stessi interveniva pronuncia affermativa di responsabilità da parte della C.D.N., motivata con riferimento alle cariche rivestite ed ai poteri gestorii ad esse connessi. Vale anche specificare che i sigg.ri Del Gatto, Ortenzi e Chiodi facevano parte del consiglio di amministrazione operativo dal 23.12.2004 al 30.6.2005, di cui il Mastellarini era presidente (oltre ad essere, come già indicato, rappresentante legale della società). Tanto premesso, ed entrando nel merito delle doglianze avanzate dal ricorrente, sembra al decidente del tutto esatto il principio di diritto (già peraltro affermato -con ampia argomentazione dalla Corte di Giustizia Federale: cfr., specificamente, decisione del 12.7.2011, Com. Uff. n. 003/CGF, deferiti Ausilio e Sforza) secondo cui i componenti del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata (quale , nella specie, la S.S. Sambenedettese) siano titolari, ope legis, e quand’anche abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori, di un generalizzato dovere di vigilanza sulla gestione della società medesima. L’esercizio di un tale controllo, e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall’attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che, quando non vi sia condivisione del modus operandi del soggetto delegato, l’amministratore debba far constare espressamente e formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso (così operando in stretta adesione alla letterale previsione dell’art. 2476, 1° c., c.c.). Alla luce della corretta regula iuris appena posta, appare evidente la piena con divisibilità dell’assunto del Procuratore ricorrente circa il coinvolgimento dei tre amministratori –beneficiari della decisione liberatoria di prime cure - nella responsabilità accertata in capo al signor Mastellarini per le scelte gestionali ed amministrative dallo stesso attuate, nelle ricordate qualità, in una fase di già chiaro dissesto della società. Valga solo ricordare, tra queste, il mancato pagamento, nei termini prescritti, delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali per le mensilità dall’aprile al giugno 2005, nonché l’avvenuto prelievo, tre giorni dopo l’avvenuto versamento (nel luglio 2005), del 90% della somma corrisposta a titolo di aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea dei soci. Rispetto a tali condotte mai è stata neppure allegata dai tre amministratori di cui si tratta la mancata conoscenza, né è stata dedotta alcuna forma di avvenuta dissociazione o di manifestato dissenso. Ad una tale stregua, in riforma della decisione impugnata, va dichiarata la responsabilità dei sigg.ri Palmiero Del Gatto, Pietro Ortensi e Carmine Chiodi per la violazione disciplinare loro ascritta, apparendo equa e proporzionata -in relazione alla condotta osservata nelle riferite qualitàl’applicazione della sanzione di mesi 6 di inibizione. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge ai sigg.ri Palmiero Del Gatto, Pietro Ortenzi e Carmine Chiodi la sanzione dell’inibizione per mesi 6 ciascuno.
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