F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 07 Giugno 2012 5. RICORSO DELL’A.S.D. MARTINA FRANCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE PICCI ANTONIO SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/INTERNAPOLI CAMALDOLI DEL 4.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 7.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 07 Giugno 2012 5. RICORSO DELL’A.S.D. MARTINA FRANCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE PICCI ANTONIO SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/INTERNAPOLI CAMALDOLI DEL 4.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 7.3.2012) Al 49° minuto del secondo tempo dell’incontro Martina Franca/Internapoli disputata il 4.3.2012, valevole per il campionato di Serie D, il calciatore n. 9 della società Martina Franca, Picci Antonio Giulio, a gioco fermo, derideva un avversario con un gesto triviale e nel frattempo indirizzava uno sputo che colpiva un giocatore appartenente alla squadra del Internapoli. Il fatto provocava la reazione del giocatore di detta ultima squadra che reagiva colpendo il Picci con uno schiaffo al volto. Il fatto avveniva sotto il diretto controllo di uno degli assistenti dell’arbitro. L’arbitro espelleva il calciatore ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 108 del 7.3.2012, lo sanzionava con la squalifica per 5 gare effettive, anche in considerazione del fatto che il calciatore sarebbe rimasto negli spazi antistanti gli spogliatoi rivolgendo espressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Martina Franca, chiedendo il riesame della decisione di I° grado evidenziando che l’assistente dell’arbitro non avrebbe percepito esattamente le modalità dell’infrazione, in quanto il gesto del calciatore non aveva alcuna connotazione triviale e lo sputo non era indirizzato al volto dell’avversario che in realtà non era stato mai colpito. Nel ricorso veniva sottolineato poi che l’assistente si trovava molto lontano dal luogo di accadimento dei fatti e che la ricostruzione offerta nell’impugnazione era corroborata dalle immagini televisive. Nell’impugnazione si poneva, altresì, in risalto che nel referto dell’arbitro non veniva fatto alcun cenno al comportamento tenuto dal calciatore dopo la notifica del provvedimento disciplinare, essendo palese, pertanto, una erronea lettura dei fatti da parte del Giudice Sportivo. Ciò posto osserva questa Corte come il ricorso meriti parziale accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale (rectius dell’assistente) emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Picci ha dileggiato volontariamente con un gesto triviale l’avversario (portandosi le mani sulle parti basse del corpo) e colpendolo, nel frangente, con uno sputo. Non possono, a questo proposito, trovare ingresso nel sistema forme diverse di interpretazione e ricostruzione fattuale quando le circostanze avvengono sotto la diretta visione degli ufficiali di gara che puntualmente ricostruiscono gli stessi così come nell’immediatezza del momento percepiti. A questo proposito nessuna valenza può avere, per la connotazione della condotta, la ripresa televisiva non potendo trovare ingresso, per la fattispecie di cui è questione, detto mezzo. Consequenzialmente si ritiene che i fatti, così come correttamente riportati nel referto, siano stati giustamente sanzionati dal Giudice Sportivo, che ha adottato l’esatta misura prevista dal vigente Codice di Giustizia, trattandosi di condotta connotata da violenza ed antisportività. Ciò premesso appare parzialmente fondato il motivo della impugnante nella parte in cui contesta l’ulteriore episodio addebitato dal Giudice Sportivo, costituito dalla circostanza, in realtà non riportata nel referto, che il giocatore dopo essere stato espulso – sostando davanti agli spogliatoi – avrebbe insultato l’arbitro. Dalla lettura, infatti, degli atti sottoscritti dall’arbitro e dall’assistente, non vi è menzione di detto episodio ed in considerazione di ciò appare equo ridurre la sanzione di una giornata rideterminando la medesima nella squalifica in 4 gare effettive. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Martina Franca di Martina Franca (Taranto) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Picci Antonio a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it