F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 22 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 07 Giugno 2012 3. RICORSO DELL’A.S.D. SOVERATO AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.000,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GIORNATE CON OBBLIGO DI DISPUTA A PORTE CHIUSE IN CAMPO NEUTRO ALLA RECLAMANTE; – SQUALIFICA FINO AL 30.9.2012 INFLITTA AL SIG. SGRÒ MATTEO; – DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PROCOPIO SALVATORE; INFLITTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI SOVERATO VIRTUS/BISCEGLIE 1913 DELL’14.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo della L.N.D. – Com. Uff. n. 154 del 15.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 22 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 07 Giugno 2012 3. RICORSO DELL’A.S.D. SOVERATO AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GIORNATE CON OBBLIGO DI DISPUTA A PORTE CHIUSE IN CAMPO NEUTRO ALLA RECLAMANTE; - SQUALIFICA FINO AL 30.9.2012 INFLITTA AL SIG. SGRÒ MATTEO; - DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PROCOPIO SALVATORE; INFLITTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI SOVERATO VIRTUS/BISCEGLIE 1913 DELL’14.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo della L.N.D. – Com. Uff. n. 154 del 15.3.2012) Con ricorso ritualmente proposto la A.S.D. Soverato V. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 154 del 15.3.2012) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.D. ha irrogato, seguito gara Soverato V./Bisceglie 1913 D del 14.3.2012 (valevole per la Coppa Italia Dilettanti 2011/2012 – Fase Nazionale – Quarti di Finale – Ritorno), le seguenti sanzioni: 1) ammenda di € 2.000,00 + squalifica del campo per 2 giornate effettive di gara, con obbligo di disputa a porte chiuse in campo neutro; 2) squalifica fino al 30.9.2012 nei confronti dell'allenatore Sgrò Matteo; 3) squalifica per 3 gare del calciatore Procopio Salvatore; per i motivi succintamente riportati nel Com. Uff. su citato. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito: a) quanto all'ammenda ed alla squalifica del campo di gara, la non riconducibilità ai propri sostenitori in quanto “persone non identificate” per l'aggressione, prima dell'inizio della gara, subita dai dirigenti e calciatori del Bisceglie al momento in cui scendevano dall'autobus; b) quanto all'allenatore Sgrò Matteo, poiché non presente né all'esterno né all'interno dell'impianto poiché colto da un malore e dopo essere stato assistito alle ore 11 dal medico di fiducia (v. medico sociale a referto) e dopo essersi recato al P.S. dell'Ospedale di Soverato a causa di “ipotensione, cervicalgia e dispnea” come da allegato certificato, faceva, poi, ritorno nella sua abitazione; c) quanto alla squalifica irrogata al Procopio Salvatore, rilevando l'eccessività della sanzione posto che, essendo stato sgambettato e sgomitato nel corso di un'azione di gioco da un calciatore avversario, aveva reagito non con un pugno allo stomaco ma con una semplice smanacciata. Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma in misura equa della decisione gravata. Alla seduta del 22,3,2012, fissata davanti alla C.G.F. - 3a Sezione Giudicante, nessuno è comparso per la ricorrente- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte che gli accadimenti compiutamente refertati sia dal Direttore di gara e ancor più dal Commissario di gara “viaggiante” fanno piena prova, ex art. 35 n. 1.1 C.G.S., circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Quanto alla aggressione subita da dirigenti e calciatori della squadra ospitata, nessuna perplessità può sussistere circa gli autori delle condotte violente, essendo stati gli stessi individuati, oltre all'allenatore Sgrò, quali sostenitori locali. Così come del tutto congrue devono valutarsi le sanzioni irrogate del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Soverato di Soverato (Catanzaro) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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