F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2008-2009) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 3 luglio 2008, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (), membro Carlos Soto (Cile), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Sofoklis Pilavios (Grecia), membro del reclamo presentato dal club, W, rappresentata dal Sig. S come “attore” contro il club, A, come “convenuto” per quanto riguarda contributo di solidarietà in relazione al trasferimento internazionale dei fatti giocatore, RI del caso
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2008-2009) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 3 luglio 2008, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (), membro Carlos Soto (Cile), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Sofoklis Pilavios (Grecia), membro del reclamo presentato dal club, W, rappresentata dal Sig. S come "attore" contro il club, A, come "convenuto" per quanto riguarda contributo di solidarietà in relazione al trasferimento internazionale dei fatti giocatore, RI del caso 1. Il giocatore, R, è nato il 14 luglio 1977. 2. Secondo il giocatore di passaporto rilasciato dalla Football Association D, il giocatore è stato precedentemente registrato con W dal 1 ° febbraio 1997 al 13 luglio 2000. 3. In questo arco di tempo, la stagione sportiva corse dal 1 ° agosto al 1 ° luglio dell'anno successivo. 4. Nonostante la richiesta della FIFA, il Q Football Association non è riuscita a confermare la data esatta in cui è stato registrato il giocatore con il suo socio del club, A. 5. Il certificato relativo trasferimento internazionale è stata emessa dalla D Football Association, a nome della Football Association Q il 12 luglio 2007. 6. Il 24 ottobre 2007, W ha presentato una domanda di fronte al Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) contro l'FC A per il pagamento della sua quota del contributo di solidarietà sulla base dell'articolo 21 e dell'allegato 5 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori (edizione 2005). 7. Secondo W, nell'agosto 2007, il giocatore è stato trasferito da FC J a FC A per un risarcimento di 550.000 euro. 8. Pertanto, W mantiene di essere titolare di contributo di solidarietà per un importo di EUR 6,645.83. Inoltre, il club W chiede il pagamento di interessi al 5% pa a partire dal 31 ° giorno della registrazione del giocatore in questione. 9. Secondo il club W, A FC e FC J inoltre convenuto che il club di A dovrà pagare bonus aggiuntivi, sul quale contributo di solidarietà deve anche cadere dovuto. Pertanto, chiede che la W Un club presenta una copia del contratto di cessione relativo alla FIFA. 10. FC A non ha risposto al reclamo presentato da W e presentare una copia del contratto relativo trasferimento, nonostante siano state richieste dalla FIFA a farlo due volte. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie analizzato se era competente a trattare il caso a portata di mano. A questo proposito, ha preso atto che la questione attuale è stata presentata alla FIFA il 24 ottobre 2007. Di conseguenza, le regole procedurali della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (di seguito: Regole procedurali) sono applicabili alla materia in esame (cfr. art 18 comma 2 e 3 delle norme procedurali..). 2. Successivamente, i membri della sezione di cui all'art. 3 par. 1 delle norme procedurali e ha confermato che ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 lit. (E) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008) la Camera di Risoluzione delle controversie è competente a decidere sul contenzioso in esame, con una dimensione internazionale relativa alla distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente in relazione al trasferimento di R il professionista nel corso di un contratto. 3. Inoltre, e tenendo conto che il giocatore è stato registrato con il suo nuovo club il o intorno al 12 luglio 2007, la Camera ha analizzato i quali la normativa dovrebbe essere applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, ha confermato che ai sensi dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008), e considerando che la presente domanda è stata presentata il 24 ottobre 2007, la versione precedente del regolamento (edizione 2005, in prosieguo: Regolamento) è applicabile in materia a portata di mano per quanto riguarda la sostanza. 4. Una volta che la sua competenza e le norme applicabili sono stati quindi stabiliti, la Camera di Risoluzione delle Controversie ha continuato ad analizzare debitamente tutta la documentazione a sua disposizione. 5. La Camera ha rilevato in particolare che, ad oggi, FC A non è riuscita a presentare una copia del contratto di trasferimento che è stato apparentemente concluso tra J FC e FC A per il trasferimento del giocatore, R, al club di A a dispetto di essere stato chiesto dalla FIFA a farlo. 6. Pertanto, al fine di passare una decisione nel merito del caso e in modo da consentire alla Camera di analizzare adeguatamente la situazione finanziaria che circondano il trasferimento del giocatore in questione, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che FC A deve inviare alla FIFA una copia del contratto di cessione a quanto pare firmato da J e tra FC e FC A per il trasferimento del giocatore, R. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Il club di A, FC A, deve inviare alla FIFA entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione, una copia del contratto di cessione firmato da J e tra FC e FC A per il trasferimento del giocatore, R. 2. In caso di FC A non riescono a presentare una copia del contratto di cessione pertinente alla FIFA entro il termine indicato, la questione presente da sottoporre al Comitato Disciplinare della FIFA per il suo esame e decisione. Per la Camera di Risoluzione delle Dispute: Jérôme Valcke segretario generale
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2008-2009) – solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 3 July 2008, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Theo van Seggelen (), member Carlos Soto (Chile), member Mario Gallavotti (Italy), member Sofoklis Pilavios (Greece), member on the claim presented by the club, W, represented by Mr. S as “Claimant” against the club, A, as “Respondent” regarding solidarity contribution related to the international transfer of the player, R. I. Facts of the case 1. The player, R, was born on 14 July 1977. 2. According to the player passport issued by the D Football Association, the player was formerly registered with W as from 1 February 1997 until 13 July 2000. 3. In this relevant period of time, the sportive season ran from 1 August until 1 July of the following year. 4. In spite of FIFA’s request, the Q Football Association has failed to confirm the exact date on which the player was registered with its member club, A. 5. The relevant International Transfer Certificate was issued by the D Football Association on behalf of the Q Football Association on 12 July 2007. 6. On 24 October 2007, W lodged a claim in front of the Dispute Resolution Chamber (DRC) against FC A for payment of its proportion of the solidarity contribution on the basis of article 21 and Annex 5 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). 7. According to W, in August 2007, the player was transferred from FC J to FC A for a compensation of EUR 550,000. 8. Therefore, W maintains being entitled to solidarity contribution in the amount of EUR 6,645.83. In addition, the W club claims payment of interest at 5% p.a. as of the 31st day of the registration of the player in question. 9. According to the W club, FC A and FC J also agreed that the A club shall pay additional bonuses, on which solidarity contribution shall also fall due. Therefore, W asks that the A club presents a copy of the relevant transfer agreement to FIFA. 10. FC A has failed to respond to the claim lodged by W and to present a copy of the relevant transfer agreement, in spite of having been requested by FIFA to do so twice. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber analysed whether it was competent to deal with the case at hand. In this respect, it took note that the present matter was submitted to FIFA on 24 October 2007. Consequently, the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (hereinafter: Procedural Rules) are applicable to the matter at hand (cf. art. 18 par. 2 and 3 of the Procedural Rules). 2. Subsequently, the members of the Chamber referred to art. 3 par. 1 of the Procedural Rules and confirmed that in accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 lit. (e) of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008) the Dispute Resolution Chamber is competent to decide on the present litigation with an international dimension concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional R during the course of a contract. 3. Furthermore, and taking into consideration that the player was registered with his new club on or about 12 July 2007, the Chamber analysed which regulations should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, it confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008), and considering that the present claim was lodged on 24 October 2007, the previous version of the regulations (edition 2005; hereinafter: Regulations) is applicable to the matter at hand as to the substance. 4. Once its competence and the applicable regulations were thus established, the Dispute Resolution Chamber went on to duly analyse all of the documentation at its disposal. 5. The Chamber noted in particular that, to date, FC A has failed to present a copy of the transfer agreement that was apparently concluded between FC J and FC A over the transfer of the player, R, to the A club in spite of having been asked by FIFA to do so. 6. Therefore, in order to pass a decision on the substance of the case and so as to enable the Chamber to duly analyse the financial circumstances surrounding the transfer of the player in question, the Dispute Resolution Chamber decided that FC A must send to FIFA a copy of the transfer agreement apparently signed by and between FC J and FC A over the transfer of the player, R. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The A club, FC A, must send to FIFA within 30 days of notification of the present decision a copy of the transfer agreement signed by and between FC J and FC A over the transfer of the player, R. 2. Should FC A fail to present a copy of the pertinent transfer agreement to FIFA within the stated time limit, the present matter will be submitted to the FIFA Disciplinary Committee for its consideration and decision. For the Dispute Resolution Chamber: Jérôme Valcke Secretary General
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