F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2008-2009) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 19 febbraio 2009, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Piat (Francia), membro Mick McGuire (Inghilterra), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Reinhard Rauball (Germania), membro sulla domanda presentata dalla Football Federation B, come attore contro il J club, come convenuto in merito alla solidarietà contributo relativo al trasferimento del giocatore A fatti I. del caso
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2008-2009) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 19 febbraio 2009, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Piat (Francia), membro Mick McGuire (Inghilterra), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Reinhard Rauball (Germania), membro sulla domanda presentata dalla Football Federation B, come attore contro il J club, come convenuto in merito alla solidarietà contributo relativo al trasferimento del giocatore A fatti I. del caso 1. Il giocatore, A (in prosieguo: il giocatore), è nato il 19 luglio 1973. 2. Il giocatore di passaporto rilasciato dalla Football Federation B (in prosieguo: il Richiedente), indica quanto segue: - 1 gennaio 1985 al 11 gennaio 1993 => Nessun record trovato - 12 gennaio 1993 al 17 maggio 1994 => M Clube - 18 maggio al 31 dicembre 1994 => A Clube - 1o gennaio al 31 gennaio 1995 => Nessun record trovato - 1 febbraio - 9 Agosto 1995 => Y Clube 3. La stagione sportiva B segue l'anno solare e va da gennaio a dicembre. 4. Secondo la conferma della T Football Federation, il giocatore è stato registrato il 29 luglio 2005 per il suo club affiliato, J (di seguito: Resistente). 5. Il 26 luglio 2007, l'attore ha presentato una denuncia formale alla FIFA chiedendo che il Resistente procedere con il pagamento del 61,15% della percentuale del 5% del contributo di solidarietà in relazione con il trasferimento del giocatore, per un importo complessivo di EUR 107,012.50 . L'attore ha dichiarato che nel luglio 2005, il giocatore sarebbe stato trasferito dal club, FC S, al convenuto, e che l'importo del bonifico era stato rivelato da fonti non ufficiali dei media come 3,5 milioni di euro. 6. L'attore ha fondato la sua rivendicato diritto a ricevere il suddetto importo sul fatto che la carriera dei giocatori non può essere collegato a qualsiasi club per il periodo compreso tra la stagione del 1985 (stagione del suo 12 ° compleanno) e il 12 gennaio 1993 (stagione del suo 20 ° compleanno) e tra 1 e 31 gennaio 1995 (stagione del suo 22esimo compleanno). 7. Il 3 marzo 2008, su richiesta della FIFA, il convenuto ha presentato la sua posizione in materia respinge la domanda del ricorrente. L'interpellato ha dichiarato che: "per avere diritto a richiedere contributo di solidarietà come associazione nazionale B Football Federation deve dimostrare, (i) che il giocatore è stato addestrato durante un determinato periodo, (ii) da una delle sue società affiliate e ( iii) il collegamento tra questo club e il giocatore non può essere stabilita ". Secondo la convenuta, l'attore non può dimostrare o addirittura tentato di provare uno di questi punti. Allo stesso modo, il Resistente, mediante il contratto di cessione relativo, fornito la prova che il giocatore è stato trasferito da FC S di un'indennità di trasferimento pari a EUR 3.000.000. 8. Nella sua risposta del 20 marzo 2008, l'attore ha dichiarato che in B, la maggior parte dei giocatori iniziano la loro carriera in un locale del loro quartiere, scuole, club vale a dire che non sono affiliati al Richiedente. L'attore ha affermato che il giocatore era sicuramente stati addestrati ed educati da un club, tuttavia, da un club o una sorta di "scuola calcio" che non è affiliato al richiedente e che non è pertanto il diritto di pretendere contributo di solidarietà, anche se quei club di sviluppare un compito essenziale nel calcio B. Pertanto, l'attore è del parere che le federazioni nazionali hanno il diritto di rivendicare il contributo di solidarietà per conto di tali soggetti indipendenti. 9. Inoltre, l'attore ha affermato di avere bisogno solo di dimostrare che non potuto stabilire un nesso tra il giocatore e qualsiasi squadra e che non era tenuto a provare che il giocatore era stato effettivamente formato da un club. 10. Il 14 aprile 2008, il Resistente nuovamente respinto la richiesta del ricorrente e ha dichiarato che essa (l'attore) non fornisce la prova che il giocatore è stato allenato da uno dei suoi club affiliati durante gli anni mancanti. Inoltre, il Resistente manifesta che l'attore conferma che il giocatore non è stato addestrato da una delle sue società affiliate, il che significa che questa affermazione dal Richiedente conferma che "non vi è alcuna prova che il giocatore è stato addestrato in B durante il periodo mancante". 11. Il 23 aprile e il 21 maggio 2008, per amor di completezza del file, la FIFA ha invitato l'attore di approfondire ciò che il giocatore stava facendo durante il periodo compreso tra la stagione del 1985 e del 12 gennaio 1993 e tra 1 e 31 gennaio 1995 e di fornire la prova che il giocatore era in realtà formato in B durante questo periodo. L'attore ha dato gli stessi argomenti di prima (cfr. punto I. 8 sopra), e ha dichiarato che "non è possibile per il Football Federation B per determinare esattamente dove il giocatore è stato addestrato e istruito nel corso degli anni mancanti". II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie analizzato se era competente a trattare il caso a portata di mano. A questo proposito, la Camera ha preso atto che la questione attuale è stata presentata alla FIFA il 26 luglio 2007. Di conseguenza, le regole procedurali della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2005, in prosieguo: le norme procedurali) sono applicabili alla materia in esame (cfr. art 18 comma 2 e 3 delle norme procedurali.. ). 2. Successivamente, i membri della sezione di cui all'art. 3 par. 1 delle norme procedurali e ha confermato che ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 lit. d) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008), la Camera di Risoluzione delle controversie è competente a decidere sul contenzioso in esame, con una dimensione internazionale relativa alla distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente, il B Football Federation, in relazione al trasferimento del giocatore professionista, A, nel corso di un contratto. 3. Inoltre, e tenendo conto che il giocatore è stato registrato con il suo nuovo club, il Resistente, il 29 luglio 2005, la Camera ha analizzato i quali la normativa dovrebbe essere applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione ha confermato che ai sensi dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008), e considerando che la questione attuale è stata presentata alla FIFA il 26 luglio 2007, la precedente edizione del Regolamento (edizione 2005, in prosieguo: Regolamento) è applicabile alla questione a portata di mano per quanto riguarda la sostanza. 4. La competenza della Camera e dei regolamenti vigenti che sono stati istituiti, la Camera è entrato nella sostanza della questione. I membri della Camera ha iniziato riconoscendo che il ricorrente ha chiesto la sua quota del contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento del giocatore dal club, FC S, al Resistente nel luglio 2005. 5. In primo luogo, la Camera ha preso atto che le richieste ricorrente l'importo di euro 107,012.50 come contributo di solidarietà basato sul fatto che non potuto stabilire un nesso tra il giocatore e un club per il periodo compreso tra il 1 ° gennaio 1985 (stagione del suo 12 ° compleanno ) e 11 gennaio 1993 (stagione del suo 20 ° compleanno) e tra 1 e 31 gennaio 1995 (stagione del suo 22 compleanno). 6. A questo proposito, la Camera sottolineato che, come stabilito in arte. 21 del Regolamento in relazione con l'allegato 5 del Regolamento, come regola generale, il nuovo club del giocatore deve distribuire un contributo di solidarietà del 5% delle indennità pagate alla società di provenienza al club (s) coinvolti nella formazione e l'educazione del giocatore in proporzione al numero di anni il giocatore è stato registrato con il club in questione (s) tra le stagioni dei suoi compleanni 12 ° e 23. 7. Tuttavia, la Camera ha sottolineato che nel caso di specie, è stata la B Football Federation, cioè un'associazione, e non un club, che pretendeva il pagamento del contributo di solidarietà in questione. Pertanto, conto in particolare di analizzare se le condizioni di cui all'art. 2 par. 3 dell'allegato 5 del regolamento sono state soddisfatte. 8. La Camera ricapitolato che la citata disposizione prevede che se un collegamento tra un professionista e uno dei club che lo ha formato non può essere stabilita entro 18 mesi dal trasferimento, il contributo di solidarietà è versato all'associazione (s) del paese in cui il professionale è stato addestrato. 9. Su questa base, la Camera ha sottolineato che, in un primo momento, doveva analizzare se il lasso di tempo di 18 mesi per l'eventuale istituzione di un collegamento tra un giocatore professionista e un club era già trascorso dopo il trasferimento del giocatore al Resistente , che era un prerequisito contenuta nell'art. 2 par. 3 dell'allegato 5 del Regolamento. 10. A tal proposito, i membri della Camera ha dichiarato che il trasferimento del giocatore dal club, FC S, al Resistente aveva apparentemente avuto luogo nel luglio 2005. Inoltre, la sezione di cui all'art. 2 par. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, che prevede che il contributo di solidarietà alla società di formazione (s) dovrebbe essere pagato dalla nuova società entro e non oltre 30 giorni dopo la registrazione del giocatore, che era, in casu, il 29 luglio 2005. 11. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha preso atto che il periodo richiesto di 18 mesi per l'eventuale istituzione di un collegamento tra il giocatore e una società di formazione aveva trascorso e che, pertanto, l'attore è stato, in linea di principio, il diritto di rivendicare il relativo percentuale del 5% di pertinenza del contributo di solidarietà. 12. In continuazione, la Camera ha preso atto del fatto che, a sostegno della sua domanda, l'attore aveva presentato una copia del passaporto giocatore secondo la quale tra il periodo dal 1o gennaio 1985 e 11 gennaio 1993 e il 1 e il 31 gennaio 1995, n record potrebbe essere trovato per quanto riguarda la registrazione del giocatore. 13. Di conseguenza, i membri della Camera ha riconosciuto che, come affermato dal ricorrente, alcun legame potesse essere stabilita tra il giocatore e uno dei club affiliati alla richiedente che lo avrebbe addestrato durante il periodo succitato. 14. In questo contesto, la Camera in debita considerazione le argomentazioni del ricorrente. In particolare, la Camera ha preso atto che il ricorrente ha sostenuto che il giocatore aveva di sicuro stati addestrati ed educati da un club, tuttavia, da un club o una sorta di "scuola calcio" che non è affiliato al richiedente e che quindi non è diritto di esigere contributo di solidarietà, anche se questi club svolgere un compito fondamentale nel calcio B. Allo stesso modo, la Camera ha osservato che, secondo l'attore un'associazione bastava dimostrare che nessuno dei suoi club affiliati aveva il diritto di rivendicare il contributo di solidarietà, vale a dire che non potuto stabilire un nesso tra un giocatore e un club. Tuttavia, non era necessario dimostrare che un giocatore era stato effettivamente addestrato ed educato da un club. 15. A tal proposito, la Camera ha ritenuto opportuno far riferimento all'art. 2 par. 3 dell'allegato 5 del Regolamento, secondo cui il contributo di solidarietà è versato all'associazione del paese in cui è stato addestrato il professionista "[i] Link fa tra il professionista e uno dei club che lo ha formato non può essere stabilita entro 18 mesi del suo trasferimento ... "(corsivo aggiunto). 16. Sulla base della formulazione di cui sopra, i membri della Camera erano ansiosi di sottolineare che i regolamenti in modo chiaro e inequivocabile richiesta per il giocatore sono stati formati nel mondo del calcio durante il periodo di tempo in cui nessun legame tra il giocatore professionista e una delle club che lo ha formato può essere stabilita. Solo tale comprensione può correttamente riflettere l'obiettivo e il rapporto del meccanismo di solidarietà che è quello di premiare i club che investono nella formazione di calcio e la formazione dei giovani calciatori. In altre parole, se prima di entrare nel gioco del calcio un giocatore praticato nessuno sport nello sport, in tutto o in un altro, che la formazione non può essere compensata all'interno delle strutture calcistiche. 17. Inoltre, la Camera ha ritenuto altrettanto importante sottolineare che la citata disposizione del Regolamento (cfr. punto II., 15. Sopra) in modo esplicito e al di là di ogni dubbio menziona il fatto che, date le circostanze richieste, "contributo di solidarietà è versato all'associazione (s) ... in cui il professionista è stato addestrato ... "(corsivo aggiunto). Anche la norma in questione si riferisce chiaramente al club che lo ha formato (il giocatore). 18. Di conseguenza, è davvero un chiaro requisito stabilito dalla norma in questione che la prova per la formazione di calcio del giocatore nel paese interessato dell'associazione deve essere fornita dal ricorrente. Senza tali elementi, uno dei prerequisiti essenziali di cui all'art. 2 par. 3 dell'allegato 5 del Regolamento non è soddisfatta, che, secondo la Camera, deve senza dubbio comportare il rigetto di qualsiasi rivendicazione dell'associazione in questione per contributo di solidarietà. 19. Presunto non meglio specificato o confermata "formazione" in un ambiente possibilmente specifica ancora che non rientrano nelle ben definite strutture di calcio organizzato non può essere considerato come prova sufficiente al riguardo. A questo proposito, per il buon ordine delle cose, la Camera era ansioso di sottolineare che il ricorrente non aveva neppure fornito alcun tipo di prova per tale "formazione" sono stati previsti per il giocatore. 20. Come risultato, la Camera ha concluso all'unanimità che, contrariamente alla posizione del ricorrente, è responsabilità di un'associazione non solo di dimostrare che non potuto stabilire un nesso tra un professionista e un club, ma anche a testimoniare per il giocatore sono stati effettivamente formati nel calcio da un club durante il periodo di tempo interessato, se intende rivendicare una parte del contributo di solidarietà. 21. Pertanto, se non ci sono record trovati per quanto riguarda la registrazione del giocatore e non sono previste prove che il giocatore era chiaramente in formato da un club di calcio durante il periodo di tempo interessato, il nuovo club del giocatore non è obbligato a pagare un contributo di solidarietà per il periodo in cui sono stati trovati nessun record. 22. Di conseguenza, la Camera ha sottolineato che nel caso in esame l'attore non aveva fornito FIFA con prove documentali sufficienti che avrebbe chiaramente indicato che il giocatore è stato effettivamente addestrato nel mondo del calcio con qualsiasi squadra durante il periodo in cui nessun record per quanto riguarda la sua registrazione è stato trovato. 23. Sulla base di tutte queste considerazioni, la Camera di Risoluzione delle Controversie ha concluso all'unanimità che la sua recente giurisprudenza deve essere confermata e quindi, la domanda del ricorrente per il contributo di solidarietà per il periodo dal 1o gennaio 1985 e 11 gennaio 1993 e il 1 al 31 gennaio 1995 deve essere respinto. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie La pretesa della ricorrente, il B Federcalcio, è stata respinta. ** Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Dispute: Jérôme Valcke Segretario Generale All.. CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2008-2009) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 19 February 2009, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Philippe Piat (France), member Mick McGuire (England), member Mario Gallavotti (Italy), member Reinhard Rauball (Germany), member on the claim presented by the B Football Federation, as Claimant against the club J, as Respondent regarding the solidarity contribution related to the transfer of the player A I. Facts of the case 1. The player, A (hereinafter: the player), was born on 19 July 1973. 2. The player passport issued by the B Football Federation (hereinafter: the Claimant), indicates the following: - 1 January 1985 to 11 January 1993 => No record found - 12 January 1993 to 17 May 1994 => M Clube - 18 May to 31 December 1994 => A Clube - 1 January to 31 January 1995 => No record found - 1 February to 9 August 1995 => Y Clube 3. The B sportive season follows the calendar year and runs from January to December. 4. According to the confirmation of the T Football Federation, the player was registered on 29 July 2005 for its affiliated club, J (hereinafter: the Respondent). 5. On 26 July 2007, the Claimant lodged a formal complaint at FIFA requesting that the Respondent proceed with the payment of the 61.15% of the proportion of 5% of the solidarity contribution related with the transfer of the player, in the total amount of EUR 107,012.50. The Claimant stated that in July 2005, the player was allegedly transferred from the club, FC S, to the Respondent, and that the transfer amount had been disclosed by non-official media sources as EUR 3,500,000. 6. The Claimant based its claimed right to receive the above-mentioned amount on the fact that the players’ career could not be linked to any club for the period comprehended between the season of 1985 (season of his 12th birthday) and 12 January 1993 (season of his 20th birthday) and between 1 and 31 January 1995 (season of his 22nd birthday). 7. On 3 March 2008, upon FIFA’s request, the Respondent presented its position on the matter rejecting the Claimant’s claim. The Respondent stated that: “in order to be entitled to request solidarity contribution as a national association B Football Federation has to prove, (i) that the player was trained during the given period, (ii) by one of its affiliated clubs and (iii) the link between this club and the player cannot be established”. According to the Respondent, the Claimant cannot prove or even tried to prove any one of these points. Equally, the Respondent, by means of the relevant transfer contract, provided evidence that the player was transferred to it from FC S for a transfer fee of EUR 3,000,000. 8. In its reply dated 20 March 2008, the Claimant stated that in B, most players start their careers in clubs of their neighbourhood, schools, i.e. clubs which are not affiliated to the Claimant. The Claimant asserted that the player had for sure been trained and educated by a club, however, by a club or a kind of “football school” which is not affiliated to the Claimant and which is therefore not entitled to claim solidarity contribution, even though those clubs develop a crucial task in B football. Therefore, the Claimant is of the opinion that the national associations are entitled to claim the solidarity contribution on behalf of such non-affiliated entities. 9. Furthermore, the Claimant put forward that it only needed to demonstrate that no link could be established between the player and any club and that it did not have to prove that the player had actually been trained by a club. 10. On 14 April 2008, the Respondent again rejected the Claimant’s claim and stated that it (the Claimant) is not providing proof that the player was trained by one of its affiliated clubs during the missing years. Furthermore, the Respondent manifests that the Claimant confirms that the player was not trained by one of its affiliated clubs, meaning that this statement by the Claimant confirms that “there is no evidence that the player was trained in B during the missing period”. 11. On 23 April and 21 May 2008, for the sake of completeness of the file, FIFA invited the Claimant to elaborate on what the player was doing during the period comprehended between the season of 1985 and 12 January 1993 and between 1 and 31 January 1995 and to provide evidence that the player was in fact trained in B during this period. The Claimant gave the same arguments as before (cf. point I. 8 above), and stated that “it is not possible for the B Football Federation to determine exactly where the player was trained and educated during the missing years”. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber analysed whether it was competent to deal with the case at hand. In this respect, the Chamber took note that the present matter was submitted to FIFA on 26 July 2007. Consequently, the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2005; hereinafter: the Procedural Rules) are applicable to the matter at hand (cf. art. 18 par. 2 and 3 of the Procedural Rules). 2. Subsequently, the members of the Chamber referred to art. 3 par. 1 of the Procedural Rules and confirmed that in accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 lit. d) of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008), the Dispute Resolution Chamber is competent to decide on the present litigation with an international dimension concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant, the B Football Federation, in connection with the transfer of the professional player, A, during the course of a contract. 3. Furthermore, and taking into consideration that the player was registered with his new club, the Respondent, on 29 July 2005, the Chamber analysed which regulations should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008), and considering that the present matter was submitted to FIFA on 26 July 2007, the previous edition of the regulations (edition 2005; hereinafter: the Regulations) is applicable to the matter at hand as to the substance. 4. The competence of the Chamber and the applicable regulations having been established, the Chamber entered into the substance of the matter. The members of the Chamber started by acknowledging that the Claimant requested its proportion of the solidarity contribution in connection with the transfer of the player from the club, FC S, to the Respondent in July 2005. 5. First and foremost, the Chamber took note that the Claimant requests the amount of EUR 107,012.50 as solidarity contribution based on the fact that no link could be established between the player and any club for the period comprehended between 1 January 1985 (season of his 12th birthday) and 11 January 1993 (season of his 20th birthday) and between 1 and 31 January 1995 (season of his 22th birthday). 6. In this regard, the Chamber emphasised that as established in art. 21 of the Regulations in connection with Annex 5 of the Regulations, as a general rule the new club of the player has to distribute as a solidarity contribution 5% of any compensation paid to the previous club to the club(s) involved in the training and education of the player in proportion to the number of years the player has been registered with the relevant club(s) between the seasons of his 12th and 23rd birthdays. 7. However, the Chamber underlined that in the present case, it was the B Football Federation, i.e. an association, and not a club, which claimed the payment of the relevant solidarity contribution. Therefore, it had in particular to analyse whether the conditions set forth in art. 2 par. 3 of Annex 5 of the Regulations were fulfilled. 8. The Chamber recapitulated that the aforementioned provision stipulates that if a link between a professional and any of the clubs that trained him cannot be established within 18 months of his transfer, the solidarity contribution shall be paid to the association(s) of the country where the professional was trained. 9. On this basis, the Chamber pointed out that, at first, it had to analyse whether the time frame of 18 months for the possible establishment of a link between a professional player and a club had already elapsed after the transfer of the player to the Respondent, which was a prerequisite contained in art. 2 par. 3 of Annex 5 of the Regulations. 10. To that regard, the members of the Chamber stated that the transfer of the player from the club, FC S, to the Respondent had apparently taken place in July 2005. Furthermore, the Chamber referred to art. 2 par. 1 of Annex 5 of the Regulations, which stipulates that the solidarity contribution to the training club(s) should be paid by the new club no later than 30 days after the player’s registration, which was, in casu, on 29 July 2005. 11. In view of the aforementioned, the Chamber took note that the required time frame of 18 months for the possible establishment of a link between the player and a training club had elapsed and that therefore, the Claimant was, in principle, entitled to claim the relevant proportion of the 5% pertaining to the solidarity contribution. 12. In continuation, the Chamber took note of the fact that, in support of its claim, the Claimant had submitted a copy of the player passport according to which between the period from 1 January 1985 and 11 January 1993 and 1 and 31 January 1995, no record could be found with regard to the registration of the player. 13. Consequently, the members of the Chamber acknowledged that as asserted by the Claimant, no link could be established between the player and any of the clubs affiliated to the Claimant that allegedly trained him during the aforementioned period. 14. In this context, the Chamber duly considered the arguments of the Claimant. In particular, the Chamber took note that the Claimant argued that the player had for sure been trained and educated by a club, however, by a club or a kind of “football school” which is not affiliated to the Claimant and which is therefore not entitled to claim solidarity contribution, even though those clubs perform a crucial task in B football. Equally, the Chamber observed that according to the Claimant an association had only to prove that none of its affiliated clubs was entitled to claim the solidarity contribution, i.e. that no link could be established between a player and a club. However, it was not necessary to prove that a player had actually been trained and educated by a club. 15. To that regard, the Chamber deemed it appropriate to refer to art. 2 par. 3 of Annex 5 of the Regulations according to which the solidarity contribution shall be paid to the association of the country where the professional was trained “[i]f a link between the Professional and any of the clubs that trained him cannot be established within 18 months of his transfer …” (emphasis added). 16. On the basis of the aforementioned wording, the members of the Chamber were eager to emphasise that the Regulations clearly and unambiguously request for the player to have been trained in football during the period of time in which no link between the professional player and any of the clubs that trained him can be established. Only such understanding can properly reflect the aim and ratio of the solidarity mechanism which is to reward the clubs investing in the football training and education of young players. In other words, if prior to enter into football a player practised no sport at all or another sport, that training cannot be compensated within the football structures. 17. Moreover, the Chamber deemed it equally important to stress that the aforementioned provision of the Regulations (cf. point II., 15. above) explicitly and beyond any doubts mentions that, under the required circumstances, “solidarity contribution shall be paid to the association(s) … where the Professional was trained …” (emphasis added). Also the norm in question clearly refers to clubs that trained him (the player). 18. Consequently, it is indeed a clear requirement established by the provision in question that evidence for the player’s football training in the country of the association concerned has to be provided by the Claimant. Without such evidence, one of the essential prerequisites listed in art. 2 par. 3 of Annex 5 of the Regulations is not fulfilled, which, according to the Chamber, must undoubtedly result in the dismissal of any claim of the association concerned for solidarity contribution. 19. Alleged not further specified or corroborated “training” in a possibly specific environment yet falling outside the well-defined structures of organised football cannot be considered as sufficient evidence in that regard. In this respect, for the sake of good order, the Chamber was eager to emphasise that the Claimant had not even provided any kind of evidence for such “training” to have been provided to the player. 20. As a result, the Chamber unanimously concluded that, contrary to the Claimant’s position, it is an association’s responsibility not only to demonstrate that no link could be established between a professional and a club but also to give evidence for the player to have actually been trained in football by a club during the relevant period of time, if it intends to claim part of the solidarity contribution. 21. Therefore, if there are no records found with regard to the registration of the player and no evidences are provided that the player was clearly trained in football by a club during the relevant period of time, the new club of the player is not obliged to pay any solidarity contribution for the period where no records were found. 22. As a consequence, the Chamber stressed that in the case at hand the Claimant had failed to provide FIFA with adequate documentary evidence which would have clearly indicated that the player was indeed trained in football by any club during the period in which no records regarding his registration could be found. 23. On the basis of all these considerations, the Dispute Resolution Chamber unanimously concluded that its recent jurisprudence must be confirmed and therefore, the claim of the Claimant for the solidarity contribution for the period from 1 January 1985 and 11 January 1993 and 1 and 31 January 1995 must be rejected. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber The claim of the Claimant, the B Football Federation, is rejected. ** Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Jérôme Valcke Secretary General Encl. CAS directives
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