F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2008-2009) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 18 giugno 2009, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Rinaldo Martorelli (Brasile), membro Mohamed Mecherara (Algeria), membro su una questione tra la squadra FC R, come attore e il club FC D, come convenuto quanto riguarda il contributo di solidarietà connesso al trasferimento dei giocatori B fatti I. caso
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2008-2009) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 18 giugno 2009, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Rinaldo Martorelli (Brasile), membro Mohamed Mecherara (Algeria), membro su una questione tra la squadra FC R, come attore e il club FC D, come convenuto quanto riguarda il contributo di solidarietà connesso al trasferimento dei giocatori B fatti I. caso 1. Secondo il giocatore di passaporto rilasciato dalla R Football Federation, il giocatore R, B (in prosieguo: il giocatore), nato il 18 gennaio 1978, è stato registrato con il club R, R FC (in prosieguo: il Richiedente), dal 2 agosto 1997 fino al 5 marzo 2000. 2. Secondo una conferma ufficiale da parte del R Football Federation, la stagione sportiva in R per i pertinenti periodi di tempo va dal 1 ° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. 3. Nel gennaio 2007, il giocatore è stato trasferito dal club I, CA F, al club R, FC D (in prosieguo: il Resistente), per il quale è stato registrato il 31 gennaio 2007. 4. Il 22 agosto 2007, l'attore ha presentato un reclamo contro la FIFA Resistente richiesta da quest'ultima la sua quota di contributo di solidarietà pari a EUR 11.250. Il Richiedente ha basato la sua affermazione sui comunicati stampa diverse a seconda che il giocatore era stato trasferito al convenuto per un importo complessivo di 750.000 euro. 5. Anche se chiesto dalla FIFA in numerose occasioni a prendere posizione sulla domanda, il Resistente non ha presentato alcuna posizione. 6. Successivamente, e solo dopo che le parti della controversia era stata debitamente informata dalla FIFA che la questione sarebbe stato sottoposto al suo corrispondente organo decisionale per l'esame e una decisione formale sulla base dei documenti del fascicolo, ha fatto il Resistente FIFA fornire una copia del contratto di trasferimento, aveva firmato con CA F. Art. 1 del relativo accordo prevedeva che l'importo di 750.000 euro deve essere pagato dal Resistente a CA F per il trasferimento del giocatore e menziona inoltre che "Il contributo di solidarietà del 5%, in linea con i regolamenti FIFA sarà la responsabilità di FC D SA. FC D SA non ha diritto a detrarre tale importo dalle somme dovute alla F CA Spa ". II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie analizzato se era competente a trattare il caso a portata di mano. A questo proposito, ha preso atto che la questione attuale è stata presentata alla FIFA il 22 agosto 2007. Di conseguenza, l'edizione 2005 delle norme che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (di seguito: Regole procedurali) sono applicabili alla materia in esame (cfr. art 18 comma 2 e 3 delle norme procedurali.. e l'arte. par 21. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure di Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Dispute, edizione 2008). 2. Successivamente, i membri della sezione di cui all'art. 3 par. 1 delle norme procedurali e ha confermato che ai sensi dell'art. 24 par. 1, par. 2 in combinazione con l'art. 22 lit. e) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008), la Camera di Risoluzione delle controversie è competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la distribuzione del contributo di solidarietà richiesto da FC R in connessione con il trasferimento del giocatore B tra due società appartenenti a diverse associazioni. 3. Inoltre, e tenendo conto che il giocatore è stato registrato con il suo nuovo club il 31 gennaio 2007, la Camera ha analizzato i quali la normativa dovrebbe essere applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, ha confermato che ai sensi dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008), e considerando che la presente domanda è stata presentata il 22 agosto 2007, l'edizione 2005 del Regolamento (di seguito: il Regolamento) è applicabile in materia a portata di mano per quanto riguarda la sostanza. 4. La competenza della Camera e dei regolamenti vigenti che sono stati istituiti, la Camera è entrato nella sostanza della questione. I membri della Camera ha iniziato riconoscendo che, come stabilito dall'art. 21 in connessione con l'allegato 5 del Regolamento, il nuovo club del giocatore distribuirà il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione della indennità di formazione, attenzione alle società di provenienza del giocatore al club (s) coinvolti nella formazione e dell'istruzione dei il giocatore in proporzione al numero di anni il giocatore è stato tesserato con i club rilevanti tra le stagioni sportive dei suoi compleanni 12 ° e 23. 5. In continuazione, i membri della Camera ha osservato che le affermazioni ricorrente dalla Resistente la sua quota di contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore per un importo di euro 11.250. 6. Inoltre, la Camera preso atto che non è mai il Resistente ha preso posizione nella controversia, anche se, essendo stato invitato a farlo dalla FIFA in diverse occasioni. Pertanto, la Camera ha ritenuto che in questo modo il Resistente ha rinunciato al suo diritto alla difesa ed accettato le affermazioni del ricorrente (cfr. art. 9 par. 3 del Regolamento di procedura). 7. Nonostante quanto sopra, la Camera ha preso atto del fatto che il Resistente ha fornito una copia del contratto relativo trasferimento concluso con CA F. Secondo il detto contratto di cessione, il giocatore in questione è stata trasferita per l'importo di 750.000 Euro. 8. Inoltre, la sezione sottolineato che il periodo da prendere in considerazione per il calcolo della quantità rilevante di solidarietà contributo deve essere determinato secondo la conferma rilasciata dal calcio R Federazione. 9. A questo proposito, la Camera ha preso atto che il R Federcalcio ha confermato che il giocatore, nato il 18 gennaio 1978, è stato registrato con l'attore dal 2 agosto 1997 al 5 marzo, 2000. 10. A questo proposito e ai sensi dell'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, la Camera ha stabilito che il richiedente ha diritto a ricevere contributo di solidarietà per il periodo compreso tra il 2 agosto 1997 al 5 marzo 2000, cioè per 11 mesi della stagione del 20 ° compleanno del giocatore (1997/1998) , l'intera stagione del 21 ° compleanno del giocatore (1998/1999) e per 8 mesi la stagione del 22esimo compleanno del giocatore (1999/2000). Pertanto, la sezione concluso che il periodo di formazione efficace da prendere in considerazione corrisponde a due stagione sportiva e 7 mesi. 11. In considerazione di quanto sopra, la sezione ha stabilito che, in conformità con la ripartizione di cui all'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, il richiedente ha diritto di ricevere 25,83% del 5% della compensazione pagata in relazione al trasferimento del giocatore dal CA F al Resistente. 12. In considerazione di tutto quanto sopra, la Camera ha concluso che la domanda del ricorrente è parzialmente accettato e quest'ultimo ha diritto a ricevere l'importo di euro 9.686 come contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore dal CA F al convenuto, cioè il convenuto deve versare al ricorrente l'importo di EUR 9.686. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. L'affermazione del 2. Il Resistente, FC D, è tenuto a pagare l'importo di euro 9.686, al Richiedente, FC R, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Eventuali ulteriori richieste presentate dalla parte attrice, FC R, sono respinte. 4. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine suddetto, un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza del termine stabilito e la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA in modo che il disciplinare necessaria sanzioni possono essere imposte. 5. Il Richiedente, FC R, è diretta ad informare la Resistente, FC D, immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. ** Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Markus Kattner Vice Segretario Generale allegato: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2008-2009) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 18 June 2009, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Rinaldo Martorelli (Brazil), member Mohamed Mecherara (Algeria), member on a matter between the club FC R, as Claimant and the club FC D, as Respondent regarding the solidarity contribution related to the transfer of the player B I. Facts of the case 1. According to the player passport issued by the R Football Federation, the R player, B (hereinafter: the player), born on 18 January 1978, was registered with the R club, FC R (hereinafter: the Claimant), from 2 August 1997 until 5 March 2000. 2. According to an official confirmation from the R Football Federation, the sporting season in R for the relevant periods of time ran from 1 July until 30 June of the following year. 3. In January 2007, the player was transferred from the I club, CA F, to the R club, FC D (hereinafter: the Respondent), for which he was registered on 31 January 2007. 4. On 22 August 2007, the Claimant lodged a claim with FIFA against the Respondent requesting from the latter its share of solidarity contribution amounting to EUR 11,250. The Claimant based its claim on different press releases according to which the player had been transferred to the Respondent for a total amount of EUR 750,000. 5. Although asked by FIFA on numerous occasions to take position on the claim, the Respondent did not submit any position. 6. Subsequently, and only after the parties to the dispute had been duly informed by FIFA that the matter would be submitted to its relevant decision-making body for consideration and a formal decision based upon the documents on file, did the Respondent provide FIFA with a copy of the transfer agreement it had signed with CA F. Art. 1 of the relevant agreement stipulated that the amount of EUR 750,000 is to be paid by the Respondent to CA F for the transfer of the player and furthermore mentions that “The solidarity contribution of 5% in line with FIFA Regulations will be the responsibility of FC D SA. FC D SA is not entitled to deduct said amount from the amounts payable to the CA F Spa”. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber analyzed whether it was competent to deal with the case at hand. In this respect, it took note that the present matter was submitted to FIFA on 22 August 2007. Consequently, the 2005 edition of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (hereinafter: Procedural Rules) are applicable to the matter at hand (cf. art. 18 par. 2 and 3 of the Procedural Rules and art. 21 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber, edition 2008). 2. Subsequently, the members of the Chamber referred to art. 3 par. 1 of the Procedural Rules and confirmed that in accordance with art. 24 par. 1 and par. 2 in combination with art. 22 lit. e) of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008), the Dispute Resolution Chamber is competent to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by FC R in connection with the transfer of the player B between two clubs belonging to different associations. 3. Furthermore, and taking into consideration that the player was registered with his new club on 31 January 2007, the Chamber analyzed which regulations should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, it confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008), and considering that the present claim was lodged on 22 August 2007, the 2005 edition of the regulations (hereinafter: the Regulations) is applicable to the matter at hand as to the substance. 4. The competence of the Chamber and the applicable regulations having been established, the Chamber entered into the substance of the matter. The members of the Chamber started by acknowledging that as established in art. 21 in connection with annex 5 of the Regulations, the new club of the player shall distribute 5% of any compensation, with the exception of training compensation, paid to the player’s former club to the club(s) involved in the training and education of the player in proportion to the number of years the player has been registered with the relevant clubs between the sporting seasons of his 12th and 23rd birthdays. 5. In continuation, the members of the Chamber noted that the Claimant claims from the Respondent its share of solidarity contribution in relation to the transfer of the player in the amount of EUR 11,250. 6. Moreover, the Chamber duly noted that the Respondent never took position in the dispute, although, having been invited to do so by FIFA on several occasions. Therefore, the Chamber deemed that in this way the Respondent renounced to its right to defense and accepted the allegations of the Claimant (cf. art. 9 par. 3 of the Procedural Rules). 7. Notwithstanding the above, the Chamber took due note of the fact that the Respondent provided a copy of the relevant transfer agreement concluded with CA F. According to the said transfer agreement, the player concerned was transferred for the amount of EUR 750,000. 8. Furthermore, the Chamber outlined that the period to be taken into consideration for the calculation of the relevant amount of solidarity contribution has to be determined in accordance with the confirmation issued by the R Football Federation. 9. In this respect, the Chamber took due note that the R Football Federation confirmed that the player, born on 18 January 1978, was registered with the Claimant from 2 August 1997 until 5 March 2000. 10. In this regard and in accordance with art. 1 of Annex 5 of the Regulations, the Chamber established that the Claimant is entitled to receive solidarity contribution for the period comprehended between 2 August 1997 until 5 March 2000, i.e. for 11 months of the season of the player’s 20th birthday (1997/1998), the entire season of player’s 21st birthday (1998/1999) and for 8 months of the season of the player’s 22nd birthday (1999/2000). Therefore, the Chamber concluded that the period of effective training to be taken into account corresponds to two sporting season and 7 months. 11. In consideration of the aforementioned, the Chamber established that, in accordance with the breakdown provided for in art. 1 of Annex 5 of the Regulations, the Claimant is entitled to receive 25.83 % of the 5% of the compensation paid in relation to the transfer of the player from CA F to the Respondent. 12. In view of all of the above, the Chamber concluded that the claim of the Claimant is partially accepted and the latter is entitled to receive the amount of EUR 9,686 as solidarity contribution in relation to the transfer of the player from CA F to the Respondent, i.e. the Respondent must pay to the Claimant the amount of EUR 9,686. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the 2. The Respondent, FC D, has to pay the amount of EUR 9,686, to the Claimant, FC R, within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. Any further claims lodged by the Claimant, FC R, are rejected. 4. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline, an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the fixed time limit and the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 5. The Claimant, FC R, is directed to inform the Respondent, FC D, immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. ** Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Markus Kattner Deputy Secretary General Enclosed: CAS directives
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