F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2009-2010) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 27 agosto 2009, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Mario Gallavotti (Italia), membro Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro su una questione tra il V club, e la S club, e il club C, come l’intervento di una vertenza per il contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento del giocatore F I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2009-2010) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 27 agosto 2009, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Mario Gallavotti (Italia), membro Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro su una questione tra il V club, e la S club, e il club C, come l'intervento di una vertenza per il contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento del giocatore F I. Fatti della controversia 1. Il giocatore B, F (di seguito indicato anche come: il giocatore), è nato il 4 febbraio 1981. 2. Secondo la Federcalcio B, il giocatore è stato registrato con il suo club affiliato V (di seguito indicato anche come: V), come dal 20 giugno 1997 fino al 1 ° settembre 1999, a decorrere dal 16 dicembre 1999 al 30 settembre 2000 e dal 18 Ottobre 2000 fino al 15 gennaio 2004. 3. La stagione in B segue l'anno solare. 4. Il giocatore è stato registrato con il club P, S (di seguito anche denominata: S), il 1 ° settembre 2006. 5. Il 11 giugno 2007, V contattato FIFA rivendicando la sua quota del contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento, a titolo di prestito, del giocatore dal club di B, C (di seguito anche denominata: C), a S per la stagione 2006-2007. V ha sostenuto che aveva il diritto di ricevere 60,34% del 5% del compenso totale di trasmissione, insieme con gli interessi di mora del 5% pa a decorrere dal giorno del pagamento è divenuta esigibile. 6. In risposta alla richiesta V, S informato FIFA che aveva pagato al club di provenienza del giocatore, C, 100% della indennità di trasferimento. S avrebbe cercato di contattare più volte C in modo da recuperare il 5% di tale importo. C avrebbe finalmente accettato di pagare tutte le somme dovute a titolo di contributo di solidarietà in relazione al trasferimento in questione direttamente ai club di formazione del giocatore. Pertanto, ha chiesto S V di rivolgersi direttamente alla C per il pagamento del contributo di solidarietà. 7. Il 23 novembre 2007, V contattato FIFA al fine di richiedere una decisione formale da passare in materia a portata di mano a causa del fatto che, contrariamente alle dichiarazioni di S, C, non aveva proceduto al pagamento del contributo di solidarietà. 8. Il 12 febbraio 2008, S affermato che era aperta a un accordo amichevole con i club coinvolti nel presente procedimento. Tuttavia, essa ha chiesto alla Camera di Risoluzione delle Controversie per condannare C a rimborsare il 5% della indennità di trasferimento totale prima di ordinare S a pagare il contributo di solidarietà a causa di V. S anche chiesto che non sia condannata a versare interessi di mora a V, come non fosse stato in possesso del relativo importo da distribuire come contributo di solidarietà. 9. In un comunicato datato 1 ottobre 2008, C, dopo essere stato contattato dalla FIFA e informato della giurisprudenza pertinente della Camera di Risoluzione delle Controversie in casi analoghi, oltre ad essere stato fornito con la corrispondenza tutta scambiate nel caso in questione, ha indicato che prima di qualsiasi pagamento è richiesta la determinazione dell'importo esatto rivendicato da V, nonché una copia del passaporto dei giocatori rilasciato dalla B Football Federation. 10. Il 22 ottobre 2008, ha informato la FIFA che non aveva ancora ricevuto alcun rimborso da C. S ha ribadito la sua richiesta che C sia condannata a rimborsare il 5% del totale indennità di trasferimento in questione, prima di qualsiasi pagamenti devono essere eseguiti da S a V. 11. Il 12 gennaio 2009, S FIFA fornito con una copia del relativo contratto di prestito che aveva concluso con C. In base a questo accordo, l'importo complessivo di indennità di trasferimento per il trasferimento temporaneo del giocatore era di 500.000 euro. A questo proposito, S era di pagare 487.500 euro a C e 12.500 euro alla Gestifute entità ", come commissione di agenzia, il pagamento da effettuare in nome e per conto di C". II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) ha analizzato se era competente a trattare la materia presente. A questo proposito, ha osservato che la domanda principale alla base della presente causa è stata presentata alla FIFA il 11 giugno 2007. Di conseguenza, le regole procedurali della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2005, in prosieguo: le norme procedurali) sono applicabili alla materia in esame (cfr. art 21 comma 2 e 3 dell'edizione 2008.. delle norme procedurali in combinazione con l'art. 18 par. 2 e 3 delle norme procedurali). 2. Successivamente, i membri della sezione di cui all'art. 3 par. 1 delle norme procedurali e ha confermato che ai sensi dell'art. 24 par. 1 e 2 in collegamento con l'arte. 22 lit. d) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008), la Camera di Risoluzione delle Controversie delibera, in presenza di almeno tre membri compreso il Presidente, sulle controversie relative al meccanismo di solidarietà fra società appartenenti a diverse associazioni. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie confermato che era l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la ripartizione del contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento internazionale del giocatore professionista B, F, dal club di B, C, il club P, S. 4. Inoltre, e tenendo conto che il giocatore è stato registrato con il suo nuovo club il 1 ° settembre 2006, la Camera ha analizzato i quali la normativa dovrebbe essere applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, ha confermato che ai sensi dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008, in prosieguo: il Regolamento), e considerando che la presente domanda è stata presentata il 11 giugno 2007, l'edizione 2005 della normativa è applicabile alla questione in mano come alla sostanza. 5. Entrando nel merito della questione, la Camera di Risoluzione delle Controversie in primo luogo ricapitolato che, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento e l'arte. 1 par. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, se un professionista è trasferito prima della scadenza del suo contratto, il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione della indennità di formazione, pagati alla società di provenienza deve essere detratto dalla somma totale di questa compensazione e distribuito dal nuovo club come contributo di solidarietà al club (s) coinvolto nella sua formazione e istruzione nel corso degli anni. Inoltre, la Camera ha ricordato che il contributo di solidarietà rifletterà il numero di anni (calcolato su base pro rata se inferiore a un anno) è stata registrata lui con il club in questione (s) tra le stagioni dei suoi compleanni 12 ° e 23. 6. In continuazione, i membri della Camera ha riconosciuto che, da un lato, V rivendicato contributo di solidarietà per la formazione del giocatore che, secondo il giocatore di passaporto rilasciato dalla B Football Federation, è stato registrato con V a decorrere dal 20 giugno 1997 al 1o settembre 1999, a decorrere dal 16 dicembre 1999 al 30 settembre 2000 e dal 18 ottobre 2000 al 15 gennaio 2004. V sosteneva quindi 60,34% del 5% del compenso totale di trasmissione, insieme con gli interessi di mora del 5% pa a decorrere dal giorno del pagamento presunta è divenuta esigibile. 7. Allo stesso modo, la Camera debitamente osservato che S (del giocatore nuovo club) ha affermato di aver pagato l'intero importo di 500.000 euro concordata un'indennità di trasferimento alla C (ex squadra del giocatore), per un importo di euro 487.500, e alla Gestifute entità, "come commissione di agenzia" per un importo di 12.500 euro, per conto di C, rispettivamente. In altre parole, S omesso di detrarre il 5% della indennità di trasferimento utile relativa al meccanismo di solidarietà per i club di formazione del giocatore. Pertanto, S era del parere che V dovrebbe rivolgersi direttamente al C per il pagamento del contributo di solidarietà. Inoltre, S espresso l'opinione che non deve pagare interessi di mora a V, in quanto non era in possesso del relativo importo da distribuire come contributo di solidarietà. Inoltre, S ha dichiarato, in una posizione successiva, che non procederà ad alcun pagamento a V fino a che non aveva ricevuto il rimborso pertinente C. 8. Infine, la Camera ha osservato che C aveva chiesto, prima di procedere a qualsiasi pagamento in relazione al contributo di solidarietà, di ricevere una copia del passaporto rilasciato dalla giocatore B Football Federation. 9. In considerazione di quanto sopra, la sezione di cui alla sua consolidata giurisprudenza applicata in casi analoghi, in base alla quale nuovo club del giocatore viene ordinato di rimettere la proporzione rilevante (s) del contributo di solidarietà del 5% del club (s) coinvolti nella formazione del giocatore in applicazione rigorosa dell'art. 2 par. 1 dell'allegato 5 del Regolamento. Allo stesso tempo, società di provenienza del giocatore è condannata a rimborsare la stessa proporzione (s) del 5% del compenso che ha ricevuto dal nuovo club del giocatore. 10. La giurisprudenza ha detto si basa sul fatto che non esiste alcun legame contrattuale tra la società di formazione rivendicando per contributo di solidarietà (in casu, V) e il club di provenienza del giocatore (in casu, C). Pertanto, la relativa domanda contro la società di provenienza non sarebbe trovare una base contrattuale. Tuttavia, i regolamenti stabiliscono chiaramente che la distribuzione del contributo di solidarietà spetta nuovo club del giocatore. Di conseguenza, i regolamenti prevedono una base giuridica per la richiesta della società di formazione contro il nuovo club, ma non per un credito nei confronti club di provenienza del giocatore. Infine, nuovo club del giocatore e il club precedente sono vincolati da un accordo contrattuale, che deve essere rispettato. 11. In considerazione di quanto precede, e tenendo in considerazione l'arte. 21 del Regolamento e l'arte. 1 dell'allegato 5 del Regolamento così come la sua consolidata giurisprudenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie S ha deciso che era effettivamente tenuto al pagamento contributo di solidarietà a V per la formazione e l'istruzione del F giocatore durante il suo periodo di iscrizione alla B quest'ultimo club. Infatti, una percentuale del 5% del compenso pagato dal nuovo club del giocatore, cioè S, al suo ex club, ovvero C, avrebbe dovuto essere detratto dall'importo complessivo della compensazione di storno per essere distribuiti come contributo di solidarietà a il club (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore in questione. Inoltre, e tenendo presente che il contributo del 5% la solidarietà deve essere detratti dall'importo da pagare al club l'ex giocatore, C avrebbe dovuto restituire la stessa proporzione a S. A questo proposito, la Camera era ansioso di sottolineare che l'argomento di C che non procederà al rimborso relativo fino a che non era in possesso del passaporto giocatore rilasciato dalla Football Federation B non poteva chiaramente servire come un'esenzione dall'obbligo di rimborsare S. In particolare, la Camera ha sottolineato che, in ogni caso, C era stata debitamente provvisto di tutta la corrispondenza scambiata in materia dalla FIFA, e quindi, ha indubbiamente ricevuto una copia del passaporto rilasciato dalla giocatore B Football Federation. 12. In prosecuzione, dopo aver confermato gli obblighi che incombono sulla S e sulla C di cui sopra, la Camera ha continuato a stabilire il corretto calcolo della percentuale rilevante del contributo di solidarietà a causa di V. 13. A tal fine, la sezione di cui all'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento che fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà, in base al periodo di tempo il giocatore è stato effettivamente formato da un club specifico e tenendo in considerazione l'età del giocatore nel momento in cui veniva addestrato e istruito dal club (s) in questione. 14. A questo proposito, la Camera ha richiamato l'attenzione in particolare sul fatto che, secondo il giocatore di passaporto rilasciato dalla Football Federation B, il giocatore in questione era stata registrata come V dal 20 giugno 1997 fino al 1 ° settembre 1999, a decorrere dal 16 dicembre 1999 al 30 settembre 2000 e dal 18 ottobre 2000 al 15 gennaio 2004. 15. Di conseguenza, la sezione ha stabilito che, in conformità con la ripartizione di cui all'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, V il diritto di ricevere, in conformità alla sua domanda, la richiesta 60,34% del 5% della indennità di trasferimento pagato da S a C in relazione al trasferimento del giocatore di F. 16. In continuazione, la Camera ha osservato che secondo il contratto di cessione rimesso il file del lettore F è stata trasferita per l'importo di 500.000 euro. 17. Sulla base di tutto quanto sopra, i membri della Camera di Risoluzione delle Controversie ha concluso all'unanimità che la pretesa di V è accettato e che deve pagare S a V l'importo di 15.085 euro corrispondente al 60,34% del 5% della quantità totale di trasferire compensazione di 500.000 euro, così come il 5% di interesse annuo sull'importo dichiarato a partire dal 2 ottobre 2006 (ossia la data di scadenza del pagamento relativo in virtù dell'art. 2 par. 1 dell'allegato 5 del Regolamento), e C, che è tenuto a rimborsare l'importo di 15.085 euro, a S. A questo proposito, la Camera era ansioso di sottolineare che l'argomento S secondo cui non deve pagare interessi di mora è stata respinta, dato che la suddetta squadra deliberatamente rifiutato di procedere alla spontanea pagamento del contributo di solidarietà dovuto a V ai sensi dell'art. 21 del Regolamento e l'arte. 1 dell'allegato 5 del Regolamento. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La richiesta del club B, V, viene accettata. 2. Il club P, S, deve pagare a V l'importo di euro 15.085, oltre il 5% di interesse annuo sull'importo detto decorrere dal 2 ottobre 2006 fino alla data dell'effettivo pagamento, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine suddetto, la presente questione deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA in modo che le necessarie sanzioni disciplinari possono essere imposte. 4. V è diretta ad informare S immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 5. Il Partito Intervenire, C, è tenuto a rimborsare l'importo di euro 15.085 per S entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 6. Se la somma di cui sopra non è pagata da C entro il termine di cui sopra, un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza del termine stabilito e la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA in modo che il necessarie sanzioni disciplinari possono essere imposte. 7. S è diretta ad informare il Partito Intervenire, C, immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. ** Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Secondo l'articolo 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie Jérôme Valcke Segretario Generale All.. CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2009-2010) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 27 August 2009, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Mario Gallavotti (Italy), member Theo van Seggelen (Netherlands), member on a matter between the club V, and the club S, and the club C, as Intervening Party regarding a dispute for solidarity contribution in connection with the transfer of the player F I. Facts of the case 1. The B player, F (hereinafter also referred to as: the player), was born on 4 February 1981. 2. According to the B Football Federation, the player was registered with its affiliated club V (hereinafter also referred to as: V) as from 20 June 1997 until 1 September 1999, as from 16 December 1999 until 30 September 2000 and as from 18 October 2000 until 15 January 2004. 3. The season in B follows the calendar year. 4. The player was registered with the P club, S (hereinafter also referred to as: S), on 1 September 2006. 5. On 11 June 2007, V contacted FIFA claiming its proportion of the solidarity contribution in connection with the transfer, on a loan basis, of the player from the B club, C (hereinafter also referred to as: C), to S for the season 2006-2007. V claimed that it was entitled to receive 60.34% of 5% of the total transfer compensation, along with default interest of 5% p.a. as of the day the payment fell due. 6. In reply to V’s claim, S informed FIFA that it had paid to the player’s former club, C, 100% of the transfer compensation. S allegedly tried to contact C repeatedly in order to recover 5% of this amount. C would have finally agreed to pay all amounts due as solidarity contribution in connection with the transfer in question directly to the training clubs of the player. Therefore, S asked V to address itself directly to C for the payment of the solidarity contribution. 7. On 23 November 2007, V contacted FIFA in order to request a formal decision to be passed in the matter at hand due to the fact that, contrary to S’s statements, C had not proceeded to the payment of the solidarity contribution. 8. On 12 February 2008, S asserted that it was open to an amicable settlement with the clubs involved in the present proceedings. However, it asked the Dispute Resolution Chamber to condemn C to reimburse the 5% of the total transfer compensation prior to ordering S to pay the solidarity contribution due to V. S also asked that it not be ordered to pay default interest to V, as it had not been in possession of the relevant amount to be distributed as solidarity contribution. 9. In a statement dated 1 October 2008, C, after having been contacted by FIFA and informed of the Dispute Resolution Chamber’s relevant jurisprudence in similar cases, as well as having been provided with the entire correspondence exchanged in the case at hand, indicated that prior to any payment it requested the determination of the exact amount claimed by V as well as a copy of the players’ passport issued by the B Football Federation. 10. On 22 October 2008, S informed FIFA that it had still not received any reimbursement from C. S reiterated its request that C be ordered to reimburse the 5% of the total transfer compensation in question prior to any payment being made by S to V. 11. On 12 January 2009, S provided FIFA with a copy of the relevant loan agreement which it had concluded with C. According to this agreement, the total amount of transfer compensation for the temporary transfer of the player was of EUR 500,000. In this respect, S was to pay EUR 487,500 to C and EUR 12,500 to the entity Gestifute “as agency commission, such payment to be made in the name and on account of C”. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber (DRC) analysed whether it was competent to deal with the present matter. In this respect, it noted that the original claim at the basis of the present case was submitted to FIFA on 11 June 2007. Consequently, the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2005; hereinafter: the Procedural Rules) are applicable to the matter at hand (cf. art. 21 par. 2 and 3 of the 2008 edition of the Procedural Rules in combination with art. 18 par. 2 and 3 of the Procedural Rules). 2. Subsequently, the members of the Chamber referred to art. 3 par. 1 of the Procedural Rules and confirmed that in accordance with art. 24 par. 1 and 2 in connection with art. 22 lit. d) of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008), the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate, in the presence of at least three members including the Chairman, on disputes relating to the solidarity mechanism between clubs belonging to different associations. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber confirmed that it was the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution in connection with the international transfer of the professional B player, F, from the B club, C, to the P club, S. 4. Furthermore, and taking into consideration that the player was registered with his new club on 1 September 2006, the Chamber analysed which regulations should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, it confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008; hereinafter: the Regulations), and considering that the present claim was lodged on 11 June 2007, the 2005 edition of the regulations is applicable to the matter at hand as to the substance. 5. Entering into the substance of the matter, the Dispute Resolution Chamber first of all recapitulated that, pursuant to art. 21 of the Regulations and art. 1 par. 1 of Annex 5 of the Regulations, if a professional is transferred before the expiry of his contract, 5% of any compensation, with the exception of training compensation, paid to his former club shall be deducted from the total amount of this compensation and distributed by the new club as a solidarity contribution to the club(s) involved in his training and education over the years. Furthermore, the Chamber recalled that the solidarity contribution will reflect the number of years (calculated on a pro rata basis if less than one year) he was registered with the relevant club(s) between the seasons of his 12th and 23rd birthdays. 6. In continuation, the members of the Chamber acknowledged that, on the one hand, V claimed solidarity contribution for the training of the player who, according to the player passport issued by the B Football Federation, was registered with V as from 20 June 1997 until 1 September 1999, as from 16 December 1999 until 30 September 2000 and as from 18 October 2000 until 15 January 2004. V thus claimed 60,34% of 5% of the total transfer compensation, along with default interest of 5% p.a. as of the day the alleged payment fell due. 7. Equally, the Chamber duly noted that S (the player’s new club) asserted having paid the entire amount of EUR 500,000 agreed upon as transfer compensation to C (the player’s former club), in the amount of EUR 487,500, and to the entity Gestifute, “as agency commission” in the amount of EUR 12,500, on behalf of C, respectively. In other words, S omitted to deduct 5% of the relevant transfer compensation relating to the solidarity mechanism due to the player’s training clubs. Therefore, S was of the opinion that V should address itself directly to C for the payment of the solidarity contribution. Furthermore, S expressed the opinion that it should not pay default interest to V, since it was not in possession of the relevant amount to be distributed as solidarity contribution. In addition, S declared, in a subsequent position, that it would not proceed to any payment to V until it had received the relevant reimbursement from C. 8. Finally, the Chamber noted that C had requested, prior to proceeding to any payment in connection to solidarity contribution, to receive a copy of the player passport issued by the B Football Federation. 9. In view of the above, the Chamber referred to its well-established jurisprudence applied in similar cases, in accordance with which the player’s new club is ordered to remit the relevant proportion(s) of the 5% solidarity contribution to the club(s) involved in the player’s training in strict application of art. 2 par. 1 of Annex 5 of the Regulations. At the same time, the player’s former club is ordered to reimburse the same proportion(s) of the 5% of the compensation that it received from the player’s new club. 10. The said jurisprudence is based on the fact that there is no contractual link between the training club claiming for solidarity contribution (in casu, V) and the player’s former club (in casu, C). Therefore, the relevant claim against the former club would not find a contractual basis. Yet, the Regulations clearly establish that the distribution of the solidarity contribution is incumbent on the player’s new club. As a consequence, the Regulations provide for a legal basis for the claim of the training club against the new club, yet not for a claim against the player’s former club. Finally, the player’s new club and the previous club are bound by a contractual agreement, which needs to be respected. 11. On account of the above, and taking into consideration art. 21 of the Regulations and art. 1 of Annex 5 of the Regulations as well as its well- established jurisprudence, the Dispute Resolution Chamber decided that S was indeed liable to pay solidarity contribution to V for the training and education of the player F during his period of registration with the latter B club. Indeed, a proportion of 5% of the compensation paid by the player’s new club, i.e. S, to his former club, i.e. C, ought to have been deducted from the total amount of the transfer compensation in order to be distributed as solidarity contribution to the club(s) involved in the training and education of the player concerned. Furthermore, and bearing in mind that the 5% solidarity contribution has to be deducted from the amount payable to the player’s former club, C would have to refund the same proportion to S. In this respect, the Chamber was eager to emphasize that C’s argument that it would not proceed to the relevant reimbursement until it was in possession of the player passport issued by the B Football Federation could clearly not serve as an exemption from its obligation to reimburse S. In particular, the Chamber stressed that, in any case, C had been duly provided with the entire correspondence exchanged in the matter by FIFA, and thus, had undoubtedly received a copy of the player passport issued by the B Football Federation. 12. In continuation, having confirmed the above-mentioned obligations incumbent on S as well as on C, the Chamber went on to establish the proper calculation of the relevant proportion of solidarity contribution due to V. 13. To that end, the Chamber referred to art. 1 of the Annex 5 of the Regulations which provides the figures for the distribution of the solidarity contribution, according to the period of time the player was effectively trained by a specific club and taking into consideration the age of the player at the time he was being trained and educated by the club(s) concerned. 14. In this respect, the Chamber drew particular attention to the fact that according to the player passport issued by the B Football Federation, the player in question had been registered with V as from 20 June 1997 until 1 September 1999, as from 16 December 1999 until 30 September 2000 and as from 18 October 2000 until 15 January 2004. 15. Consequently, the Chamber established that, in accordance with the breakdown provided for in art. 1 of Annex 5 of the Regulations, V is entitled to receive, pursuant to its claim, the requested 60,34% of 5% of the transfer compensation paid by S to C in relation to the transfer of the player F. 16. In continuation, the Chamber noted that according to the transfer agreement remitted to the file the player F was transferred for the amount of EUR 500,000. 17. Based on all of the above, the members of the Dispute Resolution Chamber unanimously concluded that the claim of V is accepted and that S must pay to V the amount of EUR 15,085 corresponding to 60,34% of the 5% of the total amount of transfer compensation of EUR 500,000, as well as 5% interest per year on the said amount as from 2 October 2006 (i.e. the due date of the respective payment by virtue of art. 2 par. 1 of Annex 5 of the Regulations), and that C has to reimburse the amount of EUR 15,085, to S. In this respect, the Chamber was eager to underline that S’s argument that it should not pay default interest had to be rejected, as the said club deliberately refused to proceed to the spontaneous payment of the solidarity contribution due to V in accordance with art. 21 of the Regulations and art. 1 of Annex 5 of the Regulations. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the B club, V, is accepted. 2. The P club, S, has to pay to V the amount of EUR 15,085, as well as 5 % interest per year on the said amount as from 2 October 2006 until the date of effective payment, within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline, the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 4. V is directed to inform S immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 5. The Intervening Party, C, has to reimburse the amount of EUR 15,085 to S within 30 days as from the date of notification of this decision. 6. If the aforementioned sum is not paid by C within the aforementioned deadline, an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the fixed time limit and the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 7. S is directed to inform the Intervening Party, C, immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. ** Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to article 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber Jérôme Valcke Secretary General Encl. CAS directives
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Share the post "F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2009-2010) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 27 agosto 2009, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Mario Gallavotti (Italia), membro Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro su una questione tra il V club, e la S club, e il club C, come l’intervento di una vertenza per il contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento del giocatore F I. Fatti della controversia"