F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2009-2010) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 27 agosto 2009, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Mario Gallavotti (Italia), membro Theo Van Seggelen (Paesi Bassi), membro su una questione tra il K club, e il club di C, N e il club, come per quanto riguarda l’intervento di contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore di D I. Fatti all’origine della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2009-2010) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 27 agosto 2009, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Mario Gallavotti (Italia), membro Theo Van Seggelen (Paesi Bassi), membro su una questione tra il K club, e il club di C, N e il club, come per quanto riguarda l'intervento di contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore di D I. Fatti all'origine della controversia 1. Il giocatore M, D (in prosieguo: il giocatore), è nato il 17 aprile 1982. Secondo il giocatore di passaporto rilasciato dalla Federazione di calcio M e ha fornito alla FIFA all'inizio della presente procedura, il giocatore è stato registrato come un dilettante con il club M, K dal 1 ° ottobre 1995 al 31 luglio 2004. Durante il periodo di tempo interessato, sempre secondo il M Football Federation, la stagione sportiva in M è svolto dal "1 Ottobre - 31 Luglio" dell'anno successivo. 2. Il 27 agosto 2007, il giocatore è stato trasferito dal club F, N, al club X, C. Dopo di che, il 2 settembre 2007, il giocatore è stato trasferito, su base prestito, ad un altro club X, A. In questo rispetto e secondo una dichiarazione scritta fornita dalla Football Association X al termine delle indagini fase, il giocatore non è stato ufficialmente registrato con C da quando è stato immediatamente trasferito, su base prestito, ad un momento del ricevimento del trasferimento internazionale Certificate (ITC). Di conseguenza, il giocatore è stato 'ufficialmente' registrato con un il 2 settembre 2007 sebbene fosse stato C, che avevano stipulato l'accordo di trasferimento con N e che quest'ultimo aveva pagato il compenso relativo trasferimento. 3. Il 2 novembre 2007, K depositato un reclamo contro la FIFA A, affermando che essa aveva diritto a un contributo di solidarietà per il periodo che copre le intere stagioni sportive del 1993 fino al 2004 e rappresentano il 90% del 5% dell'importo totale del contributo di solidarietà , pari a 112.500. K ha basato la sua affermazione sulle informazioni che aveva letto sulla stampa secondo cui il giocatore era stato trasferito a un apparentemente per un importo di euro 2.500.000. Sulla base delle informazioni di cui sopra, K aveva erroneamente pensato che il giocatore era stato trasferito da N direttamente alla A, mentre lui era stato prima trasferito a C per essere poi trasferito a A. Prima di presentare la sua richiesta con la FIFA, K ha spiegato di aver inviato un numero di fax a una, con copia al X Football Association, chiedendo la sua quota di contributo di solidarietà, senza tuttavia ricevere alcuna risposta da A né dalla Football Association X. 4. Il 29 ottobre 2008, il X Football Association, risponde a nome di sua affiliata A, ha spiegato che anche se il giocatore era stato registrato con A il 2 settembre 2007, è stato trasferito in origine da N a C a quanto pare il 27 agosto 2007 per un importo di EUR 2.500.000. La X Football Association ha presentato a questo proposito una copia del contratto di cessione stipulato tra N e C, nonché una copia della ITC datato 29 agosto 2007. E di conseguenza ha ritenuto che qualsiasi richiesta di contributo di solidarietà K potrebbe voler presentare in merito al trasferimento del giocatore deve essere indirizzata al C e non ad A. 5. Dopo essere stato informato di cui sopra, K modificato la sua richiesta in conformità con le informazioni fornite dalla A Football Association FIFA e ha chiesto di coinvolgere nella causa C dato che la K ha affermato che, non avendo ricevuto alcuna risposta né da A né la Football Association X, non era stata in grado di sapere che il giocatore era stato prima trasferito a C per essere poi trasferito a A. 6. Di conseguenza, K richiesto dal C l'importo di 112.500 euro come contributo di solidarietà. 7. La X Football Association, a nome del suo C affiliato, ha presentato, in data 29 gennaio 2009, la sua reazione alla pretesa modificata K e ha affermato che, poiché non avevano ricevuto alcuna informazione per quanto riguarda la carriera calcistica precedente del giocatore, la percentuale dovuta, come contributo di solidarietà non era stata pagata a qualsiasi club. A questo proposito, C ha confermato che sarebbe disposto a pagare il relativo importo di contributo di solidarietà a K fino a quando il detto importo viene calcolato dalla FIFA del competente organo decisionale e, inoltre, espressamente richiesto FIFA per ordinare N di rimborsare la stessa proporzione di il 5%, che C sarebbe stato chiesto di pagare per K, visto che il C non aveva detratto l'importo in questione, ma del contributo di solidarietà versato il 100% della indennità di trasferimento, stabilita contrattualmente. 8. Dopo aver ricevuto dalla FIFA l'intera documentazione contenuta nel file, N ha presentato, il 24 febbraio 2009, le sue osservazioni in risposta alla posizione di C e ha sostenuto che, poiché il contratto di cessione stipulato con la C per il trasferimento del giocatore non conteneva alcuna stipula riguardanti la distribuzione del contributo di solidarietà da N sé, non potrebbe quindi dedurre che quest'ultimo sarebbe stato in alcun modo responsabile o tenuto a rimborsare qualsiasi somma al primo. Di conseguenza, N ha ritenuto che il relativo importo di contributo di solidarietà non è stato incluso nel valore di trasferimento pari a 2,5 milioni e la FIFA ha chiesto di respingere l'eccezione di C per il rimborso. 9. Infine, il 5 maggio 2009, C ha informato che la FIFA ha ritenuto che N debba rimborsare il relativo importo di contributo di solidarietà secondo la giurisprudenza rilevante in quanto il primo aveva pagato il compenso intero trasferimento a quest'ultima senza deduzione di alcuna somma per il contributo di solidarietà. 10. Avendo appreso da diverse fonti che il giocatore era stato registrato anche per un club E tra il tempo ha giocato per K e prima di entrare N, la FIFA ha chiesto alla Federcalcio E per confermare se il giocatore fosse stato registrato per una delle sue società affiliate. In risposta, la E Federcalcio informato FIFA, il 25 giugno 2009, che il giocatore aveva effettivamente stato registrato con il suo club affiliato, U, dal 23 dicembre 2003 fino al 3 gennaio 2005. 11. In risposta alle informazioni appena presentate, K semplicemente riconosciuto che il giocatore era stato registrato con esso fino a quando è andato a U il 23 dicembre 2003. 12. Chiesto dalla FIFA per fornire le loro osservazioni sulle informazioni ricevute dal Football Federation E, né C né N presentato osservazioni al riguardo. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) ha analizzato se era competente a trattare la materia presente. A questo proposito, ha osservato che la domanda principale alla base della presente causa è stata presentata alla FIFA il 2 novembre 2007. Di conseguenza, le regole procedurali della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2005, in prosieguo: le norme procedurali) sono applicabili alla materia in esame (cfr. art 21 comma 2 e 3 dell'edizione 2008.. delle norme procedurali in combinazione con l'art. 18 par. 2 e 3 delle norme procedurali). 2. Successivamente, i membri della sezione di cui all'art. 3 par. 1 delle norme procedurali e ha confermato che ai sensi dell'art. 24 par. 1 e 2 in collegamento con l'arte. 22 lit. d) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008), la Camera di Risoluzione delle Controversie delibera, in presenza di almeno tre membri compreso il presidente, sulle controversie relative al meccanismo di solidarietà fra società appartenenti a diverse associazioni. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie confermato che era l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, coinvolge un M, un X e un centro F e riguardante la distribuzione del contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento internazionale del professionista M lettore D. 4. Inoltre, e tenendo conto che il giocatore è stato trasferito al suo nuovo club, C, intorno al 27 agosto 2007 e che la presente domanda è stata presentata con la FIFA il 2 novembre 2007, la Camera ha analizzato i quali la normativa dovrebbero essere applicabili nel merito della questione. A questo proposito, ha confermato che ai sensi dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008) la versione precedente dei regolamenti, del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione 2005, in prosieguo: il Regolamento) è applicabile in materia a portata di mano per quanto riguarda la sostanza. 5. La competenza della Camera e dei regolamenti vigenti che sono stati istituiti, la Camera è entrato nella sostanza della questione e ha iniziato con il riconoscimento dei suddetti fatti, nonché la documentazione presentata dalle parti. 6. Per cominciare, la Camera ha cercato di sottolineare che, sebbene K aveva in un primo momento erroneamente indirizzato il suo reclamo contro A, è rimasto pacifico che C aveva concluso l'accordo di trasferimento con N per il trasferimento del giocatore in questione e aveva pagato il relativo importo del trasferimento compensazione. È un dato di fatto, C si era affermato nella sua presentazione che era disposto a pagare il relativo importo di contributo di solidarietà a K fino a quando tale importo è stato calcolato dalla FIFA del competente organo decisionale. 7. Inoltre, i membri della Camera ha riconosciuto che in base al contratto di cessione fornita dal X Football Association, il giocatore è stato trasferito da N a C per un importo complessivo di EUR 2,5 milioni, pagabili in due rate di pari importo, la prima il giorno della la firma del contratto e la seconda il 1 ° giugno 2008. 8. La Camera ha inoltre rilevato che C aveva sostenuto che, poiché non aveva ricevuto alcuna informazione per quanto riguarda la carriera calcistica precedente del giocatore, che aveva pagato l'intero importo della indennità di trasferimento a N, senza riservarsi la percentuale dovuta a titolo di contributo di solidarietà. In altre parole, C aveva omesso di detrarre il 5% della indennità di trasferimento utile relativa al meccanismo di solidarietà. Inoltre, la Camera ha osservato che C aveva chiesto FIFA per calcolare il relativo importo di contributo di solidarietà e aveva inoltre ritenuto che tale importo debba essere rimborsati da N in base alla giurisprudenza in materia. 9. A sua volta, la RDC ha sottolineato che N ha avuto, in risposta alla richiesta di rimborso effettuato dalla C, ha cercato di sostenere che non aveva alcun obbligo di rimborsare tale importo in quanto il contratto di cessione in questione non contiene alcuna clausola in questo senso e che, di conseguenza, il relativo importo di contributo di solidarietà non avrebbe potuto essere incluso nel valore di trasferimento pari a EUR 2.500.000. 10. In continuazione, i membri della Camera ha continuato a ricordare che ai sensi dell'art. 21 del Regolamento in relazione con l'allegato 5 del Regolamento, se un giocatore si muove professionali nel corso di un contratto, il 5% delle indennità, non compresa l'indennità di formazione pagato alla sua ex squadra, deve essere detratto dall'importo complessivo di questa compensazione e distribuito dalla nuova società, come contributo di solidarietà al club (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore in proporzione al numero di anni il giocatore è stato tesserato con i club rilevanti tra le stagioni sportive del suo 12 ° e 23 ° compleanno. 11. Alla luce delle suddette disposizioni, la Camera ha sottolineato che, in materia a portata di mano, una percentuale del 5% del compenso pagato dal nuovo club del giocatore, in casu C, al suo ex club, in casu N, dovrebbe sono stati dedotti (cfr. art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento) dall'importo totale del risarcimento pagato dal trasferimento il primo per essere distribuito come un contributo di solidarietà al club (s) coinvolti nella formazione e dell'istruzione dei il giocatore interessato. 12. In aggiunta alle considerazioni sopra esposte, la Camera ha sottolineato che, in considerazione della chiara formulazione delle citate disposizioni applicabili, non è stato evidentemente lasciato a discrezione delle parti di modificare tale norma esplicita. Pertanto, le parti di un contratto di cessione devono rispettare i regolamenti in termini di soggetto responsabile per la distribuzione del contributo di solidarietà per i club di aver addestrato ed educato il giocatore interessato. 13. La Camera ha inoltre ritenuto che questa conclusione riflette pienamente la sua consolidata giurisprudenza applicata in casi analoghi, in base alla quale viene ordinato nuovo club del giocatore di rimettere la proporzione rilevante (s) del contributo di solidarietà del 5% al club (s) coinvolti nella formazione del giocatore in una rigorosa applicazione dei regolamenti. Allo stesso tempo, società di provenienza del giocatore è condannata a rimborsare la stessa proporzione (s) del 5% del compenso che ha ricevuto dal nuovo club del giocatore. 14. In considerazione di quanto sopra e alla luce della citata giurisprudenza ormai consolidata, i membri della Camera di Risoluzione delle Controversie concluso che era la responsabilità del nuovo club, vale a dire C, a pagare la relativa quota del contributo di solidarietà a K, che è stato coinvolto nella formazione del giocatore. Inoltre, e tenendo presente che il contributo di solidarietà del 5% deve essere detratti dall'importo da pagare al club l'ex giocatore, N avrebbe dovuto restituire la stessa proporzione di C. 15. Dopo aver confermato i suddetti obblighi spetta alle parti, la Camera ha continuato a stabilire il corretto calcolo della percentuale rilevante del contributo di solidarietà a causa di K. 16. A tal fine, la sezione di cui all'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento che fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà, in base al periodo di tempo il giocatore è stato effettivamente formato da un club specifico e tenendo in considerazione l'età del giocatore nel momento in cui veniva addestrato e istruito dal club (s) in questione. 17. A questo proposito, la Camera ha richiamato la sua attenzione sul fatto che, sebbene il M Federcalcio aveva fornito una copia del passaporto giocatore che ha dichiarato che il giocatore in questione era stato registrato con la sua affiliata, K, dal 1 ° ottobre 1995 fino al 31 Luglio, 2004 , era poi stato stabilito che il giocatore è stato registrato con U, un club affiliato alla Football Federation E, dal 23 dicembre 2003 fino al 3 gennaio 2005. Di conseguenza, e in considerazione del fatto che K ha avuto, dopo essere stato informato della suddetta registrazione ulteriormente con U ammesso che il giocatore era solo stata registrata fino a quando si era unito al club pertinenti E (cioè il 23 dicembre 2003), la Camera ha concluso che le relative date da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo del contributo di solidarietà doveva essere, dunque, dal 1 ° ottobre 1995 al 22 dicembre 2003. 18. Alla luce di quanto sopra, la Camera ha deciso che il periodo di formazione e istruzione da prendere in considerazione corrisponde a un totale di otto anni e tre mesi. Di conseguenza, la sezione ha stabilito che, in conformità con la ripartizione di cui all'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, K è sostanzialmente il diritto di ricevere 72,5% del 5% della indennità di trasferimento pagato da C a N in relazione al trasferimento del giocatore D. 19. Sulla base di tutto quanto sopra, i membri della Camera di Risoluzione delle Controversie ha concluso all'unanimità che deve pagare C a K l'importo di EUR 90.625 corrispondente al 72,5% del 5% della quantità totale di indennità di trasferimento pari a 2.500.000, così che la pretesa di K è parzialmente accettato, e che N è tenuto a rimborsare l'importo di euro 90.625 a C. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. L'affermazione della K è parzialmente accettata. 2. C deve pagare l'importo di euro 90.625 per K entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Eventuali ulteriori rivendicazioni presentate da K vengono respinte. 4. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine suddetto, un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza del termine stabilito e la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA in modo che il disciplinare necessaria sanzioni possono essere imposte. 5. K è diretta ad informare C immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 6. N è tenuto a rimborsare l'importo di euro 90.625 al C entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 7. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine suddetto, un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza del termine stabilito e la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA in modo che il disciplinare necessaria sanzioni possono essere imposte. 8. C è diretta ad informare N immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. ** Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Secondo l'articolo 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie Markus Kattner Vice Segretario Generale
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2009-2010) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 27 August 2009, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Mario Gallavotti (Italy), member Theo Van Seggelen (Netherlands), member on a matter between the club K, and the club C, and the club N, as intervening party regarding solidarity contribution related to the transfer of the player D I. Facts of the case 1. The M player, D (hereinafter: the player), was born on 17 April 1982. According to the player passport issued by the M Football Federation and provided to FIFA at the beginning of the present procedure, the player was registered as an amateur with the M club, K from 1 October 1995 until 31 July 2004. During the relevant period of time, still according to the M Football Federation, the sporting season in M ran from “1 October to 31 July” of the following year. 2. On 27 August 2007, the player was transferred from the F club, N, to the X club, C. After that, on 2 September 2007, the player was transferred, on a loan basis, to another X club, A. In this respect, and according to a written statement provided by the X Football Association at the end of the investigation-phase, the player was not officially registered with C since he was immediately transferred, on a loan basis, to A upon receipt of the International Transfer Certificate (ITC). Consequently, the player was ‘officially’ registered with A on 2 September 2007 although it had been C which had concluded the transfer agreement with N and which had paid the latter the relevant transfer compensation. 3. On 2 November 2007, K lodged a claim with FIFA against A, alleging that it was entitled to a solidarity contribution for the period covering the entire sporting seasons of 1993 until 2004 and representing 90% of the 5% of the total amount of solidarity contribution, i.e. EUR 112,500. K based its claim on the information it had read in the press according to which the player had been apparently transferred to A for the amount of EUR 2,500,000. Based on the aforementioned information, K had mistakenly thought that the player had been transferred from N directly to A, whereas he had first been transferred to C to be subsequently transferred to A. Before lodging its claim with FIFA, K explained that it had sent a number of faxes to A, with copy to the X Football Association, requesting its share of solidarity contribution without, however, receiving any answer from A nor from the X Football Association. 4. On 29 October 2008, the X Football Association, responding on behalf of its affiliate A, explained that although the player had been registered with A on 2 September 2007, he was originally transferred from N to C apparently on 27 August 2007 for the amount of EUR 2,500,000. The X Football Association submitted in this respect a copy of the transfer agreement concluded between N and C as well as a copy of the ITC dated 29 August 2007. It consequently considered that any claim for solidarity contribution K might want to lodge with regard to the transfer of the player should be addressed to C and not to A. 5. Having been informed about the aforementioned, K amended its claim in conformity with the information provided by the A Football Association and requested FIFA to involve C in the proceedings since K claimed that, having not received any response neither from A nor the X Football Association, it had not been able to know that the player had first been transferred to C to be subsequently transferred to A. 6. Consequently, K requested from C the amount of EUR 112,500 as solidarity contribution. 7. The X Football Association, on behalf of its affiliate C, submitted, on 29 January 2009, its reaction to the amended claim of K and asserted that since they had not received any information with regard to the player’s previous football career, the percentage due as solidarity contribution had not been paid to any club. In this respect, C confirmed that it would be willing to pay the relevant amount of solidarity contribution to K as long as the said amount is calculated by FIFA’s competent decision-making body and furthermore expressly requested FIFA to order N to reimburse the same proportion of the 5% which C would be asked to pay to K, since C had not deducted the relevant amount of solidarity contribution but paid 100% of the contractually agreed transfer compensation. 8. After having received from FIFA the entire documentation contained in the file, N submitted, on 24 February 2009, its comments in response to the position of C and claimed that since the transfer agreement concluded with C for the transfer of the player did not contain any stipulation pertaining to the distribution of the solidarity contribution by N itself, it could therefore not be inferred that the latter would be in any way responsible or liable to reimburse any amount to the former. Consequently, N deemed that the relevant amount of solidarity contribution was not included in the transfer amount of EUR 2,500,000 and asked FIFA to reject the plea of C for reimbursement. 9. Finally, on 5 May 2009, C informed FIFA that it considered that N should reimburse the relevant amount of solidarity contribution according to the relevant jurisprudence since the former had paid the entire transfer compensation to the latter without deducting any amount for the solidarity contribution. 10. Having learned from different sources that the player had also been registered for an E club between the time he played for K and before joining N, FIFA asked the E Football Federation to confirm whether the player had been registered for one of its affiliated clubs. In reply, the E Football Federation informed FIFA, on 25 June 2009, that the player had indeed been registered with its affiliated club, U, from 23 December 2003 until 3 January 2005. 11. In response to the newly submitted information, K simply acknowledged that the player had been registered with it until he went to U on 23 December 2003. 12. Asked by FIFA to provide their comments on the information received from the E Football Federation, neither C nor N submitted any further comments in this regard. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber (DRC) analysed whether it was competent to deal with the present matter. In this respect, it noted that the original claim at the basis of the present case was submitted to FIFA on 2 November 2007. Consequently, the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2005; hereinafter: the Procedural Rules) are applicable to the matter at hand (cf. art. 21 par. 2 and 3 of the 2008 edition of the Procedural Rules in combination with art. 18 par. 2 and 3 of the Procedural Rules). 2. Subsequently, the members of the Chamber referred to art. 3 par. 1 of the Procedural Rules and confirmed that in accordance with art. 24 par. 1 and 2 in connection with art. 22 lit. d) of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008), the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate, in the presence of at least three members including the chairman, on disputes relating to solidarity mechanism between clubs belonging to different associations. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber confirmed that it was the competent body to decide on the present litigation involving a M, a X and a F club and concerning the distribution of the solidarity contribution in connection with the international transfer of the professional M player D. 4. Furthermore, and taking into consideration that the player was transferred to his new club, C, on or about 27 August 2007 and that the present claim was lodged with FIFA on 2 November 2007, the Chamber analysed which regulations should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, it confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008) the previous version of the regulations, the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005; hereinafter: the Regulations) is applicable to the matter at hand as to the substance. 5. The competence of the Chamber and the applicable regulations having been established, the Chamber entered into the substance of the matter and started by acknowledging the above-mentioned facts as well as the documentation submitted by the parties. 6. To begin with, the Chamber sought to underline that although K had at first mistakenly addressed its claim against A, it remained undisputed that C had concluded the transfer agreement with N for the transfer of the player in question and had paid the relevant amount of transfer compensation. As a matter of fact, C had itself stated in its submission that it was willing to pay the relevant amount of solidarity contribution to K as long as the said amount was calculated by FIFA’s competent decision-making body. 7. Furthermore, the members of the Chamber acknowledged that according to the transfer agreement provided by the X Football Association, the player was transferred from N to C for a total amount of EUR 2,500,000, payable in two equal instalments, the first one on the day of the signature of the agreement and the second one on 1 June 2008. 8. The Chamber further noted that C had argued that since it had not received any information with regard to the player’s previous football career, it had paid the entire amount of transfer compensation to N, without retaining the percentage due as solidarity contribution. In other words, C had omitted to deduct 5% of the relevant transfer compensation relating to the solidarity mechanism. Moreover, the Chamber noted that C had asked FIFA to calculate the relevant amount of solidarity contribution and had further deemed that such amount should be reimbursed by N according to the relevant jurisprudence. 9. In turn, the DRC underlined that N had, in response to the request for reimbursement made by C, sought to argue that it had no obligation whatsoever to reimburse such an amount since the transfer agreement in question did not contain any stipulation in this regard and that consequently, the relevant amount of solidarity contribution could not have been included in the transfer amount of EUR 2,500,000. 10. In continuation, the members of the Chamber went on to recall that according to art. 21 of the Regulations in connection with Annex 5 of the Regulations, if a professional player moves during the course of a contract, 5% of any compensation, not including training compensation paid to his former club, shall be deducted from the total amount of this compensation and be distributed by the new club as solidarity contribution to the club(s) involved in the training and education of the player in proportion to the number of years the player has been registered with the relevant clubs between the sporting seasons of his 12th and 23rd birthday. 11. In view of the above-mentioned provisions, the Chamber underlined that, in the matter at hand, a proportion of 5% of the compensation paid by the player’s new club, in casu C, to his former club, in casu N, ought to have been deducted (cf. art. 1 of Annex 5 of the Regulations) from the total amount of the transfer compensation paid by the former in order to be distributed as a solidarity contribution to the club(s) involved in the training and education of the player concerned. 12. In addition to the above-mentioned considerations, the Chamber underlined that in view of the clear wording of the aforementioned applicable provisions, it was evidently not left at the discretion of the parties to change such an explicit rule. Therefore, the parties to a transfer agreement have to abide by the Regulations in terms of the party responsible for the distribution of the solidarity contribution to the clubs having trained and educated the player concerned. 13. The Chamber also held that this conclusion fully reflected its well-established jurisprudence applied in similar cases, in accordance with which the player’s new club is ordered to remit the relevant proportion(s) of the 5% solidarity contribution to the club(s) involved in the player’s training in strict application of the Regulations. At the same time, the player’s former club is ordered to reimburse the same proportion(s) of the 5% of the compensation that it received from the player’s new club. 14. In view of all the above and in light of the aforementioned well-established jurisprudence, the members of the Dispute Resolution Chamber concluded that it was the responsibility of the new club, i.e. C, to pay the relevant proportion of the solidarity contribution to K, which was involved in the player’s training. Furthermore, and bearing in mind that the 5% solidarity contribution has to be deducted from the amount payable to the player’s former club, N would have to refund the same proportion to C. 15. After having confirmed the above-mentioned obligations incumbent on the parties, the Chamber went on to establish the proper calculation of the relevant proportion of solidarity contribution due to K. 16. To that end, the Chamber referred to art. 1 of the Annex 5 of the Regulations which provides the figures for the distribution of the solidarity contribution, according to the period of time the player was effectively trained by a specific club and taking into consideration the age of the player at the time he was being trained and educated by the club(s) concerned. 17. In this respect, the Chamber drew its attention to the fact that although the M Football Federation had provided a copy of the player passport that stated that the player in question had been registered with its affiliate, K, from 1 October 1995 until 31 July 2004, it had subsequently been established that the player was registered with U, a club affiliated to the E Football Federation, from 23 December 2003 until 3 January 2005. Consequently, and in view of the fact that K had, after being informed of the above-mentioned further registration with U acknowledged that the player had only been registered with it until he had joined the relevant E club (i.e. on 23 December 2003), the Chamber concluded that the relevant dates to be taken into consideration for the calculation of the amount of solidarity contribution had thus to be from 1 October 1995 until 22 December 2003. 18. In light of the above, the Chamber decided that the period of training and education to be taken into account corresponds to a total of eight years and three months. Consequently, the Chamber established that, in accordance with the breakdown provided for in art. 1 of Annex 5 of the Regulations, K is basically entitled to receive 72,5% of 5% of the transfer compensation paid by C to N in relation to the transfer of the player D. 19. Based on all of the above, the members of the Dispute Resolution Chamber unanimously concluded that C must pay to K the amount of EUR 90,625 corresponding to 72,5% of the 5% of the total amount of transfer compensation of EUR 2,500,000, thus that the claim of K is partially accepted, and that N has to reimburse the amount of EUR 90,625 to C. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of K is partially accepted. 2. C has to pay the amount of EUR 90,625 to K within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. Any further claims lodged by K are rejected. 4. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline, an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the fixed time limit and the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 5. K is directed to inform C immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 6. N has to reimburse the amount of EUR 90,625 to C within 30 days as from the date of notification of this decision. 7. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline, an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the fixed time limit and the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 8. C is directed to inform N immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. ** Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to article 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber Markus Kattner Deputy Secretary General
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