F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2009-2010) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 28 maggio 2010, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Gerardo Movilla (Spagna), membro David Mayebi (Camerun), membro Thilina Panditharathne (Sri Lanka), membro ESSA M. Saleh Al-Housani (Emirati Arabi Uniti), membro su una questione tra il club, B, e il club, G, e il club, io, come l’intervento di una vertenza contributo di solidarietà legato al trasferimento dei giocatori L I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2009-2010) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 28 maggio 2010, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Gerardo Movilla (Spagna), membro David Mayebi (Camerun), membro Thilina Panditharathne (Sri Lanka), membro ESSA M. Saleh Al-Housani (Emirati Arabi Uniti), membro su una questione tra il club, B, e il club, G, e il club, io, come l'intervento di una vertenza contributo di solidarietà legato al trasferimento dei giocatori L I. Fatti della controversia 1. La Federcalcio X (di seguito: "FAX") ha confermato che il giocatore L, nato il 9 maggio 1982, è stato registrato con il suo club di B affiliati (in seguito: "B"), come dal 14 marzo 1996 al 31 dicembre 1999 come un dilettante . 2. La stagione sportiva del paese X viene eseguito come segue: a) per gli appassionati di sotto dei 20 anni di età a partire dal gennaio al dicembre dell'anno di riferimento, e b) per i dilettanti oltre 20 anni di età e professionisti a partire dal 1 luglio al 30 giugno l'anno successivo. 3. Secondo la Football Association Y (in prosieguo: "FAY"), il giocatore è stato in primo luogo temporaneamente registrato con il G Club (in prosieguo: la "G") il 19 luglio 2006, di conseguenza ad un contratto di prestito tra il club I (in prosieguo: la "I" ) e il G. club come il risultato di un accordo di trasferimento di nuovo tra le parti interessate in data 6 giugno 2007, il giocatore è stato immatricolato a titolo definitivo per il club di G il 13 giugno 2007. 4. Il 17 novembre 2008, il club di B contattato FIFA rivendicando la sua quota del contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore in esame dalla I club al G club, per l'importo presunto di USD 400.000. 5. In considerazione di quanto precede, il B circolo richiesto la quantità di USD 6.000. 6. Nella sua replica, il club di G ha sottolineato che quando è stato informato in primo luogo di B 'affermazione, non ha mai ricevuto il passaporto sportivo del giocatore ha chiesto di essere in grado di valutare B' potenziale diritto di rivendicare alcun contributo di solidarietà. Tuttavia, una volta è stato informato dalla FIFA, si ritiene che la richiesta era prescritta. Inoltre, il club di G ha chiarito che il 100% del compenso storno è stato versato alla società di provenienza del giocatore, io, in altre parole, essa ha omesso di detrarre il 5% relativo al meccanismo di solidarietà. Di conseguenza, il club di G voluto sentire io la posizione. 7. Nella sua duplicazione, B FIFA informato che la richiesta in merito al trasferimento definitivo al G club non era prescritto in quanto il trasferimento definitivo del giocatore si è verificato nel novembre 2007 (sic) e che la richiesta è stata depositata prima FIFA il 17 novembre 2008. 8. FIFA informato tutti i club coinvolti della sua giurisprudenza, secondo la quale nuovo club del giocatore viene ordinato di rimettere la proporzione rilevante (s) del contributo di solidarietà del 5% al club (s) coinvolti nella formazione del giocatore in stretta applicazione del relativo disposizioni dei regolamenti sullo status e sul trasferimento dei giocatori. Allo stesso tempo, società di provenienza del giocatore è condannata a rimborsare la stessa proporzione (s) del 5% del compenso che ha ricevuto dal nuovo club del giocatore. Pertanto, la FIFA ha invitato la squadra G di distribuire la quota rilevante del contributo di solidarietà del 5% della indennità di trasferimento al club di B, club e ho a rimborsare il club di G la quota rilevante del 5% del compenso concordato con esso. 9. Il G club proposto che il club dovrei pagare direttamente il contributo di solidarietà per un importo di USD 4.500 al club B. Inoltre, ha fornito FIFA con l'accordo relativo trasferimento firmato dal G club e la squadra I. Ai sensi dell'art. 2 di detto accordo, le parti hanno convenuto che il club sarebbe G corrispondere un'indennità di trasferimento di USD 300.000 a I. Club 10. Il club mi ha confermato che il club di G versato alla I club di USD 300.000, senza detrarre il 5%, relativa al contributo di solidarietà. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie (di seguito: "DRC" o "la Camera") ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 21 del regolamento che disciplinano le procedure di Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 17 novembre 2008, di conseguenza, la Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2008, in prosieguo: "Regole") sono applicabili sulla questione a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 delle suddette regole si afferma che la Camera di Risoluzione delle controversie esamina la propria competenza alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizioni 2008 e 2009). Ai sensi dell'art. 1 par. 1 del Regolamento di cui sopra, che descrive la portata e il campo di applicazione dei regolamenti pertinenti, in connessione con gli articoli 24 par. 1 e 22 d) del Regolamento detto, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle controversie tra due club in connessione con un trasferimento internazionale di un giocatore professionista relative al meccanismo di solidarietà. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la ripartizione del contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento internazionale dei calciatori professionisti, L. 4. Inoltre, e tenendo conto che il giocatore è stato immatricolato a titolo definitivo per il suo nuovo club il 13 giugno 2007, la Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, ha confermato che ai sensi dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, e considerando anche che la presente domanda è stata presentata di fronte alla FIFA il 17 novembre 2008, l'edizione 2005 dei suddetti regolamenti (di seguito "Regolamento") è applicabile a la questione a portata di mano per quanto riguarda la sostanza. 5. In continuazione, ed entrando nel merito della questione, i membri della Camera ha iniziato riconoscendo che il club B chiedere il pagamento di USD 6000 al G club come contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento internazionale di L giocatore professionista da I. Club 6. Inoltre, la Camera preso atto che secondo la FAY e del contratto di cessione, il giocatore è stato prestato il 19 luglio 2006 dal I club al G club e che entro la fine del periodo di prestito, cioè il 6 giugno 2007, il giocatore è stato definitivamente trasferito al G club per l'importo di USD 300.000. 7. In continuazione, i membri della Camera ha sottolineato che, come stabilito dall'art. 10 par. 1 e art. 21 del Regolamento in relazione con l'allegato 5 del Regolamento, se si muove professionali nel corso di un contratto, il 5% delle indennità, non compresa l'indennità di formazione pagato alla sua ex squadra, viene detratto dal totale della compensazione e per essere distribuito dal nuovo club, come contributo di solidarietà al club (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore in proporzione al numero di anni il giocatore è stato tesserato con i club rilevanti tra le stagioni sportive del suo 12 ° e 23 ° compleanno. 8. A questo proposito, la Camera ha preso atto che il FAX ha confermato che il giocatore L, nato il 9 maggio 1982, è stato registrato con il club, come dal 14 marzo 1996 al 31 dicembre 1999. 9. In continuazione, la Camera preso atto che il club di G ha affermato di aver pagato l'intero importo di USD 300.000 a titolo di risarcimento concordato il trasferimento al club di I. In altre parole, il club di G omesso di detrarre il 5% della indennità di trasferimento utile ai fini della meccanismo di solidarietà. Inoltre, la Camera ha osservato che nel corso del procedimento davanti alla RDC, il G club proposto che il club avrei dovuto pagare il contributo di solidarietà (USD 4.500) direttamente al club di ex giocatore, vale a dire B. 10. Inoltre, la Camera ha osservato che il club mi ha confermato di aver ricevuto 300.000 dollari senza alcuna detrazione del 5% in materia di contributo di solidarietà. 11. A questo proposito, la Camera ha osservato che in base al contratto di cessione rilevante, il club io e il club di G concordato una indennità di trasferimento definitivo per un importo di USD 300.000 dello stesso giocatore "i diritti federativi". 12. In primo luogo, la Camera era ansioso di sottolineare che dal 1 ° settembre 2001, data di entrata in vigore della versione completamente rivista del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione 2001) il concetto del cosiddetto "I diritti federativi" per i giocatori non esiste più. È stato sostituito dal principio del mantenimento della stabilità contrattuale tra le parti contraenti (cfr. capitolo VIII, art. 21 e seguenti del regolamento del 2001 corrispondenti ai capitoli IV, art. 13 del Regolamento). In particolare, la Camera ha sottolineato che un giocatore e un club può essere legato contrattualmente a causa di un contratto di lavoro valido. 13. Successivamente, appare da quanto sopra citato contributo di solidarietà che è dovuta in materia a portata di mano e non è stato versato al club di B dal G club che ha riconosciuto di aver rimesso il pagamento completo al I. Club 14. Quindi, la sezione di cui alla sua consolidata giurisprudenza applicata in casi analoghi, in base alla quale nuovo club del giocatore, vale a dire G, viene ordinato di rimettere la proporzione rilevante (s) del contributo di solidarietà del 5% del club (s) coinvolti nella formazione del giocatore in applicazione rigorosa dell'art. 1 e 2 dei 5 Allegato al Regolamento. Allo stesso tempo, società di provenienza del giocatore, cioè io, è condannata a rimborsare la stessa proporzione (s) del 5% del compenso che ha ricevuto dal nuovo club del giocatore, vale a dire G. 15. Come risultato del corrispettivo sopra e della sopra citata giurisprudenza, la sezione innanzitutto deciso di respingere proposta G di avere un pagamento diretto tra I e B. 16. In continuazione, in particolare con riferimento ai punti II.7, 8, 9 e 10 (cfr. supra), la Camera ha deciso che la B ha il diritto di ricevere USD 4.374 come contributo di solidarietà dalla indennità di trasferimento pagato per il trasferimento del suddetto giocatore . 17. In aggiunta a quanto precede, e in linea con la giurisprudenza di lunga data, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che G è tenuto a versare alla B l'importo di USD 4.374 come contributo di solidarietà e che devo rimborsare l'importo di USD 4.374 per Germinal. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La richiesta del club di B è parzialmente accettata. 2. La G del club deve versare al club di B l'importo di USD 4.374, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine suddetto, un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza del termine stabilito e la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA per il suo esame e un decisione formale. 4. L'importo finale delle spese del procedimento per un importo di CHF 4.000 sono a carico G, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione alla FIFA al seguente conto bancario con riferimento al caso no. XXX: UBS Zurigo 366.677.01U Numero di conto (lo Status dei Calciatori FIFA) Clearing numero 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701 U SWIFT: UBSWCHZH80A 5. Eventuali ulteriori richieste presentate dal club di B sono respinti. 6. Il club di B è diretta ad informare la G club immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 7. Il club che è tenuto a rimborsare l'importo di USD 4.374 per il club di G entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 8. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine suddetto, un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza del termine fisso e la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA per il suo esame e un decisione formale. 9. G Il club è diretto ad informare il club ho subito e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 CH-1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info @ tas -cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Dispute: Jérôme Valcke Segretario Generale All.. CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2009-2010) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 28 May 2010, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Gerardo Movilla (Spain), member David Mayebi (Cameroon), member Thilina Panditharathne (Sri Lanka), member Essa M. Saleh Al-Housani (United Arab Emirates), member on a matter between the club, B, and the club, G, and the club, I, as Intervening party regarding a solidarity contribution dispute related to the transfer of the player L I. Facts of the case 1. The Football Association of X (hereinafter: “FAX”) confirmed that the player L, born on 9 May 1982, was registered with its affiliated club B (hereinafter: “B”) as from 14 March 1996 until 31 December 1999 as an amateur. 2. The sporting season in the country X runs as follows: a) for amateurs under 20 years of age as from January until December of the relevant year, and b) for amateurs over 20 years of age and professionals as from 1 July until 30 June of the following year. 3. According to the Football Association Y (hereinafter: “FAY”), the player was firstly temporarily registered with the club G (hereinafter: “G”) on 19 July 2006 consequently to a loan agreement between the club I (hereinafter: “I”) and the club G. As a result of a new transfer agreement between the relevant parties dated 6 June 2007, the player was permanently registered for the club G on 13 June 2007. 4. On 17 November 2008, the club B contacted FIFA claiming its proportion of the solidarity contribution in connection with the transfer of the player concerned from the club I to the club G, for the alleged amount of USD 400,000. 5. On account of the above, the club B requested the amount of USD 6,000. 6. In its replica, the club G pointed out that when it was firstly informed of B’ claim, it never received the player’s sportive passport it asked to be able to assess B’ potential right to claim any solidarity contribution. However, once it was informed by FIFA, it believed that the claim was time-barred. Furthermore, the club G clarified that 100% of the transfer compensation was paid to the player’s former club, I, in other words, it omitted to deduct 5% relating to solidarity mechanism. Consequently the club G wanted to hear I’s position. 7. In its duplica, B informed FIFA that the claim regarding the definitive transfer to the club G was not time-barred since the definitive transfer of the player occurred in November 2007 (sic) and that the claim was lodged before FIFA on 17 November 2008. 8. FIFA informed all the clubs involved of its jurisprudence, according to which the player’s new club is ordered to remit the relevant proportion(s) of the 5% solidarity contribution to the club(s) involved in the player’s training in strict application of the relevant provisions of the Regulations on the Status and Transfer of Players. At the same time, the player’s former club is ordered to reimburse the same proportion(s) of the 5% of the compensation that it received from the player’s new club. Therefore, FIFA invited the club G to distribute the relevant proportion of the 5% solidarity contribution of the transfer compensation to the club B, and club I to reimburse the club G the relevant proportion of the 5% of the compensation agreed upon with it. 9. The club G proposed that the club I should directly pay the solidarity contribution in the amount of USD 4,500 to club B. Furthermore, it provided FIFA with the relevant transfer agreement signed by the club G and the club I. According to art. 2 of the said agreement, the parties agreed that the club G would pay a transfer compensation of USD 300,000 to the club I. 10. The club I confirmed that the club G paid to the club I USD 300,000, without deducting the 5% relating to solidarity contribution. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber (hereinafter: “DRC” or “the Chamber”) analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 21 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 17 November 2008, as a consequence, the Chamber concluded that the revised Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2008; hereinafter: “the Rules”) are applicable on the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above-mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (editions 2008 and 2009). In accordance with art. 1 par. 1 of the aforementioned Regulations, which describes the scope and the field of application of the relevant Regulations, in connection with articles 24 par. 1 and 22 d) of the said Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes between two clubs in connection with an international transfer of a professional player related to solidarity mechanism. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution in connection with the international transfer of the professional football player, L. 4. Furthermore, and taking into consideration that the player was permanently registered for his new club on 13 June 2007, the Chamber analysed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, it confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players, and also considering that the present claim was lodged in front of FIFA on 17 November 2008, the 2005 edition of the said Regulations (hereinafter: “the Regulations”) is applicable to the matter at hand as to the substance. 5. In continuation, and entering into the substance of the matter, the members of the Chamber started by acknowledging that the club B is requesting the payment of USD 6,000 to the club G as solidarity contribution in connection with the international transfer of the professional player L from the club I. 6. Moreover, the Chamber duly noted that according to the FAY and the transfer agreement, the player was loaned on 19 July 2006 from the club I to the club G and that by the end of the loan period, i.e. on 6 June 2007, the player was definitively transferred to the club G for the amount of USD 300,000. 7. In continuation, the members of the Chamber emphasised that, as established in art. 10 par. 1 and art. 21 of the Regulations in connection with Annex 5 of the Regulations, if a professional moves during the course of a contract, 5% of any compensation, not including training compensation paid to his former club, shall be deducted from the total amount of this compensation and to be distributed by the new club as solidarity contribution to the club(s) involved in the training and education of the player in proportion to the number of years the player has been registered with the relevant clubs between the sporting seasons of his 12th and 23rd birthday. 8. In this respect, the Chamber took due note that the FAX confirmed that the player L, born on 9 May 1982, was registered with the club as from 14 March 1996 until 31 December 1999. 9. In continuation, the Chamber duly noted that the club G asserted having paid the entire amount of USD 300,000 agreed upon as transfer compensation to the club I. In other words, the club G omitted to deduct 5% of the relevant transfer compensation relating to the solidarity mechanism. Furthermore, the Chamber noted that during the course of the proceedings in front of the DRC, the club G proposed that the club I should pay the solidarity contribution (USD 4,500) directly to player’s former club, i.e. B. 10. Furthermore, the Chamber observed that the club I confirmed that it received USD 300,000 without any deduction of the 5% relating to solidarity contribution. 11. In this respect, the Chamber noted that according to the relevant transfer agreement, the club I and the club G agreed on a definitive transfer compensation amounting to USD 300,000 of the said player’s “federative rights”. 12. First and foremost, the Chamber was eager to emphasise that since 1 September 2001, the date of the entry into force of the completely reviewed version of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001) the concept of the so-called “federative rights” to players does not exist anymore. It was replaced by the principle of maintenance of contractual stability between the contracting parties (cf. Chapter VIII, art. 21 and following of the 2001 Regulations corresponding to Chapter IV, art. 13 of the Regulations). In particular, the Chamber emphasised that a player and a club may only be contractually bound due to a valid employment contract. 13. Subsequently, it appears from the above-mentioned that solidarity contribution is payable in the matter at hand and was not paid to the club B by the club G who acknowledged having remitted the full payment to the club I. 14. Hence, the Chamber referred to its well-established jurisprudence applied in similar cases, in accordance with which the player’s new club, i.e. G, is ordered to remit the relevant proportion(s) of the 5% solidarity contribution to the club(s) involved in the player’s training in strict application of art. 1 and 2 of the Annexe 5 to the Regulations. At the same time, the player’s former club, i.e. I, is ordered to reimburse the same proportion(s) of the 5% of the compensation that it received from the player’s new club, i.e. G. 15. As a result of the abovementioned and in consideration of the above-stated jurisprudence, the Chamber firstly decided to reject G’s proposal to have a direct payment between I and B. 16. In continuation, in particular with reference to points II.7, 8, 9 and 10 (cf. supra), the Chamber decided that B is entitled to receive USD 4,374 as solidarity contribution from the transfer compensation paid for the transfer of the said player. 17. In addition to the foregoing, and in line with its longstanding jurisprudence, the Dispute Resolution Chamber decided that G is liable to pay to B the amount of USD 4,374 as solidarity contribution and that I must reimburse the amount of USD 4,374 to Germinal. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the club B is partially accepted. 2. The club G has to pay to the club B the amount of USD 4,374, within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline, an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the fixed time limit and the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee for its consideration and a formal decision. 4. The final amount of costs of the proceedings in the amount of CHF 4,000 are to be paid by G, within 30 days of notification of the present decision to FIFA to the following bank account with reference to case no. XXX: UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 5. Any further claims lodged by the club B are rejected. 6. The club B is directed to inform the club G immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 7. The club I has to reimburse the amount of USD 4,374 to the club G within 30 days as from the date of notification of this decision. 8. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline, an interest rate of 5% per year will apply as of expiring of the fixed time limit and the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee for its consideration and a formal decision. 9. The club G is directed to inform the club I immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 CH-1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Jérôme Valcke General Secretary Encl. CAS directives
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